DATI – ANNO 2023 Clausole campione

DATI – ANNO 2023. I Dati sono business confidential.
DATI – ANNO 2023. Nel 2023, i nostri controlli proattivi hanno bloccato oltre il 99% delle offerte con sospette violazioni prima che un marchio le trovasse e segnalasse.
DATI – ANNO 2023. Si rimanda al 2023 Global Transparency Report di eBay, pubblicato a maggio 2024, per maggiori dettagli sui dati relativi all’individuazione di annunci potenzialmente in violazione delle nostre policy e alla loro rimozione. In particolare, si segnala che nel 2023 a livello globale: - eBay ha proattivamente rimosso dalla propria piattaforma circa 3,3 milioni di prodotti potenzialmente contraffatti e di oggetti per i quali è vietata la vendita; - 87 milioni di violazioni sono state bloccate grazie ai nostri algoritmi di filtro in materia di proprietà intellettuale; Oltre 27.000 account sono stati sospesi a causa della violazione delle nostre regole in materia di proprietà intellettuale e di oggetti per cui è vietata o limitata la vendita.
DATI – ANNO 2023. Pubblichiamo regolarmente un report sulla trasparenza della proprietà intellettuale, che indica il numero di segnalazioni di violazioni della proprietà intellettuale ricevute su Facebook e Instagram e il numero di contenuti rimossi a seguito di tali segnalazioni. I nostri Report sulla protezione della Proprietà Intellettuale offrono dati su scala globale in merito a: • diritto d’autore • marchi registrati • contraffazione Il report contiene anche dati sul numero di contenuti che abbiamo rimosso in modo proattivo per potenziali attività di contraffazione o violazioni del diritto d'autore prima che fossero segnalati dai titolari dei diritti. Di seguito, il link all’Intellectual Property - Report 2023. Inoltre, sulla base delle disposizioni previste dal DSA, abbiamo sviluppato ulteriori report su base semestrale incentrati sull’utilizzo dei nostri servizi, l’attività degli utenti, i meccanismi di segnalazione e la moderazione nei diversi Stati membri. In particolare, i Transparency Reports for Very Large Online Platforms sono pubblicati ai sensi degli articoli 15, 24 e 42 del DSA – Digital Services Act.
DATI – ANNO 2023. Gli Intellectual Property Removal Requests Report relativi alla piattaforma, elaborati da TikTok con cadenza semestrale, offrono una panoramica a livello globale sul lavoro effettuato sulle richieste di rimozione dovute a violazioni del diritto d'autore o dei marchi altrui. Le richieste di rimozione collegate alla contraffazione sono ricomprese in quest'ultima categoria. La versione più recente del già menzionato report è disponibile qui. Come evidenziato, nel secondo semestre dell'anno 2023 (periodo gennaio - giugno), a fronte di 29.188 richieste di rimozione collegate a violazione dei marchi, 16.678 sono state accolte. Allo stesso modo, si segnala il Community Guidelines Enforcement Report relativo all'applicazione della Linee Guida della community, che tutelano, tra l'altro, anche la proprietà intellettuale altrui. Il quadro che emerge dall'analisi del report globale relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno 2023 (periodo ottobre-dicembre 2023), dimostra che a fronte degli 176 milioni di video rimossi in tutto il mondo, l'1,8 % di questi era relativo a violazioni della sezione "Integrità ed autenticità". All'interno di questo 1,8%, circa il 39% dei contenuti rimossi era composto da contenuti non originali in violazione della proprietà intellettuale altrui. Con riferimento all'Italia, si segnala che circa il 95% delle rimozioni è avvenuta in maniera proattiva da parte di TikTok e che, nei casi in TikTok è intervenuta a seguito di una segnalazione da parte di un utente, la rimozione dei contenuti in violazione delle Linee guida della community è avvenuta entro 24 ore nell'88% dei casi.
DATI – ANNO 2023. Nel 2023 Vinted ha moderato più di 800.000 annunci di prodotti contraffatti in Italia. Di questi, circa 550.000 annunci sono stati rilevati attraverso misure proattive (quali ad esempio sistemi automatizzati), mentre utenti o segnalatori terzi hanno segnalato circa 250.000 annunci contraffatti.
DATI – ANNO 2023. Nel 2023 sono stati rimossi oltre 200 contenuti online che violavano la proprietà intellettuale del gruppo Yoox Net-a-Porter.

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  • Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Protezione dei dati L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx

  • Modalità di trattamento dei dati Tutti i tuoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

  • Assenze per malattia 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Finalità del trattamento dei dati Il trattamento: a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

  • Natura dei dati trattati I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.