Protezione della proprietà intellettuale Clausole campione

Protezione della proprietà intellettuale. Protezione della proprietà intellettuale63
Protezione della proprietà intellettuale. Il NAFTA obbliga ciascuna delle Parti a fornire, con le proprie leggi nazionali, la protezione globale di diritti d’autore, registrazioni sonore, segnali via satellite, vettori di programmi, marchi di fabbrica, licenze, progetti di circuiti integrati, segreti commercia- li, indicazioni geografiche, design industriali. Ciascuno dei tre Paesi deve inoltre fornire procedure eque ed efficaci per far rispettare i diritti sulla proprietà intellettuale. Per quanto riguarda la tutela del copyright come regola generale, ogni Paese firmata- rio accorda a imprese e privati la stessa tutela che garantisce ai propri cittadini: eccezio- ni significative sono i diritti di broadcasting in Messico e le esenzioni per le “industrie culturali” canadesi. Per quanto concerne i marchi commerciali (trademarks), le legislazioni dei tre Paesi sono sostanzialmente omogenee, stabilendo una copertura iniziale di 10 anni, prorogabi- le per successivi periodi di almeno 10 anni con l’obbligo di utilizzo del marchio per conservarne la tutela. Un importante traguardo raggiunto dal NAFTA è il miglioramento della tutela dei brevetti in Canada e Messico, con l’imposizione di una tutela minima di 20 anni. La normativa dei tre Paesi è già stata uniformata con gli impegni del NAFTA. Tale Accordo garantisce che nessun Paese può ridurre il proprio livello di protezione della proprietà intellettuale e stabilisce anche il livello minimo di protezione che deve essere prestato da qualsiasi Paese desideri, in futuro, diventare membro del NAFTA. Ciascuna delle Parti del NAFTA, nel proprio territorio, sarà obbligata a far rispettare i diritti sulla proprietà intellettuale, attraverso le proprie procedure amministrative e giudiziarie.
Protezione della proprietà intellettuale. 1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure volte a tute- lare tali diritti contro la loro violazione, comprese la contraffazione e la pirateria, 63 RS 0.979.1 64 RS 0.632.20, allegato 1B 65 RS 0.632.20, allegato 1B 66 RS 0.632.20, allegato 1B conformemente alle disposizioni del presente capitolo, dell’allegato XV e degli accordi internazionali ivi menzionati. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio67 (di seguito deno- minato «Accordo TRIPS»). 3. Ciascuna Parte accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di un Paese terzo. Le deroghe a tale obbli- go devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in parti- colare agli articoli 4 e 5. 4. Su richiesta di una Parte al Comitato misto, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel pre- sente capitolo e nell’allegato XV, al fine di estendere ulteriormente i livelli di prote- zione e di impedire o rimediare alle distorsioni degli scambi causate dagli attuali livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Protezione della proprietà intellettuale. 1. Le Parti contraenti accordano e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Esse adottano e applicano provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di proteggere tali diritti contro qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Gli obblighi specifici delle Parti contraenti sono enunciati nell’appendice al presente Accordo. 2. In conformità delle disposizioni materiali dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio7 (Accordo TRIPS), in particolare degli articoli 4 e 5, le Parti contraenti accordano ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. In conformità dell’articolo 4 lettera (d) dell’Accordo TRIPS, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità che derivano da accordi internazionali già applicati da una Parte contraente all’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo di essa sono esonerati da questo obbligo purché non costi­ tuiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell’altra Parte. Una Parte contraente membro dell’OMC è esonerata dall’obbligo di notifica se quest’ultima è già stata fatta presso il Consiglio TRIPS. 3. Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una prote­ zione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all’altra Parte contraente e intraprende in buona fede negoziati a tale scopo. 4. Se considera che l’altra Parte non abbia rispettato i suoi obblighi secondo il presente articolo, una Parte contraente può adottare provvedimenti adeguati rispet­ tando le condizioni e procedure di cui all’articolo 17 (Comitato misto) del presente Accordo. 6 RS 0.632.20 allegato 1A.8 7 RS 0.632.20 allegato 1C 5. Le Parti contraenti convengono di rivedere, su domanda di una di esse, le dispo­ sizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’appendice del presente Accordo al fine di aumentare i livelli di protezione ed evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste sono dovute ai livelli attuali. 6. Le Parti contraenti convengono modalità adeguate di assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coor...
Protezione della proprietà intellettuale. Quanto alla protezione della proprietà intellettuale, le parti s’impegnano ad applicare severi standard internazionali e a rispettare i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale. Le parti s’impegnano inoltre ad approfondire la collaborazione nel contesto del dialogo bilaterale sulla proprietà intellettuale condotto dal 2007. Rispetto allo standard multilaterale sancito dall’Accordo TRIPS4, il livello di protezione viene specificato o perfezionato in diversi ambiti. Nel campo dei diritti d’autore, ad esempio, i diritti che secondo l’Accordo WIPO5 valgono per i fonogrammi vengono estesi ai supporti audiovisivi (video, DVD, ecc.). In qualità di nuova tipologia vanno protetti anche i marchi acustici. Nel campo dei brevetti, la possibilità di brevettare le invenzioni biotecnologiche è stata precisata in analogia alla convenzione europea sui brevetti. Le parti possono inoltre esigere che al momento di depositare un brevetto si debbano indicare, qualora abbiano funto da base per l’invenzione, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali che vi sono confluite. La confidenzialità dei risultati dei testi effettuati ai fini di una procedura d’autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti farmaceutici e agrochimici va protetta per almeno sei anni. Per i vini e gli alcolici ai sensi dell’articolo 23 TRIPS, l’elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche viene esteso a tutti i prodotti. Occorre garantire che merci e servizi non rechino indicazioni d’origine ingannevoli e che i nomi dei Paesi, le bandiere nazionali e gli stemmi dei partiti non siano utilizzati in maniera fallace o registrati come nomi di società o marche. Rispetto alla convenzione UPOV6 (nella sua versione del 1978, di cui la Cina è firmataria), la protezione delle nuove varietà vegetali viene estesa anche alla loro esportazione. Inoltre, al momento di rivedere il suo elenco nazionale di varietà vegetali ammesse alla tutela, ossia nel 2016, la Cina si dichiara disposta ad accordare la priorità a determinati tipi di piante rilevanti per l’industria svizzera. Per quanto concerne l’applicazione del diritto, l’ALS definisce misure di lotta alla contraffazione e alla pirateria che le autorità doganali possono attuare non soltanto all’importazione, ma anche all’esportazione delle merci. Sono previste la confisca di prodotti sospetti (d’ufficio o su richiesta del titolare dei diritti) e la possibilità di analizzare prove o campioni delle merci trattenute. Ques...
Protezione della proprietà intellettuale. Appalti pubblici
Protezione della proprietà intellettuale. 10.2.1. Dobbiamo riconoscere le proprietà intellettuali possedute dal marchio aziendale o dall'azienda come un'importante risorsa aziendale e utilizzarle con attenzione, in conformità alle leggi e ai regolamenti aziendali, per tutelare i diritti dell’azienda su tali beni. 10.2.2. Quando l'azienda inventa o crea qualcosa nel processo di produzione e sviluppo, dobbiamo collaborare appieno per garantire che l'azienda richieda rapidamente un brevetto o rivendichi un copyright per proteggere la proprietà intellettuale dell'azienda. 10.2.3. Non dobbiamo violare i diritti di proprietà intellettuale di altre società. Dobbiamo utilizzare la proprietà intellettuale di un partner commerciale solo in base ad opportuno contratto e non dobbiamo utilizzarla impropriamente.
Protezione della proprietà intellettuale. Per questa Sezione 1.10, con il termine "Prodotto" si intende un Programma IBM il Codice macchina o un Componente della macchina IBM.
Protezione della proprietà intellettuale. L’organizzazione selezionata dovrà supportare la Fondazione nell’organizzazione e nella preparazione dei contenuti di un seminario indirizzato alle autorità pubbliche della durata di 1 giorno e dedicato all’importanza della normativa sulla protezione della proprietà intellettuale al fine di garantire lo sviluppo dell’innovazione in ambito ambientale e sociale.
Protezione della proprietà intellettuale. Protezione della proprietà intellettuale .......................................... Art. 7 Gestione degli appalti ................................................................. Art. 8.6 Regole d’origine ......................................................................... Art. 8.7 Compensazioni ........................................................................... Art. 8.8