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Alibaba Clausole campione

Alibaba. Il 28 marzo 2023, Alibaba ha annunciato la sua riorganizzazione da un unico gruppo aziendale a una holding composta da sei principali gruppi di business, oltre ad altre attività autonome. Sebbene la struttura organizzativa di Alibaba sia cambiata, il nostro impegno per un efficace enforcement dei diritti di proprietà intellettuale (IPR) non è variato. I sei principali gruppi aziendali sono: • Alibaba International Digital Commerce Group (“Alibaba International”) • Taobao e Tmall Group • Local Services Group • Cainiao Smart Logistics Network Limited • Cloud Intelligence Group • Digital Media and Entertainment Group. La riorganizzazione è stata la più significativa nella storia venticinquennale dell'azienda, ma non ha compromesso l’impegno del gruppo per un enforcement IPR efficace, completo e proattivo, seguendo standard di settore all'avanguardia. Infatti, Alibaba sta dedicando più risorse che mai all’enforcement IPR, aggiungendo negli ultimi due anni specialisti in diverse città, tra cui Parigi, Milano, Madrid, Washington D.C., Hangzhou, Seoul e Singapore. Queste aggiunte hanno integrato un team esistente di specialisti IPR a Londra, New York e San Xxxxxxxxx. In questo documento, ci concentriamo sulle pratiche di protezione IPR di Alibaba International, che ospita le piattaforme di e-commerce rivolte al mercato internazionale di Alibaba. • Xxxxxxx.xxx: Fondata nel 1999, è il principale marketplace all'ingrosso (B2B) internazionale online integrato della Cina, che connette fornitori cinesi e stranieri a compratori all'ingrosso da tutto il mondo, tipicamente agenti di commercio, grossisti, dettaglianti, produttori e piccole e medie imprese (PMI) impegnate nel commercio import-export • AliExpress (xxx.xxxxxxxxxx.xxx/): Fondata nel 2010, AliExpress è un marketplace internazionale B2C che consente ai consumatori di tutto il mondo di acquistare direttamente da produttori e distributori in Cina e globalmente • Miravia (xxx.xxxxxxx.xx/): Il 30 novembre 2022, Alibaba ha lanciato il suo nuovo marketplace: Miravia, una piattaforma di e- commerce dedicata al mercato spagnolo, che si concentra principalmente su venditori locali e offre il più ampio assortimento online di prodotti in Spagna • Lazada (xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxx/): Fondata nel 2012, Lazada Group è la principale piattaforma di e-commerce nella diversificata regione del Sud-est asiatico, con una presenza in sei paesi: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. Lazada è diventata i...

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  • VISTO il Regolamento Aziendale per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con deliberazione n. 459 del 29.12.2010, ed in particolare gli artt. 3 e 4 inerenti gli incarichi di struttura complessa; Vista la deliberazione n. 335 del 31.10.2018, ad oggetto “Conferma nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME)”, a seguito di valutazione positiva al termine dell’incarico, con la quale si era provveduto a confermare il Xxxx. Xxxx Xxxxx nel predetto incarico dirigenziale, a decorrere dall’ 1.11.2018 e sino al 25.08.2019, data di scadenza dell’assegnazione temporanea e della specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Economato; Tenuto conto dell’esito positivo dell’ultima valutazione annuale, relativa all’anno 2018, svolta nei confronti del Xxxx. Xxxx Xxxxx; Vista, altresì, la deliberazione n. 336 del 31.10.2018, ad oggetto Conferma nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF), con la quale, a seguito di valutazione positiva al termine dell’incarico, si era provveduto a confermare il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx nel predetto incarico dirigenziale, a decorrere dall’ 1.11.2018 e sino al 25.08.2019, data di scadenza dell’assegnazione temporanea e della specifica convenzione per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Contabilità e Finanza; Tenuto conto dell’esito positivo dell’ultima valutazione annuale, relativa all’anno 2018, svolta nei confronti del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx; Stabilito, pertanto, di confermare il Xxxx. Xxxx Xxxxx, Dirigente amministrativo a tempo indeterminato dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME), ed il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, dirigente amministrativo a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, nell’incarico di Direttore del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF), a decorrere dal 26.8.2019 e sino al 24.8.2024, data di scadenza dell’Accordo quadro e delle specifiche convenzioni rispettivamente per lo svolgimento delle funzioni unificate del Servizio Economato e del Servizio Contabilità e Finanza; Precisato, altresì, che, sino alla completa attuazione degli assetti organizzativi prefigurati nei progetti relativi alle singole convenzioni specifiche con il conferimento degli incarichi dirigenziali e di funzione, permarranno gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa conferiti nell’ambito delle Aziende di appartenenza al personale assegnato ai Servizi Unici per lo svolgimento delle funzioni delegate; Ritenuto, infine, di prorogare le assegnazioni temporanee già disposte ai sensi dell’articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01, come modificata dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 26, presso l’Azienda USL di Bologna in qualità di azienda Capofila, del Xxxx. Xxxx Xxxxx, del Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, della Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nonché del personale risultante dagli elenchi allegati ai progetti relativi alle convenzioni specifiche, proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico X. Xxxxxx Xxxxxxxx, dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e dall’Azienda USL di Imola sino alla scadenza di queste ultime, ovverosia fino al 24.8.2024, e di mettere a disposizione fino a tale data il personale di questa Azienda pure inserito nei medesimi elenchi, per lo svolgimento delle funzioni delegate da ciascuna delle Aziende aderenti; Precisato che la regolazione degli effetti economici derivanti dall’esecuzione delle convenzioni di cui sopra, fra questa Azienda, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Azienda USL di Imola è definita in ciascuna convenzione specifica sulla base di quanto previsto dall’Accordo quadro sopra richiamato; per quanto esposto in premessa:

  • Durata dell’incarico Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni, ovvero sino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della rappresentanza sindacale unitaria stessa; il rappresentante è rieleggibile. Nel caso di dimissioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n° 626/94 le tutele previste dalla legge n° 300/70. Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla direzione aziendale.

  • OPZIONI E RINNOVI La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

  • Ricorsi Qualsiasi parte interessata può presentare un ricorso contro le decisioni del Bureau Veritas. I ricorsi devono essere considerati solo per i seguenti casi: 1) Respinta della richiesta di certificazione 2) Sospensione, ritiro ed annullamento della certificazione I ricorsi devono essere presentati per iscritto a Bureau Veritas con tutta la documentazione disponibile e pertinente entro tre (3) mesi dalla decisione di Bureau Veritas. Il Local Technical Manager, a seguito della presentazione del ricorso, si accerta del suo eventuale diretto coinvolgimento nelle attività oggetto di ricorso ed in caso positivo incarica una persona indipendente e qualificata per la gestione dello stesso. In caso negativo il Local Technical Manager conduce direttamente un'analisi del ricorso attraverso tutta la documentazione disponibile e la consultazione delle funzioni coinvolte. Nel caso il Local Technical Manager valuti fondato e ammissibile il ricorso ne dà comunicazione al ricorrente ed avvia le opportune azioni correttive. In caso contrario informa il ricorrente per iscritto delle motivazioni per le quali non si ritiene accettabile il ricorso. Sino a questa fase della procedura il ricorrente non è soggetto ad alcun obbligo finanziario derivante dalla gestione del ricorso e può decidere per la sua prosecuzione o ritiro. Se il ricorrente mantiene il ricorso, il Local Technical Manager, entro 30 giorni, costituisce una commissione dei ricorsi basandosi su criteri di indipendenza e competenza. La commissione è formata da almeno tre membri che siano rappresentativi del settore oggetto del ricorso. A seguito dell’esame della documentazione, la decisione normalmente viene presa in un’unica seduta della commissione ed è rimandata ad altre sedute solo in casi eccezionali. I costi del ricorso devono essere a carico: 1) di Bureau Veritas se il ricorso è accolto 2) del ricorrente se il ricorso è respinto. La decisione deve essere comunicata per iscritto dal presidente della commissione dei ricorsi al ricorrente entro 90 giorni dalla data di conferma del ricorso. Tale decisione è inappellabile

  • Giorni festivi 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.

  • Clausola risolutiva espressa Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie: a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali; b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa c) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata; d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; e) inosservanza del divieto di cui all'articolo 10 del contratto; f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario; g) ricorso all'abusivismo professionale; h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l’autorizzazione al commercio; i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 12 mesi dalla firma del contratto; k) ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 60 giorni rispetto la scadenza di cui al precedente articolo 5, comma due, del presente contratto; l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5.6 del presente contratto; m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa; n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara: sedute, dimensioni funzionali e informatizzazioni; o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio. p) sopravenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

  • Carico e scarico La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici , esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • Oggetto dell’incarico 1. L’Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing. ………………. - Dirigente presso la Direzione Lavori Pubblici - conferisce all’ ………….., di seguito denominato Affidatario, rappresentato da ………………..che, nella sua qualità di ………………………...con domicilio anche fiscale in …………………. 2. L’Amministrazione Comunale si riserva di confermare l'affidamento per: direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori, dopo che la succitata progettazione esecutiva avrà ottenuto le prescritte approvazioni. 3. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l’Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa del corrispettivo aggiuntivo. 4. L’Affidatario è responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l’Amministrazione deve sopportare in relazione all’esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l’esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. 5. Ove nel corso della Direzione Lavori dovesse sorgere l’esigenza di procedere alla redazione di varianti si provvederà all’affidamento delle medesime con la sottoscrizione di un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito provvedimento di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo. 6. Per l’esecuzione dell’incarico, l’Affidatario può avvalersi delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità fermo restando l’importo del compenso di cui ai successivi articoli, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.