DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
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Samples: Prestito Finalizzato, Prestito Finalizzato, Prestito Finalizzato
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 4 (Pagamenti) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
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Samples: Payment Extension Agreement, Payment Extension Agreement
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati. In caso di dichiarata Compass potrà comunicare al Titolare la decadenza dal beneficio del termine o di la risoluzione del Contrattocontratto nei seguenti casi:
a) ritardato o mancato pagamento di una o più rate;
b) pagamento parziale di una o più rate;
c) mancata comunicazione di qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel contratto;
d) falsa dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti e indicati nel contratto;
e) utilizzo della Carta oltre il limite massimo del Fido;
f) accertamento di protesti cambiari, decreti ingiuntivi o azioni esecutive a carico del Titolare; Il contratto si intende risolto di diritto se Compass, dopo la conclusione del contratto ma prima della concessione del Fido, verifica che il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trentaTitolare:
a) giorni dalla data non ha fornito la documentazione anagrafica e/o reddituale richiesta da Compass e non immediatamente disponibile al momento dell’esame della lettera richiesta di richiesta dell'intero debito carta di credito;
b) ha fornito documentazione anagrafica e/o reddituale falsa o contraffatta.
a) il saldo residuo comprensivo delle e, nella misura indicata nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituisce il frontespizio di questo contratto;
b) gli interessi maturati relativi alle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli scadute e non pagate;
c) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di cui all’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi ciascuna rata scaduta e non pagata;
d) gli importi per la notifica della decadenza dal beneficio del termine;
e) gli importi per eventuali solleciti;
f) gli importi per eventuali interventi di morarecupero stragiudiziale;
g) nonché un importo gli importi per eventuali interventi legali.
a) il saldo residuo e, nella misura indicata nel documento “Informazioni europee di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso base sul credito ai consumatori” che costituisce il frontespizio di mancato pagamento della somma dovutaquesto contratto, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati ove applicabili, anche:
b) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
c) gli interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’artcalcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata;
d) gli importi per eventuali solleciti;
e) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale; f) gli importi per eventuali interventi legali. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di A seguito della decadenza dal beneficio del termine o di e della risoluzione del Contratto emessa contratto il Titolare, se in possesso della Carta, deve provvedere alla immediata restituzione a fronte Compass della Carta stessa debitamente tagliata in due a mezzo lettera raccomandata con avviso di uno solo ricevimento. Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Compass rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corsoproventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l’altro, al D.Lgs. Il Cliente 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recessointegrato), il Finanziatore avrà il diritto contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.eventuali fondi, strumenti
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Samples: Carta Di Credito
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 art. 7 (Pagamenti) e 6 ), 9 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-economico- finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati; Copia per il Cliente - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Cliente e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’artal precedente art. 6 9 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché di un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’artdal precedente art. 6 9 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti Finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
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Samples: Prestito Bancoposta Flessibile
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli art. 5 (Pagamenti) e ), 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-economico- finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Cliente e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’artal precedente art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché di un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’artdal precedente art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti Finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
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Samples: Contratto Di Prestito Personale
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 art. 4 (Pagamenti) e 6 ), 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-economico- finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Cliente e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contrattocontratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’artal precedente art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi 5 nonché di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’artdal precedente art. 6 5 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti Finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
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Samples: Finanziamento
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civileCodice Civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
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DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 6.1 Il Finanziatore può mancato pagamento da parte del Cliente di almeno 3 (tre) rate mensili, anche non consecutive, determinerà la facoltà per la Banca di dichiarare decaduto la decadenza dal beneficio del termine e di esigere il Cliente pagamento di tutte le somme dovute dal Cliente. Resta inteso che il pagamento tardivo successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato dalla Banca, non rimette in termini il Cliente.
6.2 Ai sensi e per gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, la Banca potrà dichiarare la risoluzione del presente Contratto, senza preavviso, al ricorrere di ciascuna delle seguenti ipotesi: ■ mancato pagamento di almeno due 3 (tre) rate e di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - mensili, anche non consecutive ; ■ infedele dichiarazione resa circa i dati e le informazioni forniti dal Cliente; ■ violazione delle dichiarazioni di cui all’art. 2.1 del Contratto; ■ violazione degli obblighi di cui agli artt. 2.2 e 2.4 del Contratto; ■ verificarsi in capo al Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligatidelle ipotesi di cui all’art. 1186 del Codice Civile (insolvenza, diminuzione delle garanzie date, mancanza delle garanzie promesse); - ■ accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente di sequestri civili e/o degli eventuali Coobbligati. In caso penali, di dichiarata decadenza dal beneficio del termine provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di risoluzione azioni esecutive a carico del ContrattoCliente; ■ soggezione del Cliente a procedure ingiuntive, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 esecutive, fallimentari e/o concorsuali.
6.3 Entro 15 (trentaquindici) giorni di calendario dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio ricezione della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recessoContratto, il Finanziatore avrà il diritto Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione l’importo dovuto per spese, interessi, capitale ed accessori. Dalla data di risolvere il Contratto dandone ricezione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del Contratto, saranno addebitati al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio interessi di mora nella misura indicata nella Sezione “Condizioni Economiche e di Pagamento” del diritto Contratto, calcolati sulla quota capitale dell’intero importo dovuto. È inoltre fatta salva la produzione di recesso interessi di mora, nella medesima misura, sulla quota interessi dell’importo dovuto, nei casi e nei modi previsti dall’art. 1283 del CoobbligatoCodice Civile.
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Samples: Prestito
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza rate, ovvero la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti agli articoli 5 (Pagamenti3) e 6 (Ritardato pagamento5), ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele 1186 del Codice Civile, nonché l'infedele dichiarazione resa dal circa i dati e le informazioni forniti, da parte del Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o e degli eventuali Coobbligati; - accertamento coobbligati o garanti, comporta la facoltà per Fiditalia di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati. In caso di dichiarata dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o di e la risoluzione del Contratto. In tal caso il Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trentacapitale residuo, scaduto ed a scadere, gli interessi e gli oneri relativi alle rate scadute e non pagate, gli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 13) giorni dalla data della lettera ed una penale pari al 6% sull'importo scaduto ed impagato, con un minimo di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione € 7,75 ed un massimo di capitale, degli interessi di mora di cui all’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione258,23. In caso di mancato pagamento della somma dovutapredetta somma, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di e risoluzione del Contratto emessa contratto, decorreranno gli Interessi di Mora nella misura del 12% annuale. Nell'ipotesi in cui all'atto della conclusione del contratto tale tasso di mora fosse superiore al tasso soglia per gli interessi di mora determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n. 108 del 7.3.1996 e s.m.i., l'Interesse di Xxxx effettivamente convenuto ed applicato sarà quello corrispondente al tasso soglia per gli interessi di mora così come determinato ai sensi della menzionata Legge n. 108/1996 e s.m.i.. In conformità alle prescrizioni di legge in materia di anatocismo, nonché alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016, gli interessi maturati a fronte - in formato elettronico: € 0,00 oltre imposta di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni bollo pari a € | per importi superiori a € 77,47. L'importo dell'imposta di bollo può variare in corsocaso di modifiche a norma di legge. Il Cliente Sono, al contrario, escluse dal calcolo del T.A.E.G., in quanto eventuali, le seguenti voci di spesa, in ogni caso poste a carico del Cliente: • Commissioni e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto spese per ogni richiesta di recesso, il Finanziatore avrà il diritto documenti: - duplicato fattura: € 5,00; - invio tabella di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 ammortamento: € 0,00; - duplicato rendiconto: € 5,00. • Operazioni amministrative sul Contratto: - cambio compagnia assicuratrice: € 5,00; - riemissione Bollettini Postali: € 2,50; - variazione coordinate bancarie: € 1,00; - revoca SDD (trentaSepa Direct Debit) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligatoe cambio modalità pagamento: € 5,00.
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Samples: Financing Agreement
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 art. 7 (Pagamenti) e 6 ), 9 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-economico- finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati; Copia per la Banca - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Cliente e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’artal precedente art. 6 9 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché di un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’artdal precedente art. 6 9 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti Finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
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Samples: Prestito Bancoposta Flessibile
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi nell’ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civileCodice Civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale l’integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero dell’intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio l’invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
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Samples: Contratto Di Prestito Personale
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 art. 7 (Pagamenti) e 6 ), 9 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: Copia per l’Ufficio Postale COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-economico- finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Cliente e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’artal precedente art. 6 9 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché di un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’artdal precedente art. 6 9 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti Finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
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Samples: Prestito Bancoposta Flessibile
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 art. 7 (Pagamenti) e 6 ), 9 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-economico- finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Cliente e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’artal precedente art. 6 9 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché di un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’artdal precedente art. 6 9 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti Finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
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Samples: Prestito Bancoposta Flessibile
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli art. 5 (Pagamenti) e ), 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-economico- finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Cliente e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti com- prendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’artal precedente art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché di un importo im- porto di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’artdal precedente art. 6 (Ritardato pagamentopaga- mento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti Finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ter- mine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
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Samples: Contratto Di Prestito Personale
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli art. 5 (Pagamenti) e ), 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-economico- finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali a carico del Cliente e/o degli eventuali Coobbligaticoobbligati. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti com- prendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’artal precedente art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché di un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione comu- nicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’artdal precedente art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti Finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.
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Samples: Contratto Di Prestito Personale
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati; - accertamento di protesti cambiariCompass potrà comunicare al Cliente, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati. In caso di dichiarata secondo quanto applicabile, la decadenza dal beneficio del termine o di la risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trentaContratto nei seguenti casi:
a) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di ritardato o mancato pagamento della somma dovuta(in tutto o in parte) di almeno due rate;
b) mancata tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei dati relativi al Cliente forniti e indicati nel Contratto;
c) falsa dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti e indicati nel Contratto;
d) protesti cambiari, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se decreti ingiuntivi o azioni esecutive a carico del Cliente;
e) diminuzione delle garanzie prestate;
f) mancata prestazione delle garanzie promesse.
a) il Cliente fruisce non ha fornito la documentazione anagrafica e/o reddituale richiesta da Compass e non immediatamente disponibile al momento dell’esame della richiesta di più finanziamenti concessi Fido;
b) la documentazione anagrafica e/o reddituale fornita dal Finanziatore, la dichiarazione di Cliente risulta falsa o contraf- fatta. A seguito della decadenza dal beneficio del termine o per i motivi sopra elencati, il Cliente dovrà versare a Compass in un’unica soluzione:
a) l’importo del capitale residuo e, nella misura prevista dal Documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori:
b) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata;
c) gli interessi applicabili alle rate scadute e non pagate;
d) gli importi per eventuali interventi di recupero dei crediti in via stragiudiziale;
e) gli importi per eventuali interventi legali; Per effetto della risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recessoper i motivi sopra elencati, il Finanziatore avrà Cliente deve versare a Compass in un’unica soluzione:
a) l’importo del capitale residuo e, nella misura prevista dal Documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori:
b) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata;
c) gli interessi applicabili alle rate scadute e non pagate;
d) gli importi per eventuali interventi di recupero dei crediti in via stragiudiziale;
e) gli importi per eventuali interventi legali. Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Compass rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l’altro, al d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il diritto contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di risolvere il Contratto dandone comunicazione al eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Compass provvederà alla relativa restituzione liquidandone l’importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligatostesso.
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Samples: Contratto Di Credito
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 10.1 Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due 2 (due) rate e mensili, anche non consecutive, della Linea di inosservanza degli articoli 5 (Pagamenti) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi Credito, fermo quanto previsto all’articolo 9.2 che precede, comporta la facoltà per Cofidis di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi: - infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati; - accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati. In caso di dichiarata dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o e di risoluzione del Contrattoesigere il pagamento dal Cliente di tutte le somme dovute dal medesimo, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € oltre alle spese previste per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull’intero importo dovuto nella misura stabilita dall’art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora). Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o indicate nell’articolo 14 (Condizioni Economiche della Linea di Credito).
10.2 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., Xxxxxxx potrà dichiarare la risoluzione del Contratto emessa al ricorrere delle seguenti ipotesi:
I) mancato pagamento di almeno due rate mensili, anche non consecutive, della Linea di Credito;
II) infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti dal Cliente;
III) verificarsi in capo al Cliente delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. (insolvenza, diminuzione delle garanzie date, mancanza delle garanzie promesse),
IV) protesto di assegni e/o cambiali,
V) soggezione del Cliente a fronte procedure ingiuntive, esecutive, fallimentari e/o concorsuali.
10.3 Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di uno solo dei medesimi potrà essere estesa decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del Contratto, il Cliente dovrà rimborsare in un’unica soluzione l’importo complessivamente dovuto per spese, Commissioni Mensili, interessi, capitale ed accessori, oltre alle altre operazioni in corsospese indicate al precedente articolo 9 (Mancato o ritardato pagamento). Cofidis potrà, inoltre, richiedere al Cliente il pagamento di una penale di importo fino a € 150,00, fermo restando che tale importo rimane soggetto al limite massimo eventualmente stabilito dalla legge. Il Cliente ritardato, inesatto o mancato versamento anche di tali somme entro il termine stabilito comporterà l’addebito di interessi di mora secondo quanto indicato nel precedente articolo 9.1 e il Finanziatore riconoscono chenell’articolo 14 (Condizioni Economiche della Linea di Credito) del Contratto, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto calcolati sulla quota capitale dell’intero importo dovuto. E’ tuttavia fatta salva la produzione di recessointeressi di mora, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligatonella misura sopra indicata, calcolati sulla quota interessi dell’importo dovuto, nei casi e nei modi previsti dal codice civile.
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Samples: Credit Agreement