Common use of DECADENZA DELL’APPALTO Clause in Contracts

DECADENZA DELL’APPALTO. L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell’appalto, qualora l’aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate. Inoltre, l’Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell’appalto, senza che l’aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 55/90 e s.m.i. Il fallimento dell’Appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione e si procederà ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/06. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della fornitura del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

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DECADENZA DELL’APPALTO. L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell’appalto, qualora l’aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate. Inoltre, l’Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell’appalto, senza che l’aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 55/90 e s.m.i. Il fallimento dell’Appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione e si procederà ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/06. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della fornitura del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

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DECADENZA DELL’APPALTO. L’Amministrazione Comunale La Stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell’appalto, qualora l’aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate. Inoltre, l’Amministrazione Comunale la Stazione appaltante, potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell’appalto, senza che l’aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 55/90 legge 19/3/1990 n.55 e s.m.isuccessive modificazioni ed integrazioni. Il fallimento dell’Appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione e si procederà ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. D.Lgs 163/06. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione Comunale della Stazione appaltante, proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Impresa mandataria, qualora non indichi altra Impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della fornitura del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

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