Decadenza. 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Decadenza. Per gravi reiterate deficienze e inadempienze, nonché nel caso di abbandono dell’impianto, la Provincia ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno e per colpa del Concessionario nelle forme amministrative a norma di legge. Fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di cui al precedente Art.29, la Provincia potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi: − per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta o della Capogruppo in caso di A.T.I.; − per sospensione del servizio per oltre 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore; − per ripetute negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e comunicate, che, a giudizio della Provincia, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi; − quando il Concessionario si renda colpevole di frode; − per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile; − per il venir meno anche parziale, dei requisiti richiesti dalle leggi, nazionale e/o regionale, per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; − trasferimento ad altri, da parte del Concessionario, degli obblighi relativi al contratto; − per assegnazione di lavori o interventi in subappalto non autorizzati e/o in difformità da quanto disciplinato in materia di contratti pubblici e Codice dell’Ambiente; Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la Provincia avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito al Concessionario delle spese e delle eventuali penalità. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, questo, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, il Concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta o interrompere il servizio, la Provincia, fatte salve azioni dirette a far accertare eventuali responsabilità di natura penale ex artt. 331 e 355 del Codice Penale, potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.
Decadenza. 1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289;
2. Il mancato allestimento della sede, comporta l’impossibilità della consegna e quindi dell’inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione;
3. In caso di decadenza nel corso dell’appalto, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell’Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti;
4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l’intero importo della cauzione;
5. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in appalto, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura di gara;
6. La decadenza dall’appalto e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con apposita determinazione;
7. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse;
8. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese;
9. Analogamente il contratto si intenderà risolto di diritto allorché siano emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che sottraggano all’Ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio parziale o totale a favore di società private.
Decadenza. Ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile l’inadempimento doloso dell’obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto al risarcimento dell’Assicurato.
Decadenza. Fatte salve le rivendicazioni di proprietà o di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, la violazione delle tutele relative alle Informazioni Riservate, il diritto di SAP di promuovere azioni per il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente Contratto, il Cliente dovrà agire per qualunque domanda connessa al o derivante dal Contratto entro 1 anno dalla data in cui abbia avuto, o avrebbe dovuto avere a seguito di ragionevoli accertamenti, contezza dei fatti che hanno dato adito alla(e) domanda(e).
Decadenza. Costituiscono motivi di decadenza dal contratto: - motivi di pubblico interesse; - perdita dei requisiti richiesti - fallimento o apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del conduttore; - provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, a carico del conduttore per motivi di sicurezza urbana; - la messa in liquidazione o la cessione dell’attività del conduttore; - la sospensione o revoca dell’autorizzazione per l'esercizio per effetto di provvedimenti amministrativi inerenti a fatti causati dal conduttore o a lui imputabili. Dichiarata la decadenza, il Comune si reimmetterà nel diritto di libera disponibilità della struttura e potrà anche stabilire un risarcimento danni a carico del conduttore che potrà essere prelevato dalla polizza fideiussoria di cui all’art. 5.
Decadenza. 1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, resti mortali, ossa o urna cineraria per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura, previsto al comma 4 dell’articolo 70;
d) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall’articolo 72;
e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all’articolo 73, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
f) quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione a termini dell’articolo 74 o vi sia l’estinzione della famiglia;
g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’albo pretorio digitale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando i Servizi cimiteriali comunali non dispongano, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente estese fino al terzo grado relativo al concessionario.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti del responsabile dei Servizi cimiteriali comunali che adotta apposita determinazione.
Decadenza. 17.1 SAVE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché nell’ipotesi di mancato pagamento di due rate del corrispettivo variabile o di ritardo superiore a due mesi nel pagamento del MAG.
17.2 Resta salvo il diritto di SAVE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell’atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.
Decadenza. Il mancato adempimento agli obblighi previsti al punto 5 può comportare la decadenza dell’Assicurato da ogni diritto all’indennizzo, valendo quale omissione dolosa agli obblighi normativi previsti negli artt. 1913 – 1914 – 1915 del Codice Civile.
Decadenza. Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso di un sinistro perde il diritto all'indennità.