Common use of Decadenza Clause in Contracts

Decadenza. La presentazione della documentazione che sarà richiesta dal bando e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione dei contributi in denaro. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casistiche: a) l’iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata; b) l’iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso di accertata realizzazione dell’iniziativa in forma ridotta, è erogato un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente; c) non è stata presentata la rendicontazione entro 180 giorni dal termine dell’iniziativa ovvero la documentazione di cui all’art.12 ultimo comma non è stata presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo, salvo proroghe motivate ed eccezionali; d) è stato violato l’obbligo di cui all’art. 12, comma 3 lett. C, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali. Nel caso di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990. La realizzazione sostanzialmente difforme dell’iniziativa ammessa a contributo è motivo ostativo all’accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nei successivi 18 mesi. Non verrà erogato il contributo nel caso in cui l’evento sia svolto senza le necessarie autorizzazioni previste per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: SIAE, ATS, SUAP), anche in caso di accertamento dell’infrazione durante l’evento o successivamente alla sua conclusione.

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Samples: Regolamento Per La Concessione Di Patrocini E Contributi Economici

Decadenza. La presentazione Il programma di doppio titolo e l’erogazione delle rate della documentazione che sarà richiesta dal bando e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione dei contributi in denaroborsa di studio saranno vincolati alle seguenti condizioni: 1. Il beneficiario decade vincitore che, prima della partenza per Shanghai - e comunque entro il 10 settembre 2024 - non abbia acquisito almeno 42 CFU, decadrà dalla borsa di studio e dalla possibilità di seguire il percorso di doppio titolo. Egli potrà in ogni caso proseguire gli studi del Corso di Laurea Magistrale 9205-Telecommunications Engineering. 2. Il vincitore che, al rientro in Italia, non abbia conseguito almeno 30 CFU relativi a corsi del secondo anno di studi, superando gli esami previsti dal diritto doppio titolo, decadrà dalla possibilità di seguire il percorso di doppio titolo. Egli potrà in ogni caso proseguire gli studi del Corso di Laurea Magistrale 9205-Telecommunications Engineering. I crediti acquisiti presso la Tongji nell’ambito della Convenzione saranno comunque utili al fine del conseguimento della Laurea Magistrale in 9205-Telecommunications Engineering. Tutti gli importi già ricevuti relativi alla borsa di studio dovranno essere restituiti all’amministrazione che li ha erogati, secondo le modalità che verranno comunicate dall’amministrazione stessa. 3. Il vincitore che, al rientro in Italia, non abbia conseguito nei semestri di scambio tutti i CFU previsti dalle tabelle di corrispondenza allegate alla convenzione di doppio titolo, ma abbia acquisito almeno 30 CFU, non potrà ottenere il contributo concesso rilascio del doppio titolo. I crediti acquisiti presso la Tongji nell’ambito della Convenzione saranno comunque utili al verificarsi fine del conseguimento della Laurea Magistrale 9205-Telecommunications Engineering. Gli importi già ricevuti relativi alla borsa di una delle studio dovranno essere restituiti in parte all’amministrazione che li ha erogati, secondo le modalità che verranno comunicate dall’amministrazione stessa. Il vincitore decadrà inoltre dal godimento della borsa qualora si verifichi, prima della conclusione dei corsi del secondo anno, uno dei seguenti casistiche: a) l’iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata; b) l’iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso casi: - Rinuncia agli studi; - Trasferimento presso altro Corso di accertata realizzazione dell’iniziativa in forma ridotta, è erogato un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente; c) non è stata presentata la rendicontazione entro 180 giorni dal termine dell’iniziativa ovvero la documentazione di cui all’art.12 ultimo comma non è stata presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo, salvo proroghe motivate ed eccezionali; d) è stato violato l’obbligo di cui all’art. 12, comma 3 lett. C, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente Studi o sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali. Nel caso di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990. La realizzazione sostanzialmente difforme dell’iniziativa ammessa a contributo è motivo ostativo all’accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nei successivi 18 mesi. Non verrà erogato il contributo nel caso in cui l’evento sia svolto senza le necessarie autorizzazioni previste per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: SIAE, ATS, SUAP), anche in caso di accertamento dell’infrazione durante l’evento o successivamente alla sua conclusionealtro Ateneo.

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Samples: Accordo Di Cooperazione Interuniversitaria

Decadenza. La presentazione Il Programma di Doppio titolo e l’erogazione delle rate della documentazione che sarà richiesta dal bando e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione dei contributi in denaroborsa di studio saranno vincolati alle seguenti condizioni: 1. Il beneficiario decade vincitore deve avere acquisito almeno 54 CFU entro il 25 luglio 2024 e 60 CFU entro il 10 settembre 2024, riportando una media ponderata degli esami non inferiore a 24/30, pena la decadenza dal diritto Programma. 2. Il vincitore che, al rientro in Italia, non abbia conseguito almeno 30 CFU relativi a corsi del secondo anno di studi previsti dall’Agreement, decadrà dalla possibilità di conseguire il Doppio titolo. I crediti acquisiti presso ISEP saranno comunque utili al fine del conseguimento della Laurea Magistrale 9205-Telecommunications Engineering. Tutti gli importi già ricevuti relativi alla borsa di studio dovranno essere restituiti all’amministrazione che li ha erogati, secondo le modalità che verranno comunicate dall’amministrazione stessa. 3. Il vincitore che, al rientro in Italia, non abbia conseguito almeno 57 CFU e completato il periodo di preparazione della prova finale ad ISEP fino a settembre 2025, ma abbia acquisito almeno i 30 CFU indicati al precedente comma 2, non potrà ottenere il contributo concesso rilascio del Doppio titolo. I crediti acquisiti presso ISEP saranno comunque utili al verificarsi fine del conseguimento della Laurea Magistrale 9205-Telecommunications Engineering. Gli importi già ricevuti relativi alla borsa di una delle studio dovranno essere in parte restituiti secondo le disposizioni del Dipartimento. Il vincitore decadrà inoltre dal godimento della borsa qualora si verifichi, prima della conclusione dei corsi del secondo anno, uno dei seguenti casistiche: a) l’iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata; b) l’iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso casi: - Rinuncia agli studi - Trasferimento presso altro Corso di accertata realizzazione dell’iniziativa in forma ridotta, è erogato un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente; c) non è stata presentata la rendicontazione entro 180 giorni dal termine dell’iniziativa ovvero la documentazione di cui all’art.12 ultimo comma non è stata presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo, salvo proroghe motivate ed eccezionali; d) è stato violato l’obbligo di cui all’art. 12, comma 3 lett. C, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente Studi o sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali. Nel caso di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990. La realizzazione sostanzialmente difforme dell’iniziativa ammessa a contributo è motivo ostativo all’accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nei successivi 18 mesi. Non verrà erogato il contributo nel caso in cui l’evento sia svolto senza le necessarie autorizzazioni previste per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: SIAE, ATS, SUAP), anche in caso di accertamento dell’infrazione durante l’evento o successivamente alla sua conclusione.altro Ateneo

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Samples: Bando Di Concorso

Decadenza. a) La presentazione della documentazione che sarà richiesta dal bando e decadenza viene determinata nell’ipotesi in cui non venga effettuata la relativa visita per la verifica da parte di sorveglianza entro i termini stabiliti all’art. 4 dell’Allegato alla D.D. n. 266 del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione dei contributi in denaro7.4. 2003. Il beneficiario decade dal diritto provvedimento di ottenere il contributo concesso al verificarsi decadenza è altresì adottato a seguito di una delle seguenti casistiche: a) l’iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata;espressa rinuncia dell’Organismo all’accreditamento. b) l’iniziativa è stata svolta Qualora la visita di sorveglianza risulti eseguite, con un programma sostanzialmente diverso da quello presentatoesito positivo nei termini stabiliti dalla comunicazione di avvio del procedimento, l’Amministrazione comunica all’Organismo. Nel caso di accertata realizzazione dell’iniziativa in forma ridotta, è erogato un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;la chiusura del procedimento stesso. c) non è stata presentata Il provvedimento di decadenza impedisce all’Organismo la rendicontazione entro 180 giorni dal termine dell’iniziativa ovvero la documentazione partecipazione alle procedure selettive ad evidenza pubblica per l’affidamento di cui all’art.12 ultimo comma non è stata presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo, salvo proroghe motivate ed eccezionali;attività di formazione professionale e di orientamento d) è stato violato l’obbligo La decadenza preclude l’avvio degli interventi non ancora iniziati e comporta l’annullamento d’ufficio di tutte le attività formative e d’orientamento già avviate. Gli interventi a voucher che prevedono il concorso di spesa da parte dell’utente nonché quelli rivolti agli apprendisti possono essere proseguiti previo consenso dell’Amministrazione competente e nell’esclusivo interesse degli utenti. Nei casi di attività gestite da associazioni temporanee di soggetti, qualora intervenga la decadenza nei confronti del capofila, l’Amministrazione competente può consentire la prosecuzione degli interventi in capo ad un nuovo capofila, già componente dell’associazione e formalmente individuato dalla medesima, in regola con l’accreditamento. e) La decadenza impedisce l’erogazione dei finanziamenti per le attività in corso di svolgimento, salvo quelle di cui all’art. 12, comma 3 lett. C, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali. Nel caso di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento l’Amministrazione competente consente la prosecuzione ai sensi della l. 241/1990precedente lett. La realizzazione sostanzialmente difforme dell’iniziativa ammessa b). In tali casi, i finanziamenti possono essere erogati solo a contributo è motivo ostativo all’accoglimento saldo, al termine degli interventi, salvo riscontro di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nei successivi 18 mesi. Non verrà erogato il contributo irregolarità. f) Sono erogati i finanziamenti per le attività formative e d’orientamento terminate precedentemente alla decadenza. g) L’Amministrazione competente, nel caso in cui l’evento sia svolto senza le necessarie autorizzazioni previste per legge (di disposto annullamento degli interventi formativi e d’orientamento, provvederà al recupero delle somme non dovute già versate all’Organismo, anche valendosi della fideiussione presentata a titolo esemplificativo e di garanzia dal medesimo. h) La decadenza inibisce per un anno la presentazione di una nuova domanda di accreditamento. Tale inibizione non esaustivo: SIAEagisce nei confronti della decadenza dalla Macrotipologia A disposta a seguito di rinuncia dell’Organismo all’accreditamento per la non applicazione del CCNL della formazione professionale. In tal caso, ATSqualora venga dimostrata al tavolo regionale di concertazione per la macrotipologia A l’avvenuta applicazione della contrattazione collettiva di settore, SUAP)l’Organismo può presentare una nuova domanda di accreditamento. L’Amministrazione competente nel caso di disposto annullamento degli interventi formativi provvederà al recupero della somma eventualmente versata a vario titolo all’Organismo, anche in caso valendosi della fideiussione presentata a titolo di accertamento dell’infrazione durante l’evento o successivamente alla sua conclusione.garanzia dal medesimo

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Samples: Accreditamento Degli Organismi E Delle Sedi Operative Di Formazione Professionale E Orientamento

Decadenza. La presentazione Il Programma di Doppio titolo e l’erogazione delle rate della documentazione che sarà richiesta dal bando e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione dei contributi in denaroborsa di studio saranno vincolati alle seguenti condizioni: 1. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casistiche: a) l’iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata; b) l’iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso di accertata realizzazione dell’iniziativa in forma ridotta, è erogato un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente; c) non è stata presentata la rendicontazione entro 180 giorni dal termine dell’iniziativa ovvero la documentazione di cui all’art.12 ultimo comma non è stata presentata vincitore deve avere acquisito almeno 42 CFU entro il 30 giugno dell’anno successivo25 luglio 2023, salvo proroghe motivate ed eccezionali; d) è stato violato l’obbligo di cui all’art. 12, comma 3 lett. C, con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali. Nel caso di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata. La pena la decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all’interessato dell’avvio Programma. 2. Il vincitore che, al rientro in Italia, non abbia conseguito almeno 30 CFU relativi a corsi del procedimento secondo anno di studi, superando gli esami previsti dall’Agreement, decadrà dalla borsa di studio e dalla possibilità di conseguire il Doppio titolo. I crediti acquisiti presso NTNU saranno comunque utili al fine del conseguimento della Laurea Magistrale 9205-Telecommunications Engineering. Tutti gli importi già ricevuti relativi alla borsa di studio dovranno essere restituiti all’amministrazione che li ha erogati, secondo le modalità che verranno comunicate dall’amministrazione stessa. 3. Il vincitore che, al rientro in Italia, non abbia conseguito almeno 60 CFU relativi ai sensi semestri di scambio, ma abbia acquisito almeno 30 CFU, non potrà conseguire il Doppio titolo. I crediti acquisiti presso la NTNU saranno comunque utili al fine del conseguimento della l. 241/1990Laurea Magistrale 9205-Telecommunications Engineering. La realizzazione sostanzialmente difforme dell’iniziativa ammessa a contributo è motivo ostativo all’accoglimento Gli importi già ricevuti relativi alla borsa di successive domande studio dovranno essere in parte restituiti secondo le disposizioni del Dipartimento. Il vincitore decadrà inoltre dal godimento della borsa qualora si verifichi, prima della conclusione dei corsi del secondo anno, uno dei seguenti casi: - Rinuncia agli studi - Trasferimento presso altro Corso di contributo presentate dallo stesso soggetto nei successivi 18 mesi. Non verrà erogato il contributo nel caso in cui l’evento sia svolto senza le necessarie autorizzazioni previste per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: SIAE, ATS, SUAP), anche in caso di accertamento dell’infrazione durante l’evento Studi o successivamente alla sua conclusione.altro Ateneo

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Samples: Bando Di Concorso Per Borse Di Studio

Decadenza. La presentazione L’aggiudicatario decadrà dall’assegnazione della documentazione che sarà richiesta dal bando e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione dei contributi in denaro. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casisticherivendita qualora: a) l’iniziativa ammessa le dichiarazioni fatte nell’offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure egli non provveda agli adempimenti di cui al paragrafo V nel termine stabilito o rinunci all’aggiudicazione o comunque non ottemperi a contributo non è stata realizzatatutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall’Agenzia ovvero, anche prima dell’approvazione del contratto o dell’immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957. Nelle ipotesi sopra contemplate l’Agenzia provvederà all’incameramento dell’intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell’appalto; b) l’iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso il locale indicato nell’offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di accertata realizzazione dell’iniziativa in forma ridottaquesto Ufficio, è erogato un contributo proporzionalmente ridotto rispetto idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a quello stabilito inizialmentedistanza inferiore a quella stabilita nel paragrafo III dalle più vicine rivendite; c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 egli non è stata presentata la rendicontazione entro 180 giorni dal provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine dell’iniziativa ovvero la documentazione assegnato da questo Ufficio. In tutti questi casi l’Agenzia ha sempre diritto di cui all’art.12 ultimo comma non è stata presentata entro il 30 giugno dell’anno successivorivalersi delle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo proroghe motivate ed eccezionalil’esercizio, contro l’inadempimento, di quelle azioni che competono per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare; d) è stato violato l’obbligo nei sei mesi successivi all’avvenuta aggiudicazione non depositi all’Ufficio dei Monopoli per la Toscana – competente il certificato di cui all’artidoneità professionale conseguito ai sensi dell’art. 1255, comma 3 lett2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78. C(*) L’indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda. Qualora il locale proposto sia ubicato all’interno di un centro commerciale, occorre indicare nell’offerta, oltre all’indirizzo e numero civico, il numero del box che lo contraddistingue dagli altri locali all’interno del centro commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all’offerta, una planimetria della struttura che evidenzi il locale proposto. (1) Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all’esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l’industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell’Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall’avvenuta estinzione del reato; 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestione o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l’Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione; (2) Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti; (3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) presti la propria opera, con conseguente impossibilità per il Comune rapporto di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o sono state contestate rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o accertate falsità nella documentazione presentatacomunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, salve le responsabilità penali. Nel caso ovvero appartenente al Corpo della Guardia di erogazione di un acconto del contributo, se si verifica una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990. La realizzazione sostanzialmente difforme dell’iniziativa ammessa a contributo è motivo ostativo all’accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nei successivi 18 mesi. Non verrà erogato il contributo nel caso in cui l’evento sia svolto senza le necessarie autorizzazioni previste per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: SIAE, ATS, SUAP), anche in caso di accertamento dell’infrazione durante l’evento o successivamente alla sua conclusioneFinanza.

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Samples: Assignment of Private Negotiation for Retail Sale