Obblighi del Cliente 8.1 Fatto salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali e/o nella Documentazione Tecnico –Economica il Cliente si obbliga a: - non utilizzare il Servizio per scopi diversi rispetto a quelli dallo stesso Cliente dichiarati a Vodafone nel Contratto; - 1.1 Le SIM potranno essere utilizzate solo nell`ambito degli apparati IoT per cui sono state fornite al Cliente, con conseguente divie- to di utilizzo in altri apparati e/o device. L`utilizzo delle SIM in altri apparati potrebbe comportare costi aggiuntivi a causa del traffico extra soglia, costi che il Cliente si obbliga sin d’ora a sostenere. - non effettuare manomissioni e/o interventi, direttamente o tramite personale non espressamente autorizzato da Vodafone, su- gli Apparati/Prodotti e/o prodotti software di proprietà di Vodafone, concessi in uso ovvero a disposizione del Cliente ad altro titolo; - non divulgare, direttamente o indirettamente anche tramite il proprio personale, password e/o login e/o modalità di accesso ai Servizi; - non copiare in tutto o in parte i programmi di software compresi nel Servizio sia in forma stampata che in forma leggibile dall’ela- boratore; - non porre in essere alcuna azione che possa compromettere la sicurezza dei sistemi, degli apparati e/o della Piattaforma e/o del Portale cui il Cliente abbia accesso tramite il Servizio; - non fornire attraverso il Servizio contenuti e/o qualunque altro tipo di materiale contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume o comunque tale da ledere qualunque diritto di terzi, impegnandosi a tenere indenne Vodafone da qualsivoglia pregiudizio che dovesse a quest’ultima a derivare da azioni e/o pretese di terzi fatte valere a causa dei Contenuti e/o altro materiale da esso fornito; - non fornire e non veicolare attraverso il Servizio contenuti che siano contrari alle disposizioni normative in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia di cui alla Legge n. 38/2006; - non fornire e non veicolare attraverso il Servizio contenuti che rappresentino od incitino alla violenza e/o che incitino in modo espresso e/o subliminale, all’odio o ad atteggiamenti di intolleranza e discriminazione basati su differenze di razza, sesso, religione, cultura, nazionalità, salute o che in generale possano nuocere allo sviluppo psichico o morale del minore; - non fornire e non veicolare attraverso il Servizio contenuti che adottino un linguaggio volgare, offensivo ed irriverente o che in modo offensivo facciano riferimento a problemi inerenti le disabilità, il disadattamento sociale, il disagio psichico in età evolutiva; - laddove previsto, costruire/personalizzare il proprio sito in conformità alle norme poste a tutela dell’ordine pubblico e del buon costume, e comunque in modo da non ledere l’immagine di Vodafone e Vodafone Business; - comunicare tempestivamente le informazioni necessarie a Vodafone per l’attivazione del Servizio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parametri, istruzioni, procedure, specifiche tecniche. 8.2 Il Cliente non può utilizzare il Servizio: i) in violazione delle leggi vigenti; ii) in modo da creare turbativa a terzi o malfunzionamento della rete; iii) o in modo da abusare dell’offerta commerciale relativa al Servizio o dello stesso Servizio tramite un suo utilizzo non conforme al presente Contratto e delle eventuali Licenze. 8.3 Il Cliente garantisce che tutte le informazioni e i suoi contenuti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, testi, dati, notizie, segni distintivi, immagini, suoni nonché i diritti di proprietà intellettuale e industriale da esso detenuti sulle suddette informazioni, non comportano violazione di diritti di terzi, sia in Italia che all’estero, in quanto il Cliente stesso è titolare esclusivo o licenziatario dei pre- detti diritti di privativa. Il Cliente garantisce altresì che le suddette informazioni, contenute e/o trattate nei sistemi messi a disposizione da Vodafone nell’ambito del Servizio, sono nella sua legittima disponibilità. Il Cliente mantiene la titolarità delle informazioni suddette assumendo ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto delle medesime e alle eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e altre lesioni di diritti altrui, manlevando e tenendo indenne Vodafone da ogni obbligo e/o onere di ac- certamento e/o di controllo al riguardo. È pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità di Vodafone in ipotesi di pubblicazione e/o diffusione delle suddette informazioni attraverso gli apparati messi a disposizione del Cliente. Il Cliente inoltre manleverà e terrà indenne Vodafone, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, dalle rivendicazioni legali, dalle responsabilità, dalle perdite e dai danni pre- tesi da qualsiasi persona, sia fisica (ivi compreso il personale del Cliente) che giuridica, che siano ad essa rivolte ovunque nel mondo a seguito di legittime rivendicazioni di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri di proprietà del Cliente. 8.4 Vodafone ha la facoltà di sospendere immediatamente la fornitura del Servizio, senza preavviso, qualora il Cliente ne faccia l’uso improprio indicato nei precedenti Articoli 9.1,9.2,9.3 dandone, se del caso, idonea comunicazione alle autorità competenti. 8.5 L’utilizzo del Servizio fornito da e con altre infrastrutture, sia nazionali che estere è soggetto alle limitazioni e alle responsabilità stabilite da ciascun gestore ovvero operatore internazionale che eroga il Servizio stesso, in conformità alla legislazione vigente nei singoli Stati ospitanti detti gestori/operatori, alla normativa internazionale applicabile in materia, nonché ai regolamenti di utilizzo delle infrastrutture interessate. 8.6 Il Cliente è sempre tenuto a comunicare immediatamente a Vodafone la richiesta di interventi sui propri Apparati/Prodotti, sui ter- minali e/o sul software per la corretta prestazione del Servizio. Gli eventuali danni arrecati alle apparecchiature di proprietà di Vodafo- ne ma a disposizione del Cliente ad altro titolo, ovvero alla Piattaforma o al Portale, causati in conseguenza della mancata tempestiva comunicazione, saranno considerati di esclusiva responsabilità del Cliente. Pertanto in tali casi, ove da detti danni si verificassero dei malfunzionamenti o delle interruzioni nella fornitura del Servizio, Vodafone non potrà esserne considerata responsabile. 8.7 Il Cliente è consapevole che Vodafone non può esercitare un controllo sui contenuti delle informazioni e/o dei dati che transitano sulla rete, sulla Piattaforma e sul Portale ed eventualmente conservate presso i propri Data Center, anche per effetto della crittografia delle stesse applicata all’origine dal Cliente. Pertanto Vodafone non è responsabile dei contenuti di qualunque natura che siano stati inviati/ricevuti dal Cliente e/o immessi o conservati sulle infrastrutture rese disponibili con il Servizio. 8.8 Qualora il Servizio preveda che il Cliente effettui autonomamente da remoto l’inserimento e/o l’aggiornamento dei dati e/o in- formazioni immesse nella Piattaforma a sua disposizione, il Cliente prende atto e accetta che Vodafone non effettua né potrebbe effettuare alcun controllo su tali dati e/o informazioni. Pertanto, il Cliente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessa- rie alla protezione dei dati e/o informazioni immesse sulla Piattaforma e ad ottemperare autonomamente e direttamente a tutte le disposizioni normative in materia di protezione di dati personali. 8.9 Il Cliente si obbliga ad imporre ai propri Utenti il rispetto delle stesse obbligazioni che il medesimo assume col Contratto e sarà responsabile, manleverà e manterrà indenne Vodafone per le loro inadempienze. 8.10 È responsabilità del Cliente provvedere ad effettuare periodicamente nel corso della durata del Contratto un back-up dei dati e contenuti immessi dal Cliente stesso e dagli Utenti nelle infrastrutture hardware e software con cui Vodafone eroga il Servizio. 8.11 Il Cliente si obbliga ad aggiornare i propri software, apparati e Sistemi secondo le configurazioni consigliate e manutenute dai rispettivi fornitori/produttori. Qualora il Cliente non provveda agli aggiornamenti necessari entro i termini fissati e resi noti dai rispettivi fornitori/produttori, Vodafone si riserva il diritto di interrompere il Servizio ai sensi del successivo Articolo Art. 13. 8.12 Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che possano essere poste a suo carico in relazione all’utilizzo del Servizio. 8.13 Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi. Parimenti, Vodafone non sarà responsabile per qualsiasi danno o perdita subite dal Cliente o da terzi in caso di qualunque uso illecito, improprio o non autorizzato del Servizio av- venuto anche a seguito dell’accesso agli strumenti di autenticazione al Servizio da parte di terzi e/o a seguito della perdita delle credenziali di accesso. 8.14 Al Cliente è consentito rivendere, distribuire, fornire o concedere in sublicenza i Servizi agli Utenti (ciascuna di tali azioni costitu- isce una “Rivendita”). Per ciascuna Rivendita, il Cliente: i) sarà responsabile, come tra il Cliente e Vodafone, dell’uso e di tutte le operazioni degli Utenti riguardanti i Servizi; ii) richiederà a ciascun Utente di impegnarsi per iscritto a non utilizzare impropriamente i Servizi e ad adempiere agli obblighi esposti nel presente Contratto di Servizi esplicitamente o implicitamente riferiti agli Utenti; iii) non renderà agli Utenti alcuna dichiarazione o garanzia, né offrirà indennizzi o assumerà impegni per conto di Vodafone; iv) sarà responsabile di ottenere e mantenere valide tutte le licenze, i permessi, le decisioni, le istruzioni e le dichiarazioni ministeriali nonché le altre autorizzazioni governative necessarie alla Rivendita; v) osserverà tutte le leggi e i regolamenti applicabili alla Rivendita; e vi) rimborserà a Vodafone eventuali costi e spese da questa sostenuti a seguito di violazioni della presente clausola da parte del Cliente.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.
Dati del Cliente 14.1 Il Cliente si impegna a comunicare ad Xring i propri dati personali necessari all'integrale e corretta esecuzione del contratto; garantisce, altresì, sotto la propria personale ed esclusiva responsabilità, che i predetti dati sono corretti, aggiornati e veritieri e che consentono di individuarne inequivocabilmente l’identità. Il Cliente si impegna a comunicare ad Xring ogni variazione dei dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi della predetta variazione con le modalità indicate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, ed altresì a fornire in qualsiasi momento, previa richiesta di Xring, prova adeguata della propria identità, del proprio domicilio o residenza e, se del caso, della propria qualità di legale rappresentante della persona giuridica richiedente o intestataria del Servizio. Al ricevimento della suddetta comunicazione, Xring potrà richiedere al Cliente documentazione aggiuntiva diretta a dimostrare le variazioni comunicate. Nel caso in cui il Cliente ometta di fornire a Xring la predetta comunicazione o la documentazione richiesta, oppure nel caso in cui abbia fornito ad Xring dati che risultino essere falsi, non attuali o incompleti o dati che Xring abbia motivo, a suo insindacabile giudizio, di ritenere tali, Xring si riserva il diritto di: a) rifiutare la richiesta inoltrata dal Cliente avente ad oggetto operazioni da eseguire in riferimento al Servizio; b) sospendere i servizi con effetto immediato, senza preavviso ed a tempo indeterminato; c) annullare e/o interrompere senza preavviso eventuali operazioni di modifica dei dati associati al Servizio; d) risolvere il contratto, ai sensi del successivo Art. 19, trattenendo a titolo di penale le somme pagate dal Cliente. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di Xring di richiedere al Cliente il risarcimento del maggior danno e resta, altresì, inteso che il Cliente non potrà avanzare nei confronti di Xring alcuna richiesta di rimborso, indennizzo e/o risarcimento danni per il periodo di tempo in cui non ha usufruito del Servizio.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.
Recesso del Cliente 1. Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal Contratto di Conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura del Conto, inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca. Il recesso dal Contratto provoca la chiusura del Conto e di tutti i Servizi/Prodotti che ad esso accedono (inclusa la convenzione di assegno), fatta salva, per tali servizi, la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal Contratto comporterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto sia dovuto al Cliente. Salvo diverso accordo, qualora la comunicazione di recesso pervenga alla Banca dopo che una disposizione di pagamento a valere sul Conto sia divenuta irrevocabile, il rapporto di Conto corrente non potrà essere estinto prima dell’esecuzione dell’operazione medesima. 2. Qualora il Cliente receda dal Contratto di Conto Corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata. 3. Il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso diverso da quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. A tal fine il Cliente deve inviare alla Banca una comunicazione in forma scritta. 4. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, solo qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente (c.d. operatività a firme disgiunte).
Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Gravidanza e puerperio Le parti, visto la Legge n° 53 dell’8 Marzo 2000, concernente i “Congedi Parentali” , hanno convenuto sull’opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale Istituto integrandola ed armonizzandola con le specifiche norme innovative contenute nella suddetta legge.
Inadempimento del Cliente 14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.11, trascorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). 14.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. 14.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 14.2. 14.4 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 14.2. 14.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 14.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente2. 14.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA. 14.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante
RICORSO TERZI DA INCENDIO danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.