Rapporti cointestati. Il Conto Deposito può essere cointestato ad un numero massimo di due persone. Ogni cointestatario può effettuare disposizioni e operazioni separatamente, ivi inclusa l'estinzione del rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell'altro cointestatario e senza che la stessa sia tenuta a darne comunicazione all'altro cointestatario. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, l'altro cointestatario conserva il diritto di disporre autonomamente qualsiasi operazione attinente al rapporto. Analogo diritto spetterà agli eredi del cointestatario e al legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace. In caso di pluralità di eredi ciascuna operazione dovrà essere disposta con il consenso unanime degli stessi. Nei casi di cui al precedente comma la Banca sarà legittimata a dare esecuzione alle disposizioni ricevute senza alcun obbligo di informare e/o consultare preventivamente l'altro cointestatario, fatto salvo il caso in cui il cointestatario medesimo, gli eredi del cointestatario deceduto, ovvero il legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace abbiano preventivamente notificato per iscritto alla Banca la propria opposizione all'esecuzione di atti disposti da uno dei predetti soggetti. Salvo diverse istruzioni impartite per iscritto, le comunicazioni della Banca sono inviate all'indirizzo del primo intestatario e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario.
Rapporti cointestati. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto o resi disponibili tramite il Servizio a Distanza, nel rispetto delle modalità previste dalle relative norme contrattuali e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti; la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da parte di uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al quarto comma dell’art. 2. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto al quinto comma dell’art. 2. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.
Rapporti cointestati. 1. Il servizio è attivabile anche sui rapporti cointestati; in tal senso, se l’adesione è formulata da uno solo dei cointestatari, quest’ultimo dichiara, assumendosi la relativa responsabilità:
Rapporti cointestati. Il rapporto con la Banca inerente alla prestazione del Servizio può essere cointestato a più persone, fino a un massimo di 2 (due). Ogni cointestatario ha piena facoltà di compiere separatamente tutte le operazioni a valere sul rapporto. La Banca è libera da ogni responsabilità nei confronti di entrambi i cointestatari se ha operato in base alle istruzioni fornite anche da uno solo di essi. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. La completa estinzione del rapporto può essere richiesta da uno solo dei cointestatari, senza che la Banca sia tenuta a darne comunicazione agli altri cointestatari. Se decede uno dei cointestatari, gli altri conservano il diritto di disporre del rapporto e nel contempo acquistano lo stesso diritto anche gli eredi del defunto, che lo eserciteranno congiuntamente. Se uno dei cointestatari diviene incapace di agire, gli altri conservano il diritto di disporre del rapporto e nel contempo lo acquista anche il legale rappresentante dell’incapace. In entrambi i casi, la Banca richiede il concorso di tutte le persone legittimate a disporre del rapporto se una di esse si oppone con lettera raccomandata alle disposizioni impartite dall’altra prima della loro esecuzione.
Rapporti cointestati. 1. Ciascun rapporto può essere cointestato al massi- mo a due soggetti. Ogni cointestatario può effet- tuare disposizioni ed operazioni separatamente e può richiedere l’estinzione del rapporto con la Banca. In tal caso la Banca non deve dare comu- nicazione né è responsabile nei confronti dell’altro cointestatario.
Rapporti cointestati. 1. Quando il rapporto è intestato a più persone, in mancanza di speciali disposizioni impartite congiuntamente da tutti i cointestatari, questo si intende ad uso disgiunto. Tutte le disposizioni a valere sul rapporto, compresi gli ordini e le revoche degli stessi, potranno essere effettuate da ciascun cointestatario autonomamente e con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. Comunque la Banca può effettuare le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
Rapporti cointestati. In caso di rapporti cointestati, l’adesione al servizio FEA OTP ed alle relative condizioni attribuisce al Cliente la facoltà di utilizzo della FEA OTP per disporre operazioni nei medesimi limiti previsti nei rapporti cointestati già in essere ed in base ai rispettivi accordi che li regolano; per cui, ad esempio, in caso di rapporto con operatività a firma congiunta, anche la firma elettronica avanzata dovrà essere apposta da ciascun cointestatario.
Rapporti cointestati. 4.1. Il servizio è attivabile su rapporti cointestati solo se è prevista l'operatività a firme separate; in tal caso, se l'adesione è formulata da uno solo dei cointestatari, quest'ultimo dichiara, assumendosi la relativa responsabilità:
Rapporti cointestati. Nel caso di rapporti cointestati, se non vi è accordo e le situazioni finanziarie degli intestatari del rapporto differiscono tra loro, la Banca assumerà le informazioni necessarie per la valutazione di appropriatezza riferite al soggetto con la minore Conoscenza ed Esperienza. Per la valutazione di adeguatezza, la Banca assumerà le informazioni riferite al soggetto con la minore Conoscenza, Esperienza e la più debole Situazione finanziaria e le informazioni sugli Obiettivi d'investimento riferiti alla Cointestazione stessa. Gli intestatari del rapporto avranno comunque la possibilità di nominare un rappresentante unico, individuato tra i cointestatari, il profilo d'investimento del quale sarà di riferimento per il rapporto cointestato.
Rapporti cointestati. 1. In caso di cointestazione del Contratto, le operazioni svolte tramite il Servizio di Banca Diretta si intendono in ogni caso effettuate in modo disgiunto dai singoli intestatari, quali debitori e creditori solidali, con piena liberazione della Banca per le operazioni svolte da ciascuno di essi.