Rapporti cointestati. Il Conto Deposito può essere cointestato ad un numero massimo di due persone. Ogni cointestatario può effettuare disposizioni e operazioni separatamente, ivi inclusa l'estinzione del rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell'altro cointestatario e senza che la stessa sia tenuta a darne comunicazione all'altro cointestatario. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, l'altro cointestatario conserva il diritto di disporre autonomamente qualsiasi operazione attinente al rapporto. Analogo diritto spetterà agli eredi del cointestatario e al legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace. In caso di pluralità di eredi ciascuna operazione dovrà essere disposta con il consenso unanime degli stessi. Nei casi di cui al precedente comma la Banca sarà legittimata a dare esecuzione alle disposizioni ricevute senza alcun obbligo di informare e/o consultare preventivamente l'altro cointestatario, fatto salvo il caso in cui il cointestatario medesimo, gli eredi del cointestatario deceduto, ovvero il legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace abbiano preventivamente notificato per iscritto alla Banca la propria opposizione all'esecuzione di atti disposti da uno dei predetti soggetti. Salvo diverse istruzioni impartite per iscritto, le comunicazioni della Banca sono inviate all'indirizzo del primo intestatario e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario.
Rapporti cointestati. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto o resi disponibili tramite il Servizio a Distanza, nel rispetto delle modalità previste dalle relative norme contrattuali e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti; la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da parte di uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al quarto comma dell’art. 2. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto al quinto comma dell’art. 2. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.
Rapporti cointestati. 1. Ciascun rapporto può essere cointestato al massi- mo a due soggetti. Ogni cointestatario può effet- tuare disposizioni ed operazioni separatamente e può richiedere l’estinzione del rapporto con la Banca. In tal caso la Banca non deve dare comu- nicazione né è responsabile nei confronti dell’altro cointestatario.
2. I cointestatari rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario o dei suoi aventi causa.
3. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si in- tendono assunte in via solidale e indivisibile anche per i suoi aventi causa.
4. Ogni cointestatario è responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei Codici a lui assegnati, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate con l’utilizzo dei pre- detti Codici saranno imputate a tutti e due i cointe- statari del conto in via solidale tra loro.
5. Quando uno dei cointestatari si oppone ad un’ope- razione o disposizione richiesta dall’altro cointesta- tario, non ancora eseguita, dandone comunicazio- ne per iscritto alla Banca, la Banca medesima potrà eseguire quanto disposto solo con il concorso di tutti i cointestatari.
6. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne ha ricevuto la relativa comunicazione e non è trascorso il tempo ragione- volmente necessario per provvedere.
Rapporti cointestati. 1. Quando il rapporto è intestato a più persone, in mancanza di speciali disposizioni impartite congiuntamente da tutti i cointestatari, questo si intende ad uso disgiunto. Tutte le disposizioni a valere sul rapporto, compresi gli ordini e le revoche degli stessi, potranno essere effettuate da ciascun cointestatario autonomamente e con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. Comunque la Banca può effettuare le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
2. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al terzo comma dell’articolo A3.
3. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell’articolo A3.
4. La Banca ha facoltà di comunicare, a proprio insindacabile giudizio, ogni informazione relativa alle operazioni bancarie e finanziarie agli eventuali fideiussori.
5. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo contestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro.
6. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa.
7. Ciascun cointestatario è ritenuto responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei codici PIN e della password a lui assegnata, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate tramite l’utilizzo dei predetti codici saranno imputate a tutti i cointestatari del conto in via tra loro solidale.
Rapporti cointestati. I rapporti con CheBanca! possono essere cointestati a due persone. Ogni cointestatario ha la piena facoltà di compiere tutte le operazioni separatamente, compresa l'estinzione del rapporto; CheBanca! è libera da ogni responsabilità nei confronti di entrambi i cointestatari qualora abbia operato in base a istruzioni fornite anche da uno solo di essi. Se muore uno dei cointestatari, l'altro conserva il diritto di disporre del rapporto, e nel contempo acquistano lo stesso diritto anche gli eredi del defunto, che lo eserciteranno congiuntamente. Se uno dei cointestatari diviene incapace di agire, l'altro conserva il diritto di disporre del rapporto, e nel contempo lo acquista anche il legale rappresentante dell'incapace. In entrambi i casi, CheBanca! richiede il concorso di tutte le persone legittimate a disporre del rapporto quando una di esse si oppone con lettera raccomandata alle disposizioni impartite dall'altra, prima che le stesse abbiano avuto esecuzione. Ogni cointestatario risponde in solido per la totalità degli obblighi, anche assunti dall'altro cointestatario, nei confronti di CheBanca! edizione 04/2011 Qualora abbia più impegni nei confronti di CheBanca!, nel momento del pagamento il cliente può dichiarare quale impegno intende soddisfare. In mancanza di questa dichiarazione, CheBanca! imputa i pagamenti come previsto dalla legge (in primo luogo al debito scaduto).
Rapporti cointestati. 4.1. Il servizio è attivabile su rapporti cointestati solo se è prevista l'operatività a firme separate; in tal caso, se l'adesione è formulata da uno solo dei cointestatari, quest'ultimo dichiara, assumendosi la relativa responsabilità:
a) di aver preventivamente informato gli altri cointestatari del contenuto del Servizio, evidenziando in particolare che le nuove modalità consentono solo a chi è in possesso dei codici di identificazione del Servizio di accedere alle comunicazioni oggetto del Servizio;
b) di aver ottenuto dagli stessi l'incondizionato consenso a procedere all'adesione stessa e di agire quindi anche in nome e per conto loro.
4.2. Il soggetto che aderisce al nuovo Servizio si impegna infine a portare a conoscenza degli altri cointestatari il contenuto delle presenti clausole e condizioni.
Rapporti cointestati. Il servizio è attivabile anche sui rapporti cointestati; in tal senso, se l’adesione è formulata da uno solo dei cointestatari, quest’ultimo dichiara, assumendosi la relativa responsabilità:
Rapporti cointestati. Comunicazione dell’estinzione del rapporto
Rapporti cointestati. Il Conto Deposito può essere cointestato ad un numero massimo di due persone. Ogni cointestatario può effettuare disposizioni e operazioni separatamente, ivi inclusa l'estinzione del rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell'altro cointestatario e senza che la stessa sia tenuta a darne comunicazione all'altro cointestatario. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di operazione dovrà essere disposta con il consenso unanime degli stessi. Nei casi di cui al precedente comma la Banca sarà legittimata a dare esecuzione alle disposizioni ricevute senza alcun obbligo di informare e/o consultare preventivamente l'altro cointestatario, fatto salvo il caso in cui il cointestatario medesimo, gli eredi del cointestatario deceduto, ovvero il legale rappresentante del cointestatario dichiarato incapace abbiano preventivamente notificato per iscritto alla Banca la propria opposizione all'esecuzione di atti disposti da uno dei predetti soggetti. Salvo diverse istruzioni impartite per iscritto, le comunicazioni della Banca sono inviate all'indirizzo del primo intestatario e sono efficaci anche nei confronti dell'altro intestatario.
Rapporti cointestati. Nel caso di rapporti cointestati, se non vi è accordo e le situazioni finanziarie degli intestatari del rapporto differiscono tra loro, la Banca assumerà le informazioni necessarie per la valutazione di appropriatezza riferite al soggetto con la minore Conoscenza ed Esperienza. Per la valutazione di adeguatezza, la Banca assumerà le informazioni riferite al soggetto con la minore Conoscenza, Esperienza e la più debole Situazione finanziaria e le informazioni sugli Obiettivi d'investimento riferiti alla Cointestazione stessa. Gli intestatari del rapporto avranno comunque la possibilità di nominare un rappresentante unico, individuato tra i cointestatari, il profilo d'investimento del quale sarà di riferimento per il rapporto cointestato.