Common use of Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa Clause in Contracts

Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre, fermo restando quanto disposto dall’Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione: − per i sinistri conseguenti a infortunio: dal momento in cui ha effetto l’assicurazione; − per i sinistri conseguenti a malattia: dal 30° giorno successivo; − per i sinistri conseguenti a stati patologici noti al Contraente e/ o all’Assicurato, ovvero diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati all’atto della stipulazione stessa, e non espressamente esclusi dalla Società: dal 180° giorno successivo; − per i sinistri conseguenti a parto: dal 300° giorno successivo. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione od in ripresa, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: − dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita o ripresa, per le prestazioni e i massimali da quest’ul- tima previsti; − dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Infortuni, Malattia, Assistenza, Tutela Legale

Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre, fermo restando quanto disposto dall’Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione: − per i sinistri conseguenti a infortunio: dal momento in cui ha effetto l’assicurazione; − per i sinistri conseguenti a malattia: dal 30° giorno successivo; − per i sinistri conseguenti a stati patologici noti al Contraente e/ e/o all’Assicurato, ovvero diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati all’atto della stipulazione stessa, e non espressamente esclusi dalla Società: dal 180° giorno successivo; − per i sinistri conseguenti a parto: dal 300° giorno successivo. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione od in ripresa, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante riguar- dante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: − dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita o ripresa, per le prestazioni e i massimali da quest’ul- tima quest’ultima previsti; − dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Multirischi Infortuni, Malattie, Assistenza, Tutela Legale

Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre, fermo restando quanto disposto dall’Art. 1.3 – Pagamento Lʼassicurazione ha effetto a partire dalle ore 24: - del premio e decorrenza dell’assicurazione: − per i sinistri conseguenti a infortunio: dal momento giorno in cui ha effetto l’assicurazionein caso di infortunio; - del trentesimo giorno successivo a quello di effetto in caso di malattia; - del centottantesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza in caso di malattie che siano lʼespressione o la conseguenza di stati patologici non ancora manifestatisi al momento della stipulazione della polizza ma insorti anteriormente a tale data nonché per i sinistri conseguenti a malattia: dal 30° giorno successivo; − per i sinistri conseguenti a le conseguenze di stati patologici noti al Contraente e/ o all’AssicuratoContraente/Assicurato, ovvero diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contrattodella polizza, purché dichiarati all’atto alla Società allʼatto stesso della stipulazione compilazione del questionario sanitario ed accettati senza esplicita limitazione del rischio da parte della Società stessa; - del trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello di effetto della polizza per il parto, e non espressamente esclusi dalla Società: dal 180° giorno successivo; − per i sinistri conseguenti a parto: dal 300° giorno successivo. lʼaborto Qualora la polizza il contratto sia stata emessa stato emesso in sostituzione od in ripresasostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza altro contratto riguardante gli stessi assicuratiassicurati ed identiche garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra operano: - dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita o ripresail contratto sostituito, per le prestazioni e ed i massimali da quest’ul- tima questʼultimo previsti; - dal giorno in cui ha effetto la il presente assicurazionecontratto, limitatamente alle maggiori somme e ed alle diverse prestazioni da essa esso previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

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Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa. La garanzia decorre, fermo restando quanto disposto dall’Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione: per i sinistri conseguenti a infortunio: dal momento in cui ha effetto l’assicurazione; per i sinistri conseguenti a malattia: dal 30° giorno successivo; per i sinistri conseguenti a stati patologici noti al Contraente e/ e/o all’Assicurato, ovvero diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, purché dichiarati all’atto della stipulazione stessa, e non espressamente esclusi dalla Società: dal 180° giorno successivo; per i sinistri conseguenti a parto: dal 300° giorno successivo. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione od in ripresa, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante riguar- dante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita o ripresa, per le prestazioni e i massimali da quest’ul- tima quest’ultima previsti; dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste. La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

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