Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall'art. 22, comma 1, L. n. 183/2011, le parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall'art. 22, comma 1, L. n. 183/2011, le parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - il D.Lgs. n. 81/2015, recante "disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni" disciplina: - negli artt. 43, comma 6 e 45, comma 2, le modalità di esecuzione della formazione ordinamentale nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca; - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015 definisce gli standard formativi dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato; - il D.Lgs. n. 185/2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81/2015 e, nn. 148, 149, 150 e 151/2015, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. correttivo Jobs Act), disciplina: - nell'art. 1 per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ex D.Lgs. n. 167/2011 attualmente in corso, la possibilità di proroga fino a un anno, qualora l'apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica; - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure: - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Appears in 1 contract
Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione 1 gennaio 2017 Piano orario curricolare – Accordo di riordino Profili Professionali Ore complessive di formazione professionalizzante Durata Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle parti 1 proprie competenze (inquadramento finale al 1° livello) 240 per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2°grado o di laurea universitaria 200ore) 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 1° livello) 210 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche(inquadramento finale al 2° livello) 180 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 3° livello) 160 36 mesi Semplici conoscenze pratiche(inquadramento finale al 4° livello) 120 24 mesi Le parti si danno reciprocamente atto chevista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto alla luce delle nuove normative introdotte, ritengono che l'istituto dell'apprendistato sia un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzionequello lavorativo, che "per l'incremento dell'occupazione giovanile. Le norme vigenti in materia (legge n. 30/2003, D. Lgs. n. 276/2003 e legge n. 80/2005) hanno modificato la previgente disciplina. Ferme restando le ore disposizioni vigenti in materia di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi diritto-dovere di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e consideratodi formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma l'espletamento del diritto-dovere di istruzione secondaria superiore e formazione;
b) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
c) contratto di apprendistato professionalizzante per il certificato conseguimento di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per ed un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma apprendimento tecnico-professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Appears in 1 contract
Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall'art. 22, comma 1, L. n. 183/2011, le parti 2 concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - il D.Lgs. n. 81/2015, recante "disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni" disciplina: - negli artt. 43, comma 6 e 45, comma 2, le modalità di esecuzione della formazione ordinamentale nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca; - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015 definisce gli standard formativi dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato; - il D.Lgs. n. 185/2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81/2015 e, nn. 148, 149, 150 e 151/2015, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. correttivo Jobs Act), disciplina: - nell'art. 1 per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ex D.Lgs. n. 167/2011 attualmente in corso, la possibilità di proroga fino a un anno, qualora l'apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica; - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure: - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Appears in 1 contract
Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema pone l’esigenza di prevedere delle regole di raccordo sia per quanto riguarda le condizioni di applicazione delle due convenzioni, sia per quanto riguarda modalità di rimborso. Dichiarazione - Condizioni di applicazione: tutti i sinistri accaduti antecedentemente al 1° febbraio 2007, a prescindere dalla data di liquidazione, ricadranno nell’ambito delle parti 1 Le parti condizioni applicative della decaduta CID e CTT. - Condizioni di rimborso: tutti i movimenti di pagamenti e storni inviati in stanza di compensazione successivamente al 1° febbraio 2007, a prescindere dalla data di accadimento e di liquidazione, saranno soggetti ai nuovi rimborsi forfetari. I pagamenti inviati in stanza di compensazione nel mese di gennaio 2007 vengono regolati con le modalità previste dalla decaduta CID e CTT. Spettabile ANIA Direzione Auto Area Sinistri Xxxxxx x.Xxxxxx,0 MILANO Data…………………… ….. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARD Con riferimento alla Circolare ANIA n. 352 del 13 ottobre 2006, la Società , autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, chiede di aderire alla Convenzione CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Al riguardo, la Società si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato impegna a: • costituire la fideiussione bancaria a seguito favore di CONSAP in qualità di gestore della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori stanza di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" compensazione (v. allegato 1); - l'art• ad attivare tutti i collegamenti e i flussi informatici necessari a comunicare con le imprese, con ANIA e con CONSAP; • a comunicare via e.mail (xxxx@xxxx.xx) i riferimenti del SARC (Servizio Aziendale Riferimento Convenzioni) e delle altre funzioni, secondo il modulo excel allegato. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012Con i migliori saluti. …………………………… (Timbro e firma) ………………, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato……………….
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Tra Assicuratori Per Il Risarcimento Diretto Rc Auto
Decorrenza. Il La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizio ne del presente accordo decorre dal 26 aprile 2012e si applica ai rapporti di lavoro allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più speci instaurati successivamente a questa data. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto chefico gli indirizzi, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto acontesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi Norma transitoria produttivi locali o distretti industriali. Xxxx apprendisti assunti prima della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno data di sottoscrizione Viene stabilito per operare i lavoratori di tutte le opportune armonizzazioni ai contenuti aziende un del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 N.d.R.: Per accordo continuerà ad applicarsi la disciplina dell'apprendistato monte ore retribuito pari a 25 annue, a condizione che prevista dal Ccnl 27 novembre 1997 per gli operatori il Settore Me il corso abbia durata almeno doppia. talmeccanica e della Istallazione di vendita Impianti; dal Ccnl 4 Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere dicembre 1998 per il settore Odontotecnico e dal Ccnl 7 l’utilizzo delle ore previste per corsi di formazione conti ottobre 1998 per il settore Orafo, Argentiero ed Affini. nua concordati con il datore di lavoro. Le medesime regole si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "applicano altresì agli apprendisti Le ore effettuate per le attività di formazione continua minori di età, fino alla data di entrata in vigore della al di fuori dell’orario di lavoro non comporteranno one disciplina di cui all’art. 48 del Dlgs n. 276/2003. ri aggiuntivi per le imprese. Resta inteso che in caso di attività formativa con finan Articolo 18 ziamento pubblico la totalità delle ore di formazione svolte nella istituzione formativa Recesso ex art. 2118 c.c. sarà retribuita dall’impresa. Qualora al termine dei periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’articolo 2118 c.c., l’apprendi Articolo nuovo sta è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita Diritto alle prestazioni della bilateralità mediante le prove di idoneità, ove previste, ed il datore periodo Le parti, nel confermare il valore e la natura originaria di lavoro apprendistato è esonerato da ogni obbligo retributivoconsiderato utile ai fini dell’anzianità della bilateralità come uno strumento della contrattazio di servizio del lavoratore oltre che ai fini degli istituti ne e non sostitutiva in alcun modo all’universalità dei previsti dalla legge, anche ai fini di quelli introdotti e servizi e delle prestazioni erogate dallo Stato, in relazio disciplinati dal presente Ccnl. Per le ore ne a quanto previsto dalla delibera del Comitato esecu tivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall’Atto di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta indirizzo Articolo 19 sulla bilateralità sottoscritto al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario livello confederale il 30 marzo 2015; Considerato Disposizioni finali giugno 2010 stabiliscono che: - I lavoratori assunti con contratto di apprendistato pro 1. la disciplina bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e fessionalizzante sono esclusi dal computo dei limiti nu dai contratti collettivi nazionali e regionali di legge categoria merici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applica dell’artigianato è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione che coinvolge tutte le im zione di particolari normative e lavoro, anche al fine istituti. Sono fatte salve prese aderenti e non aderenti alle associazioni di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento cate specifiche diverse previsioni legislative o contrattuali. goria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale In caso di dimissioni del lavoratore prima della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono scaden che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine sono indispensabili a completare il trattamento eco za del periodo di apprendistato per professionalizzante sono nomico e normativo del lavoratore previsto all’interno applicabili il periodo di preavviso e la qualifica relativa indennità dei contratti collettivi di categoria; sostitutiva di cui al presente Ccnl. 2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità naziona A fronte di eventuali modifiche legislative in materia di le e il diploma professionaleregionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni apprendistato, le parti firmatarie si incontreranno pron singolo lavoratore, contrattualizzato nel presente Ccnl. tamente. Il lavoratore matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilatera Dichiarazione delle parti le, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto diritto alla erogazione diretta da parte dell’impresa In considerazione della particolare legislazione vigente datrice di lavoro subordinato di prestazioni equivalenti a tempo indeterminatoquelle ero nelle Province di Trento e Bolzano, il livello si concorda di inquadramento sarà deman gate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle dare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo Province autonome di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o Trento e Bolzano; aspetti contrattuali del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015. - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo rapporto di apprendistato.
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Collettivi