DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA. Premesso che l’articolo 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, l’Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall’applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendano necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi. In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e secondo quanto all’articoolo 26, comma 5, del D.Lgs. 81/08, la stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR 222/2003. Sulla base dei rischi interferenti analizzati, le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative e con misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi.
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Samples: Convenzione Per I Servizi Integrati Di Vigilanza Armata, Portierato E Altri Servizi, Convenzioni Per I Servizi Integrati Di Vigilanza Armata, Portierato E Altri Servizi
DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA. Premesso che l’articolo l’art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, l’Appaltatore è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall’applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendano rendono necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi. In base a quanto indicato nella Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008, dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici e secondo quanto all’articoolo 26, comma 5, del D.Lgs. 81/08, la La stima dei costi della sicurezza deve essere eseguita secondo le disposizioni di cui al DPR 222/2003all’art. 95, comma 10, del Codice Sulla base dei rischi interferenti analizzati, le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative e con misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro Temporaneo, Servizi Di Riscossione Tributi Ed Entrate Comunali