STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA Clausole campione

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Nel PSCG dovrebbero essere stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: • degli apprestamenti (ponteggi, parapetti, impalcati, ecc.), • degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, • degli eventuali impianti di evacuazione fumi e/o di ventilazione, • dei mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica, gestione emergenze), ecc., • derivanti dalle scelte progettuali, organizzative e procedurali adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi riferiti: • alle caratteristiche dell’area di cantiere; • all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; • agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante; • all’organizzazione del cantiere (recinzione, accessi, viabilità, impianti tecnici, modalità carico/scarico, depositi materiali, stoccaggio e smaltimento rifiuti, depositi sostanze chimiche/infiammabili, ecc.); • alle fasi o sottofasi di lavoro in cui sono presenti i rischi tipici dei cantieri edili (caduta dall’alto di persone e/o di materiali, seppellimento, investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere, demolizioni, uso sostanze chimiche, elettrocuzione, ecc.); • alle misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti e agli eventuali dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC; • alle procedure contenute nel PSC e definite per specifici motivi di sicurezza; • agli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; • alle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Il problema, come già evidenziato precedentemente, relativo alla tipologia dell’appalto aperto APF, non permette, però, una stima analitica dei costi in quanto al momento dell’appalto non si conosce ancora cosa dovrà essere eseguito. Pertanto nel PSCG non si può fare una stima dei costi analitica ma è solo possibile individuare una percentuale globale di incidenza per l’intero appalto ottenuta valutando l’incidenza della sicurezza sulla tipologia delle attività preventivate. Per il presente appalto il costo per la sicurezza è stato stimato in complessivi Euro 22.500,00. CMF ha un prezziario di riferimento in cui sono presente anche numerosi costi identificabili come costi per la sicurezza per le attività che verranno svolte durante l’appalto. A questo prezziari...
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA.  SI  NO
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Il costo della sicurezza, inteso come stima dei costi derivanti dagli argomenti evidenziati in grassetto nel successivo elenco:
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 che citano: 1 “nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli art. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e di servizi essenziali (art. n. 1655, 1656 e 1677 del codice civile) devono esser specificatamente indicati a pena nullità ai sensi dell’art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (….). A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l’attuazione delle relative misure da adottare non comporta costi per la sicurezza in quanto le misure preventive da adottare sono proprie delle attività svolta dalle ditte.
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Nel caso specifico e sulla base dell’ipotesi analitica del ciclo di lavoro all’interno dei locali del committente, si ipotizza che la prevenzione e protezione dai rischi interferenti dovuti alle attività oggetto dell’appalto è perseguita nel modo sottostante e calcolata in base a “ricerca di mercato”:
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Nella tabella sotto, viene elaborata una stima dei costi annuali per la sicurezza, arrotondando gli importi risultanti Apprestamenti Segnali di avvertimento specifici N. A corpo -
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Sulla base dei rischi da interferenza individuati, sono stati stimati i seguenti costi per la sicurezza a carico dell’appaltatore/fornitore per la predisposizione delle misure di sicurezza previste per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. (art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008). Si tratta di costi aggiuntivi richiesti per apprestamenti, DPI, opere, procedure, disposizioni, prestazioni, riunioni, formazione, ecc. specificatamente previsti al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio. Nella stima sono quindi esclusi i costi della sicurezza ordinari o indiretti, cioè riguardanti l’attività svolta dall’impresa (rischi propri dell’appaltatore), strumentali all’esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e quota parte delle spese generali che sono di fatto già contenute nell’offerta dell’operatore economico. Referente appaltatore o suo sostituto Ore 3 50 150,00 RSPP appaltatore Ore 3 50 150,00 La consegna al personale del fornitore del servizio di attività medica di anestesia dei Dispositivi di Protezione Individuale e dei Dispositivi Medici necessari al corretto e sicuro svolgimento del servizio appaltato, sarà un onere diretto dell’Azienda ULSS 9 Scaligera. I DPI oggetto di fornitura saranno quelli previsti dal relativo prontuario aziendale dei DPI. - Autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 47 - DPR n. 445/2000); - Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; - DURC (documento unico di regolarità contributiva); - Dichiarazione di aver preso visione dei rischi esistenti negli ambienti della committente in cui dovrà operare e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate (allegato al DUVRI); - Elenco del personale impiegato nelle diverse Ns strutture aziendali.
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si può affermare che i rischi di interferenze individuati, nonché l’attuazione delle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi non comportano costi specifici. Pertanto l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto le misure di prevenzione e protezione sono di tipo organizzativo e prevedono l’adozione di procedure di precauzioni.
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Gli oneri per la sicurezza sul lavoro connessi con l’appalto in questione, la cui definizione è stabilità dall’art.26 del D.Lgs. 81/08, vengono quantificati nella somma di € 8.640,00 per anno di servizio per un totale complessivo di € 17.280,00 (non soggetti a ribasso d’asta) per la durata di anni due. Essi sono stati determinati con particolare riferimento alle seguenti tipologie di interventi: - Maggior onere per la realizzazione di ogni singolo intervento dovuto alla possibilità di dover riprogrammare lo stesso in funzione delle esigenze delle attività dell’Università del Salento; - Apparecchi di aspirazione da applicare a trapani e strumenti a percussione per limitare la dispersione di polveri nei locali dell’Università del Salento; - Transenne di delimitazione provvisorie e nastro segnaletico; - Cartellonistica di sicurezza per segnalazione interventi in corso, - Interventi straordinari in quota con trabattelli per scale mobili per manutenzioni straordinarie non programmate su : anemostati, unità esterne condizionatori autonomi o altro.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: