STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA Clausole campione

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Nel PSCG dovrebbero essere stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: • degli apprestamenti (ponteggi, parapetti, impalcati, ecc.), • degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, • degli eventuali impianti di evacuazione fumi e/o di ventilazione, • dei mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica, gestione emergenze), ecc., • derivanti dalle scelte progettuali, organizzative e procedurali adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi riferiti: • alle caratteristiche dell’area di cantiere; • all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere; • agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante; • all’organizzazione del cantiere (recinzione, accessi, viabilità, impianti tecnici, modalità carico/scarico, depositi materiali, stoccaggio e smaltimento rifiuti, depositi sostanze chimiche/infiammabili, ecc.); • alle fasi o sottofasi di lavoro in cui sono presenti i rischi tipici dei cantieri edili (caduta dall’alto di persone e/o di materiali, seppellimento, investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere, demolizioni, uso sostanze chimiche, elettrocuzione, ecc.); • alle misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti e agli eventuali dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC; • alle procedure contenute nel PSC e definite per specifici motivi di sicurezza; • agli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; • alle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Il problema, come già evidenziato precedentemente, relativo alla tipologia dell’appalto aperto CMF, non permette, però, una stima analitica dei costi in quanto al momento dell’appalto non si conosce ancora cosa dovrà essere eseguito. Pertanto nel PSCG non si può fare una stima dei costi analitica ma è solo possibile individuare una percentuale globale di incidenza per l’intero appalto ottenuta valutando l’incidenza della sicurezza sulla tipologia delle attività preventivate. Per il presente appalto il costo per la sicurezza è stato stimato in complessivi Euro 20.000,00. CMF ha un prezziario di riferimento in cui sono presente anche numerosi costi identificabili come costi per la sicurezza per le attività che verranno svolte durante l’appalto. A questo prezziari...
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Sulla base dei rischi da interferenza individuati, sono stati stimati i seguenti costi per la sicurezza a carico dell’appaltatore/fornitore per la predisposizione delle misure di sicurezza previste per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. (art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008). Si tratta di costi aggiuntivi richiesti per apprestamenti, DPI, opere, procedure, disposizioni, prestazioni, riunioni, formazione, ecc. specificatamente previsti al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio. Nella stima sono quindi esclusi i costi della sicurezza ordinari o indiretti, cioè riguardanti l’attività svolta dall’impresa (rischi propri dell’appaltatore), strumentali all’esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e quota parte delle spese generali che sono di fatto già contenute nell’offerta dell’operatore economico. Referente appaltatore o suo sostituto Ore 3 50 150,00 RSPP appaltatore Ore 3 50 150,00 La consegna al personale del fornitore del servizio di attività medica di anestesia dei Dispositivi di Protezione Individuale e dei Dispositivi Medici necessari al corretto e sicuro svolgimento del servizio appaltato, sarà un onere diretto dell’Azienda ULSS 9 Scaligera. I DPI oggetto di fornitura saranno quelli previsti dal relativo prontuario aziendale dei DPI.
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Il costo della sicurezza, inteso come stima dei costi derivanti dagli argomenti evidenziati in grassetto nel successivo elenco: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. È stato determinato attraverso una analisi dettagliata delle singole lavorazioni / prestazioni richieste attraverso la redazione di apposito computo metrico accluso di seguito. RFI ha emesso la Tariffa speciale OS Oneri di Sicurezza. La versione utilizzata è quella di riferimento per il bando di gara, gli elementi aggiuntivi eventualmente presenti sono determinati utilizzando le Tariffe Base di RFI e solo in caso di apprestamenti specifici non altrimenti valutabili si utilizzano i prezziari disponibili in rete o le tariffe aggiuntive di RFI. I costi complessivi per oneri di sicurezza individuati in fase di progettazione sono determinati in € 52.523,81 (cinquantaduemilacinquecentoventitre/81). Vedi Computo metrico oneri di sicurezza allegato.
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si può affermare che i rischi di interferenze individuati, nonché l’attuazione delle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi non comportano costi specifici. Pertanto l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto le misure di prevenzione e protezione sono di tipo organizzativo e prevedono l’adozione di procedure di precauzioni.
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Gli oneri per la sicurezza sul lavoro connessi con l’appalto in questione, la cui definizione è stabilità dall’art.26 del D.Lgs. 81/08, vengono quantificati nella somma di € 8.640,00 per anno di servizio per un totale complessivo di € 17.280,00 (non soggetti a ribasso d’asta) per la durata di anni due. Essi sono stati determinati con particolare riferimento alle seguenti tipologie di interventi: - Maggior onere per la realizzazione di ogni singolo intervento dovuto alla possibilità di dover riprogrammare lo stesso in funzione delle esigenze delle attività dell’Università del Salento; - Apparecchi di aspirazione da applicare a trapani e strumenti a percussione per limitare la dispersione di polveri nei locali dell’Università del Salento; - Transenne di delimitazione provvisorie e nastro segnaletico; - Cartellonistica di sicurezza per segnalazione interventi in corso, - Interventi straordinari in quota con trabattelli per scale mobili per manutenzioni straordinarie non programmate su : anemostati, unità esterne condizionatori autonomi o altro.
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Nella tabella sotto, viene elaborata una stima dei costi annuali per la sicurezza, arrotondando gli importi risultanti Apprestamenti Segnali di avvertimento specifici N. A corpo -
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA. Ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 che citano: 1 “nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli art. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e di servizi essenziali (art. n. 1655, 1656 e 1677 del codice civile) devono esser specificatamente indicati a pena nullità ai sensi dell’art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (….). A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l’attuazione delle relative misure da adottare non comporta costi per la sicurezza in quanto le misure preventive da adottare sono proprie delle attività svolta dalle ditte.
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA.  SI  NO a) Attuazione immediata delle misure operative riportate nel presente documento; b) Osservanza delle precauzioni riportate nelle indicazioni informative relative ai “rischi lavorativi specifici negli ambienti dei Civici Musei d’Arte e Storia di Brescia e le misure di prevenzione ed emergenza”. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno degli ambienti dei Civici Musei d’Arte e Storia di Brescia ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08, redatto in data , con particolare riferimento a quando indicato nel punto ove sono riportate le “Misure di prevenzione per imprese e lavoratori autonomi” e “Misure di emergenza per imprese e lavoratori autonomi” ; c) acquisizione da parte dell’appaltatore dell’estratto dei DVR delle diverse strutture. d) Attuazione immediata del flusso di informazioni specifiche mediante il presente documento; e) Predisposizione, da parte dell’Appaltatore/Lavoratore Autonomo, dei “documenti relativi alla sicurezza del lavoro dell’appaltatore/lavoratore autonomo” così come riportato nelle indicazioni informative di cui al punto precedente”, da consegnare a questa Fondazione Brescia Musei entro 30 giorni: ; f) Reciproca informazione con i Responsabili di altre Ditte eventualmente operanti nella stessa zona di lavoro per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i rispettivi lavori; g) Riunioni di coordinamento, in cui si comunicano anche le seguenti informazioni: nominativi RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), nome/i Medici Competenti della Fondazione Brescia Musei e di quelli della ditta aggiudicataria. Prossimo incontro previsto per il giorno ; h) L’appaltatore/Lavoratore Autonomo deve dare immediata informazione alla Fondazione Brescia Musei di ogni situazione di rischio anche dipendente dalla Fondazione Brescia Musei o di altre ditte presenti, della quale venga a conoscenza durante la propria attività presso gli ambienti dei Civici Musei d’Arte e Storia di Brescia. Queste informazioni devono essere date alla figura referente per il presente appalto/lavoro. i) Ulteriori osservazioni: La ditta appaltatrice si impegna a/ad: • fornire, preventivamente all’avvio dell’attività, l’elenco del personale che accederà/sarà impegnato presso le strutture museali qualora non sia già stato consegnato ad altro ufficio di questa “Azienda”, nel formato richiesto da questa “Azienda”; • attuare la formazione ed informazione al proprio personale ...

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  • ONERI PER LA SICUREZZA Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.

  • REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico- finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati. a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; b) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; a) iscrizione specifica per le attività oggetto della gara al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto. a) Xxxxxx dichiarazioni/referenze bancarie rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385; b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/200 concernete il fatturato globale di impresa e l’importo relativo a forniture a quelle oggetto del presente Accordo Quadro o analoghe, realizzati negli ultimi tre esercizi (2011-2012 e 2013) ; c) Attestati comprovanti i requisiti di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) D.Lgs 163/2006, contenente l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2011-2012 e 2013) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati, ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;

  • Requisiti per la partecipazione 1. Le borse di mobilità traineeship sono destinate agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico, nonché agli studenti iscritti a corsi di dottorato e Scuole di Specializzazione nell’anno accademico 2020/2021 e nell’anno accademico 2021/2022 e regolarmente iscritti nell’anno accademico corrente. E’ altresì consentita la partecipazione degli studenti laureandi dell’a.a. 2020/21 secondo le seguenti condizioni: non potranno partecipare studenti che, alla data di presentazione della domanda, risultino già laureati. Gli studenti vincitori della selezione, invece, che dovessero laurearsi prima dello svolgimento del tirocinio avranno il tempo di 12 mesi dal conseguimento di laurea per completarlo. In ogni caso il tirocinio dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2023. 2. Avere buona una buona conoscenza della lingua inglese, considerata dall'impresa ospitante come lingua veicolare (la conoscenza della lingua del Paese nel quale si intende effettuare il tirocinio costituisce titolo preferenziale); tale conoscenza potrà essere dimostrata mediante uno o più dei seguenti strumenti: - o certificato rilasciato da un Ente di certificazione internazionale che attesti almeno il livello minimo pari a B1, da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando; - o esame universitario di livello minimo B1 sostenuto da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando; - o soggiorno all’estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio o lavoro (solo in presenza di effettiva documentazione che attesti tale soggiorno all’estero terminato da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando); - o certificazione linguistica rilasciata dal Centro Linguistico Interfacoltà Università degli Studi di Enna "Kore" almeno di Livello B1; - superamento degli esami di lingua e traduzione – Lingua inglese per gli studenti iscritti o laureandi corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne, laurea Magistrale in Studi Interculturali. - o autocertificazione attestante la conoscenza linguistica ed il corrispondente livello (es. B1, B2 ecc.). In tal caso l’ente coordinatore del progetto Mine Vaganti NGO si riserva comunque il diritto di verificare la conoscenza della lingua straniera tramite un colloquio o test. 3. Non usufruire, nello stesso periodo, di un contributo di mobilità Erasmus+ o di qualsiasi altro tipo di finanziamento comunitario. 4. Qualora un candidato avesse già usufruito, durante lo stesso ciclo di studi, di un soggiorno Erasmus per studio o di un soggiorno Erasmus per traineeship, la somma dei mesi di soggiorno, compresi quelli per i quali presenta la candidatura, non potrà essere superiore a 12 mesi (24 mesi per studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico). 5. Non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere il tirocinio.

  • ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che la conseguente stipulazione dello stesso avverrà successivamente alle necessarie verifiche, all’aggiudicazione e ai termini dilatori previsti dalla vigente normativa. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto Marche Multiservizi procederà alle verifiche previste all’art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 50/2016: richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. Marche Multiservizi potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall’aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 D. Lgs 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice sarà acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, con sistema AVCPass. La società aggiudicataria si impegna a svolgere l’appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto (esecuzione del contratto in via d’urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016. Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (termine di stipulazione del contratto) viene elevato a novanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Marche Multiservizi si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Sulle modalità di pagamento, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal cit. art. 103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato X.Xxx. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare polizza assicurativa, se previsto dal C.S.A. La mancata costituzione della garanzia, nonché della polizza assicurativa di cui sopra, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Marche Multiservizi.

  • Costi per riscatto Non sono previsti costi.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l'obbligo:

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità