Common use of Deposito cautelativo Clause in Contracts

Deposito cautelativo. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi: a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti; b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica; c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente; d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore; e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori; f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto; g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante; h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contract

Deposito cautelativo. Ad integrazione di quanto previsto dall'artdall’art. 1953 c.c., il Garante . la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza dalla garanzia o pretendere pretendere, dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi: a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante sulla presente polizza o di altri Enti Garantitisu altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con la Società; b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico del Contraente ed ogni altra ipotesi di peggioramento della sua situazione economicadelle sue condizioni patrimoniali; c) liquidazione, liquidazione o trasformazione o cessione del Contraente; d) ogni ipotesi di rilevante inadempimento o ritardo nella esecuzione o agli obblighi di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile cui al Contraente, rapporto garantito escluse le cause di forza maggiore; e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori; f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto; g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con il Garantela Società; hf) inadempienza ingiustificato inadempimento all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 8. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fino a che permangano per la Società gli obblighi della presente polizza; la Società restituirà al Contraente in ordine al rimborso di dette somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantitamaggiorate degli interessi legali. Il Garante La Società è irrevocabilmente autorizzato autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere realizzate, qualora si verifichi l’inadempienza agli obblighi garantiti con la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltantepresente polizza, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, delle somme dovute all’Assicurato senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

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Samples: Fideicommissary Policy

Deposito cautelativo. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. dall’articolo 1953 c.c., il Garante . la Compagnia potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza li- berazione dalla garanzia o pretendere pretendere, dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale mas- simale di polizza Polizza nei seguenti casi: a) chiamata Chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante sulla presente Xxxxxxx o di altri Enti Garantiti;su altre polizze fideiussorie stipulate dal Contraente con la Compagnia b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti Protesti o esecuzioni a suo carico del contraente ed ogni altra ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;delle sue condizioni patrimoniali c) liquidazione, Liquidazione o trasformazione o cessione del Contraente; d) ogni Ogni ipotesi di rilevante inadempimento o ritardo nella esecuzione o agli obblighi di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile cui al Contraente, rapporto garantito escluse le cause di forza maggiore; e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori; f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto; g) mancato Mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente Polizza o ad altre polizze stipulate con il Garante;la Compagnia hf) inadempienza Omesso ingiustificato adempimento all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 8 C.G.A. Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Compagnia a garanzia del regresso fino a che permangano per la Com- pagnia gli obblighi della presente Polizza; la Compagnia restituirà al Contraente in ordine al rimborso di dette somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantitamaggiorate degli interessi legali. Il Garante La Compagnia è irrevocabilmente autorizzato autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere realizzate, qualora si verifichi l’inadempienza agli obblighi garantiti con la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltantepresente Polizza, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, delle somme dovute al Beneficiario senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

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Samples: Polizza Fideiussoria