Deposito delle firme. 1. Il Cliente è tenuto, all’accensione dei singoli rapporti e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rappor- ti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. Ciò anche quando dette re- voche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge. 3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappre- sentanza non sono opponibili alla Banca sino a quan- do essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, General Terms and Conditions, Condizioni Generali Di Contratto
Deposito delle firme. 1. Il Cliente è tenuto, all’accensione dei singoli rapporti rap- porti e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rappor- ti rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolarepar- ticolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle del- le medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. Ciò anche quando dette re- voche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappre- sentanza rappresen- tanza non sono opponibili alla Banca sino a quan- do quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Deposito delle firme. 1. Il Cliente è tenuto, all’accensione dei singoli rapporti e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rappor- ti rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. Ciò anche quando dette re- vocherevoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappre- sentanza rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quan- do quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
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Samples: Condizioni Generali