Common use of Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni Clause in Contracts

Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Ad eccezione di quanto di seguito riportato, non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o di Statuto. L’Azionista Xxxxxxxxx assumerà nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale alcuni impegni di lock up. I medesimi impegni saranno assunti nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Glo- bale di Vendita anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Colloca- mento Istituzionale dalla Società per un periodo di 180 giorni dalla data di Avvio delle Negoziazioni. Si precisa inoltre che l’art. 6.5 dello Statuto di Quotazione prevede, per soggetti diversi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, un limite al possesso azionario pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 1994 n. 474. Il superamento di tale quota di possesso comporta che il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto a detto limite massimo non potranno essere esercitati.

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Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Ad eccezione di quanto di seguito riportato, non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili ai sensi di legge o di Statuto. L’Azionista Xxxxxxxxx assumerà nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale Gli acquisti di Vendita anche in nome e per conto dei membri determinate partecipazioni azionarie rilevanti ai fini del Consorzio per il Collocamento Istituzionale alcuni impegni controllo dell’Emittente da parte di lock upsoggetti esterni all’Unione Europea potrebbero essere limitati dai poteri speciali dello Stato (c.d. I medesimi impegni saranno assunti nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Glo- bale di Vendita anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Colloca- mento Istituzionale dalla Società per un periodo di 180 giorni dalla data di Avvio delle Negoziazioni. Si precisa inoltre che l’art. 6.5 dello Statuto di Quotazione prevedegolden powers) previsti dal D.L. 15 marzo 2012, per soggetti diversi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, un limite al possesso azionario pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 31 maggio 1994 n. 332, 21 convertito con modificazioni con in Legge 30 luglio 1994 11 maggio 2012, n. 47456, che disciplina i poteri speciali dello Stato inerenti, inter alia, gli attivi strategici nel settore delle comunicazioni. Il superamento Lo Stato può, inter alia, condizionare l’efficacia dell’acquisto a qualsiasi titolo – da parte in un soggetto esterno all’Unione Europea – di parteci- pazioni di rilevanza tale quota da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’as- sunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, se tale acquisto comporta una minaccia di possesso comporta che il diritto grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli Impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, all’assun- zione da parte dell’acquirente di voto impegni diretti a garantire la tutela di tali interessi, ovvero op- porvisi qualora detto acquisto comporti eccezionali rischi per la tutela degli interessi pubblici relativi alla sicurezza e gli altri diritti aventi contenuto diverso al funzionamento delle reti e degli Impianti e alla continuità degli approv- vigionamenti, non eliminabili attraverso l’assunzione da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute parte dell’acquirente di impegni diretti a garantire la tutela di tali interessi. Ai fini dell’esercizio dei suddetti poteri da parte dello Stato, sono previsti obblighi di notifica preventivi e specifiche sanzioni in eccedenza rispetto a detto limite massimo non potranno essere esercitaticaso di violazione.

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Samples: Prospetto Informativo, Prospetto Informativo

Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Ad eccezione di quanto di seguito riportato, non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o di Statuto. L’Azionista Xxxxxxxxx assumerà nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta dell’Offerta Globale di Vendita anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale alcuni impegni di lock up. I medesimi impegni saranno assunti nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta dell’Offerta Glo- bale di Vendita anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Colloca- mento Istituzionale dalla Società per un periodo di 180 giorni dalla data di Avvio delle Negoziazioni. Si precisa inoltre che l’art. 6.5 dello Statuto di Quotazione prevede, per soggetti diversi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, un limite al possesso azionario pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni modificazioni con Legge 30 luglio 1994 n. 474. Il superamento di tale quota di possesso comporta che il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto a detto limite massimo non potranno essere esercitati.

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Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Ad eccezione di quanto di seguito riportato, non Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o del Nuovo Statuto ovvero, per le Azioni rivenienti dall’Aumento di StatutoCapitale, dalle condizioni di relativa emissione. L’Azionista Fermo restando quanto precede, nell’ambito degli accordi stipulati per l’Offerta e, in particolare, con la sottoscrizione del Contratto Istituzionale, la Società e gli Azionisti Xxxxxxxxx assumerà assumeranno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale alcuni di Collocamento, impegni di lock up. I medesimi impegni saranno assunti nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Glo- bale di Vendita anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Colloca- mento Istituzionale dalla Società per un periodo di lock-up fino a 180 giorni decorrenti dalla data Data di Avvio delle Negoziazioni. Si precisa inoltre che l’artGli Azionisti Xxxxxxxxx assumeranno tali impegni anche nei confronti della Società. 6.5 dello Statuto Xxxxxx Xxxxxxxxx di Quotazione prevedeminoranza, per soggetti diversi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, un limite al possesso azionario pari al 5rappresentanti complessivamente il 27,82% (cinque per cento) del capitale socialesociale della Società, ai sensi dell’arthanno assunto analoghi impegni nei confronti della Società e dei Coordinatori dell’Offerta. 3 I suddetti impegni non si applicheranno alle Azioni oggetto dell’Offerta e dell’Opzione di Over Allotment, nei limiti del D.L. 31 maggio 1994 n. 332quantitativo effettivamente esercitato. Resteranno in ogni caso salve le operazioni eseguite in ottemperanza agli obblighi di legge o regolamentari ovvero a provvedimenti o richieste scritte di Autorità competenti, convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 1994 n. 474. Il superamento di tale quota di possesso comporta che il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto a detto limite massimo non potranno essere esercitatiefficacia vincolante.

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Samples: www.iegexpo.it

Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Ad eccezione di quanto di seguito riportato, non Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o di del Nuovo Statuto. L’Azionista Fermo restando quanto precede, nell’ambito degli accordi stipulati per l’Offerta e, in particolare, con la sottoscrizione del Contratto Istituzionale, la Società e gli Azionisti Xxxxxxxxx assumerà assumeranno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Globale di Vendita dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale alcuni di Collocamento, impegni di lock up. I medesimi impegni saranno assunti nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Glo- bale di Vendita anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Colloca- mento Istituzionale dalla Società per un periodo di lock-up fino a 180 giorni decorrenti dalla data Data di Avvio delle Negoziazioni. Si precisa inoltre che l’artGli Azionisti Xxxxxxxxx assumeranno tali impegni anche nei confronti della Società. 6.5 dello Statuto Xxxxxx Xxxxxxxxx di Quotazione prevedeminoranza, per soggetti diversi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, un limite al possesso azionario pari al 5rappresentanti complessivamente il 25,4% (cinque per cento) del capitale socialesociale della Società, ai sensi dell’arthanno assunto analoghi impegni nei confronti della Società e dei Coordinatori dell’Offerta. 3 del D.L. 31 maggio 1994 n. 332Resteranno in ogni caso salve le operazioni eseguite in ottemperanza agli obblighi di legge o regolamentari ovvero a provvedimenti o richieste scritte di Autorità competenti, convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 1994 n. 474. Il superamento di tale quota di possesso comporta che il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto a detto limite massimo non potranno essere esercitatiefficacia vincolante.

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