DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente/Assicurato designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente/Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nel primo caso le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente/Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti. Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa il Distributore, come previsto dall’art.55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 salvo successive modifiche e/o integrazioni.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente/Assicurato designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente/Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nel primo caso le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente/Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti. Il Contraente ha la facoltà di indicare nel Modulo di Proposta un soggetto (Referente Terzo), diverso dal Beneficiario caso morte, al quale UniCredit Allianz Vita S.p.A. potrà fare riferimento per rintracciare il Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato. Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa il Distributore, come previsto dall’art.55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 salvo successive modifiche e/o integrazioni.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente/Assicurato Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente/Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nel primo caso le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche Nel caso in cui il Contraente sia un’impresa individuale, revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente/Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nel primo caso le operazioni di pegno o vincolo richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Il Contraente ha la facoltà di indicare nel Modulo di Proposta un soggetto (Referente Terzo), diverso dal Beneficiario caso morte, al quale UniCredit Allianz Vita S.p.A. potrà fare riferimento per rintracciare il Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato. Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa il Distributore, Distributore come previsto dall’art.55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 salvo successive modifiche e/o integrazioni.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente/Assicurato Relativamente alla copertura per il caso di morte il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. In riferimento alla copertura per il caso di invalidità totale e permanente Beneficiario della prestazione è l’Assicurato. La designazione dei Beneficiari del Beneficiario non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: • :
1. dopo che il Contraente/Assicurato ed i Beneficiari Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Societàad Assimoco Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca xxxxxx e l’accettazione del beneficio; • ;
2. dopo la morte del Contraente;
3. dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nel primo caso ad In tali casi, le operazioni di pegno Vincolo richiedono l’approvazione scritta del Beneficiario. Il Contraente deve comunicare per iscritto la designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiarimodifiche ad Assimoco Vita oppure le stesse devono essere contenute in un valido testamento. La In caso di mancata designazione dei Beneficiari beneficiari in forma nominativa, Assimoco Vita potrà incontrare maggiori difficoltà nella ricerca e le eventuali revoche e modifiche identificazione del/i beneficiario/i. Inoltre, il Contraente, nel caso in cui abbia specifiche esigenze di essa devono essere comunicate riservatezza, può indicare il nominativo di un Referente Terzo, diverso dal Beneficiario, a cui Assimoco Vita potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Societàad Assimoco Vita eventuali modifiche o revoche del Referente Terzo. Revoche L’attuale normativa vieta di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di Beneficiario delle prestazioni assicurative e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento quella di intermediario del Contraente/Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti. Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa il Distributore, come previsto dall’art.55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 salvo successive modifiche e/o integrazionirelativo contratto.
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Samples: Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte Con Garanzie Complementari
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente/Assicurato Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente/Assicurato Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca xxxxxx e l’accettazione del beneficio; • dopo la morte del Contraente da parte degli eredi dello stesso; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nel primo caso Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente/Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti. Il Contraente ha la facoltà di indicare nel Modulo di Proposta un soggetto (Referente Terzo), diverso dal Beneficiario caso morte, al quale UniCredit Allianz Vita S.p.A. potrà fare riferimento per rintracciare il Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato. Non è consentito designare quale beneficiario Beneficiario della prestazione assicurativa il Distributore, come previsto dall’art.55 salvo che sussistano le condizioni previste all’art. 135-vicies quinquies del Regolamento IVASS Intermediari Consob (adottato con delibera n. 40 20307 del 2 agosto 15 febbraio 2018 salvo successive e aggiornato con le modifiche e/o integrazioniapportate dalla delibera n. 21466 del 29 luglio 2020).
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DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente, salva sua espressa diversa volontà, designa in forma nominativa il/Assicurato designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta e può Beneficiario/i cui spetta la prestazione in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazionecaso di decesso dell’Assicurato. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia in forma nominativa del/i Beneficiario/i contiene i dati anagrafici completi dello/gli stesso/i, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiana o estera e i relativi recapiti anche di posta elettronica. Il Contraente, in caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare i dati anagrafici di un referente terzo, diverso dal/il Beneficiario/i, a cui Zurich potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione potrà essere revocata o modificata nei dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi: • :
(i) dopo che il Contraente/Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società a Zurich di volersi avvalere del rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio; e
(ii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio. Nel primo Gli eredi del Contraente non possono modificare la designazione del Beneficiario dopo il decesso del Contraente. Nei caso le operazioni previsto dal punto (i) che precede, e dopo il decesso del Contraente, il recesso, il Riscatto totale o il Riscatto parziale, la costituzione di pegno o pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono l’assenso il consenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche del/i Beneficiario/i. In mancanza di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente/Assicuratoespressa designazione, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione Beneficiario delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore prestazioni di determinati soggetti. Non Zurich è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa il DistributoreContraente medesimo o, come previsto dall’art.55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 salvo successive modifiche e/o integrazioniqualora quest’ultimo coincida con l’Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multiramo
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente/Assicurato Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente/Assicurato Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca xxxxxx e l’accettazione del beneficio; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nel primo caso le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche Il Contraente ha la facoltà di essa devono essere comunicate indicare nel Modulo di Proposta un soggetto (Referente Terzo), diverso dal Beneficiario caso morte, al quale UniCredit Allianz Vita S.p.A. potrà fare riferimento per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente/Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore rintracciare il Beneficiario in caso di determinati soggettidecesso dell’Assicurato. Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa il Distributore, come previsto dall’art.55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 salvo successive modifiche e/o integrazioni.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract