BENEFICIARIO Clausole campione

BENEFICIARIO. Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione. La designazione è possibile per più di un Beneficiario. La prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente. In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore del Beneficiario. Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: ● dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio ● dopo la morte del Contraente ● dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio. Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento. Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del referente terzo, a cui far riferimento nel caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto. In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati non verrà inviata alcuna comunicazione prima dell’evento.
BENEFICIARIO. Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice che fornisce la specifica copertura riconoscerà il pagamento dell’indennizzo.
BENEFICIARIO. Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio dopo la morte del Contraente dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio. Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.
BENEFICIARIO. Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario designato.
BENEFICIARIO. La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante.
BENEFICIARIO. Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario o i Beneficiari, a cui corrispondere la prestazione assicurativa prevista per il caso di decesso dell’Assicurato. La designazione del Beneficiario va indicata nella Proposta di assicurazione e può essere effettuata anche in modo generico. Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. La designazione del Beneficiario può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi: - dagli eredi dopo la morte del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio; - dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca ed il Beneficiario abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
BENEFICIARIO. Il destinatario finale di un’Operazione di pagamento (anche: ESERCENTE).
BENEFICIARIO. La persona (o le persone) designata a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
BENEFICIARIO. Persona fisica o giuridica designata nel Documento di polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
BENEFICIARIO. Beneficiario delle prestazioni è l’Assicurato stesso ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 2.5.