Determinazione del corrispettivo per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete Clausole campione

Determinazione del corrispettivo per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete. Nei casi in cui il Referente ha richiesto, contestualmente all’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, anche il servizio di ritiro dell’energia immessa in rete per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione, il GSE regola anche le condizioni economiche relative al ritiro dedicato per i suddetti impianti, secondo le modalità previste dall’Allegato A alla deliberazione ARERA 280/07 e s.m.i.. 2.2.2.2.3 Tempistiche di erogazione del corrispettivo per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete Il GSE procede alla pubblicazione del corrispettivo di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete entro il 25 del mese m+1 detto m mese di validazione della misura. L’erogazione del corrispettivo di ritiro dell’energia elettrica immessa avviene di norma entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi. Nei casi in cui il soggetto Referente sia tenuto a emettere fattura, l’erogazione del corrispettivo è effettuata il mese successivo all’emissione della fattura. Il termine di pagamento è fissato all’ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di pubblicazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma). La prima erogazione dell’anno è effettuata al netto del contributo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività del GSE.

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  • VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;