Common use of Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale Clause in Contracts

Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale. L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 67.2 -"Criteri generali di indennizzabilità “- possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell’Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente dell’Ordine dei medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori – Natanti/, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autobus, Autoveicoli Trasporto Cose, Macchine Operatrici E Carrelli, Macchine Agricole, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autovetture E Autotassametri/ Dimensione Auto

Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale. L'indennizzo è determinato di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in base impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 67.2 -"Criteri generali di indennizzabilità “- possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell’Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente dell’Ordine dei medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza qualsiasi di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza sull’indennizzo. caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale manente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità per– È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri spese e competenze per il terzo medico. il medico sono vincolanti da essa designato, contribuendo per metà delle Ciascuna delle Parti sostiene le Parti proprie spese e remunera Medico. Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina luogo di residenza dell’Assicurato. nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al parte e il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per - possono essere demandate per iscritto, di comune accordo indennizzabilità previsti dall’Art. 35 - Criteri di indennizzabilità diaria giornaliera, nonché sull’applicazione dei criteri di di invalidità permanente o sul grado o durata della Le eventuali controversie di natura medica sul grado L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli Articoli che precedono. - Attività dichiarata Classe 1 2 3 4 Attività svolta al momento del sinistro 1 100 100 100 100 A tal fine per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento all’Art. 36 - Tabella delle attività. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata nella suddetta tabella. Quanto disposto dal presente Xxxxxxxx non si applica nei casi di estensione della garanzia previsti dall’Art. 12 - Servizio militare. definitivo. tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti ognuna delle Parti. apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per

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Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale. L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di origine medica sulla natura medica delle lesioni, sul grado di invalidità permanenteInvalidità permanente o sul grado o durata dell’Inabilità temporanea, sulla natura o operabilità dell’ernia di cui all’art. 2.1.3, nonché sull'applicazione sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'artdall’ art. 67.2 -"Criteri generali 5.5 - Criteri di indennizzabilità - possono essere demandate, per iscritto, a richiesta di una delle Parti e purché l’altra vi consenta, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell’Ordine dei medici Medici, nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici Medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Il Collegio medico di può rinviare, ove ne riscontri l'opportunitàl’opportunità, l'accertamento l’accertamento definitivo dell'invalidità dell’Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzosull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

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Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale. L'indennizzo L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli Articoli che precedono. di patti contrattuali. impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'artdecisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza sull’indennizzo. 67.2 -"Criteri generali di indennizzabilità “- possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell’Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente dell’Ordine dei medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunitàl’opportunità, l'accertamento l’accertamento definitivo dell'invalidità dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzospese e competenze per il terzo medico. Le decisioni il medico da essa designato, contribuendo per metà delle Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera Medico. Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina luogo di residenza dell’Assicurato. nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico sono prese a maggioranza Medico risiede fra le parti, ad un collegio di votitre medici, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, nominati uno per ognuna delle Parti- possono essere demandate per iscritto, di comune accordo indennizzabilità previsti dall’Art. 39 - Criteri di indennizzabilità diaria giornaliera, nonché sull’applicazione dei criteri di di invalidità permanente o sul grado o durata della Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti eventuali controversie di natura medica sul grado definitivo. tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti ognuna delle Parti. apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per I risultati delle operazioni arbitrali devono essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.raccolti in

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Samples: www.darag.it

Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale. L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 67.2 -"Criteri generali di indennizzabilità “- possono indennizzabilità" -possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell’Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente dell’Ordine dei medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. N ORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTOVETTURE Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti 9, 10 ,12, 14 e 15 le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autobus, Autoveicoli Trasporto Cose, Macchine Operatrici E Carrelli, Macchine Agricole

Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale. L'indennizzo L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedonoseguono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanenteinvali- dità permanente o sul grado o durata della diaria giornaliera, nonché sull'applicazione dei criteri sull’applicazione di indennizzabilità previsti dall'artdall’Art. 67.2 -"Criteri generali 16 – Criteri di indennizzabilità “- delle Condizioni di assicura- zione possono essere demandate, demandate per iscrittoiscritto di comune accordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce risiede nel comune comune, sede dell’Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicuratoistituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente dell’Ordine dei medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA‌‌‌‌‌‌‌‌‌ È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunitàl’opportunità, l'accertamento l’accadimento definitivo dell'invalidità permanente dell’invalidità perma- nente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzosull’in- dennizzo. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

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Samples: www.nobis.it

Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale. L'indennizzo L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanenteinvali- dità permanente o sul grado o durata della diaria giornaliera, nonché sull'applicazione dei criteri sull’applicazione di indennizzabilità previsti dall'artdall’Art. 67.2 -"Criteri generali 23 – Criteri di indennizzabilità “- delle Condizioni di assicura- zione possono essere demandate, demandate per iscrittoiscritto di comune accordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce risiede nel comune comune, sede dell’Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicuratoistituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente dell’Ordine dei medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunitàl’opportunità, l'accertamento l’accadimento definitivo dell'invalidità permanente dell’invalidità perma- nente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzosull’in- dennizzo. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

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Samples: Assicurazione Multigaranzia

Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale. L'indennizzo L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedonoseguono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanenteinvali- dità permanente o sul grado di durata della diaria giornaliera, nonché sull'applicazione sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'artdall’Art. 67.2 -"Criteri generali 14 – Criteri di indennizzabilità - possono essere demandate, demandate per iscritto, di comune accordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce Medico risiede nel comune comune, sede dell’Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l’AssicuratoIstituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente dell’Ordine dei medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunitàl’opportunità, l'accertamento l’accadimento definitivo dell'invalidità permanente dell’invalidità perma- nente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzosull’in- dennizzo. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

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Samples: www.nobis.it

Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale. L'indennizzo L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sulla natura delle lesioni, sul grado di invalidità permanentepermanente o sul grado o durata dell’inabilità tem- poranea, nonché sull'applicazione sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'artdall’art. 67.2 -"Criteri generali 10 - “Criteri di indennizzabilità “- possono indennizzabilità” debbono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune Comune, sede dell’Ordine del- l’Ordine dei medici Medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata de- mandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici Medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunitàl’oppor- tunità, l'accertamento l’accertamento definitivo dell'invalidità dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere conce- dere una provvisionale sull'indennizzosull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenzaviolen- za, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Infortuni E Malattia/Serenitas

Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale. L'indennizzo L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 67.2 -"Criteri generali di indennizzabilità “- possono essere demandate, demandate per iscritto, di comune accordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce risiede nel comune comune, sede dell’Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicuratoistituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente dell’Ordine dei medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' È data facoltà al Collegio medico Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunitàl’opportunità, l'accertamento l’accadimento definitivo dell'invalidità permanente dell’invalidità perma- nente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzosull’in- dennizzo. Le decisioni del Collegio medico Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

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Samples: Assicurazione Multigaranzia

Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale. L'indennizzo L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli Articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanentepermanente o sul grado o durata della diaria giornaliera, nonché sull'applicazione sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'artdall’Art. 67.2 -"Criteri generali 130 - Criteri di indennizzabilità “- indennizzabilità, delle Condizioni di assicurazione possono essere demandate, demandate per iscritto, di comune accordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce risiede nel comune comune, sede dell’Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l’AssicuratoIstituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici suddettoMedici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio medico. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunitàl’opportunità, l'accertamento l’accertamento definitivo dell'invalidità dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzosull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia

Determinazione dell’indennizzo - Perizia contrattuale. L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 67.2 -"Criteri generali di indennizzabilità “- possono indennizzabilità" -possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell’Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente dell’Ordine dei medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autobus, Autoveicoli Trasporto Cose, Macchine Operatrici E Carrelli, Macchine Agricole