Committenza auto Clausole campione

Committenza auto. L’assicurazione comprende la responsabilità derivante all’Assicurato a norma dell’Art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all’Assicurato stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga delle “Norme di polizza”. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
Committenza auto. K. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del c.c., per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al L. P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato M. Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati N. per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. assicurativa. regresso dell'Assicuratore della RCA è espressamente escluso dalla copertura Questa copertura assicurativa vale in modo sussidiario alla RCA esistente. Il su difetti; non sono coperte dall’Assicurazione le pretese collegate alla garanzia diretto o indiretto alle conseguenze dei campi elettromagnetici; l’Assicurazione non comprende indennizzi per danni collegabili in modo materiali; all’uso di amianto o di materiali contenenti amianto o collegabili a questi non sono indennizzabili i danni collegabili in modo diretto o indiretto da atti violenti commessi in occasione di sciopero e serrate; xxxxx nell’ambito di raduni, manifestazioni e sfilate di carattere pubblico o ti commessi da organizzazioni politiche o terroristiche, atti violenti com- da atti violenti commessi da Stati o contro Stati ed i loro organi, atti violen- l’Assicuratore non offre alcuna garanzia assicurativa per danni cagionati turali connessi; derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni na- derivanti da responsabilità professionali mediche; (AIDS) ed epatite virale e malattie in genere; conseguenti a contagio da poliomielite, meningite cerebro-spinale, H.I.V. di lavoro oppure causati dall’uso di armi da fuoco; ricolosi, uso o manipolazione al di fuori del normale programma di studi o conseguenti all’uso o alla manipolazione di prodotti chimici, tossici e pe- conseguenti a sequestri e scomparse di persona; conseguenti alle diffamazioni e le infamie; sessuale;
Committenza auto la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Inoltre, premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizi di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
Committenza auto la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Committenza auto responsabilità civile derivante ai sensi dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da persone incaricate, dipendenti e non dipendenti, commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto al Contraente e/o all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all’uso di autovetture noleggiate con o senza austista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Committenza auto. A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art.2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
Committenza auto. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.
Committenza auto. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato, commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.
Committenza auto. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato, come previsto dall’Art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché questi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali causate alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
Committenza auto. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della legge (Art. 2049 Codice Civile) per i danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. Questa specifica estensione di garanzia vale in Italia e negli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. Garanzia operante solo in caso di espressa richiesta da parte del Contraente/Assicurato.