Detraibilità fiscale dei premi. Per questa tipologia di contratto avente per oggetto il rischio morte, la normativa vigente riconosce annualmente al Contraente - per la quota parte del premio afferente al rischio morte - una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% della stessa, fino a un massimo di Euro 530. Ai sensi dell’art.5 della Legge 112/16 “Dopo di noi”, l’importo massimo di cui sopra viene elevato a Euro 750 se tra i Beneficiari è indicato un soggetto con disabilità grave, così come definito al comma 3 art.3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 (modifica della lettera f, comma 1 dell’art.15 del TUIR). Al fine di ottenere tale maggiore detrazione fiscale è necessario che venga accertata la disabilità grave del Beneficiario con le modalità di cui dall’art. 4 delle Legge 104/92: il Contraente è dunque tenuto a fornire all’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto articolo di legge. Sempre il Contraente, in caso di perdita dello stato di disabilità grave del Beneficiario, è tenuto ad informare l’Impresa. In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta pertanto inferiore al premio versato. La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio. Di conseguenza: ● se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: la detrazione spetta se e solo se l'Assicurato - se persona diversa - risulti essere fiscalmente a carico del Contraente stesso ● se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale onere Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) Per il presente contratto l’Impresa DISPONE di un’area internet dispositiva riservata al Contraente (c.d. HOME INSURANCE), pertanto, dopo la sottoscrizione, potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo ultimo aggiornamento dei dati: 31/05/22 CdA Saratutelapronta mod. V392 ed.05/22 Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx la Home Insurance Area Riservata (il vostro account è attivabile su xxx.xxxx.xx) e la App SaraConMe (è possibile scaricare l’app dal vostro device) sono messe a disposizione da Sara Vita per permettervi di consultare e gestire in autonomia il vostro contratto
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Detraibilità fiscale dei premi. Per questa tipologia Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di contratto avente "puro rischio", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio esclusivo i rischi di morte, la normativa vigente riconosce di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene riconosciuta annualmente al Contraente - per la quota parte del premio afferente al rischio morte - una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% della stessadei premi stessi. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, fino il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a un massimo di Euro 530tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. Ai sensi dell’art.5 della Legge 112/16 “Dopo di noi”, l’importo massimo di cui sopra viene elevato a Euro 750 se tra i Beneficiari è indicato un soggetto con disabilità grave, così come definito al comma 3 art.3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 (modifica della lettera f, comma 1 dell’art.15 del TUIR). Al fine di ottenere tale maggiore detrazione fiscale è necessario che venga accertata la disabilità grave del Beneficiario con le modalità di cui dall’art. 4 delle Legge 104/92: il Contraente è dunque tenuto a fornire all’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto articolo di legge. Sempre il Contraente, in caso di perdita dello stato di disabilità grave del Beneficiario, è tenuto ad informare l’Impresa. In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta pertanto inferiore al premio versato. La Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio. Di conseguenza; nel caso in cui tale soggetto sia: ● se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: , la detrazione spetta se e solo se sempreché l'Assicurato - se persona diversa - risulti essere sia fiscalmente a carico del Contraente stesso ● se il soggetto che sopporta l'onere è stesso; persona diversa dal Contraente: , la detrazione spetta se e solo se a condizione che il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale onere Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione il suddetto onere. Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla Vita non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni vita o per le assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) Per che conservano il presente contratto l’Impresa DISPONE di un’area internet dispositiva riservata al Contraente (c.d. HOME INSURANCEdiritto alla detrazione d'imposta), pertanto, dopo la sottoscrizione, potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente fermo restando il contratto medesimo ultimo aggiornamento dei dati: 31/05/22 CdA Saratutelapronta mod. V392 ed.05/22 Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività sopraindicato limite massimo di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx la Home Insurance Area Riservata (il vostro account è attivabile su xxx.xxxx.xx) e la App SaraConMe (è possibile scaricare l’app dal vostro device) sono messe a disposizione da Sara Vita per permettervi di consultare e gestire in autonomia il vostro contratto1.291,14 euro.
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Samples: Piano Di Risparmio Multiramo, Multifondo, Multipremio
Detraibilità fiscale dei premi. Per questa tipologia di contratto avente per oggetto il rischio morte, la normativa vigente riconosce annualmente al Contraente - per la quota parte del premio afferente al rischio morte - una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% della stessa, fino a un massimo di Euro 530. Ai sensi dell’art.5 della Legge 112/16 “Dopo di noi”, l’importo massimo di cui sopra viene elevato a Euro 750 se tra i Beneficiari è indicato un soggetto con disabilità grave, così come definito al comma 3 art.3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 (modifica della lettera f, comma 1 dell’art.15 del TUIR). Al fine di ottenere tale maggiore detrazione fiscale è necessario che venga accertata la disabilità grave del Beneficiario con le modalità di cui dall’art. 4 delle Legge 104/92: il Contraente è dunque tenuto a fornire all’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto articolo di legge. Sempre il Contraente, in caso di perdita dello stato di disabilità grave del Beneficiario, è tenuto ad informare l’Impresa. In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta pertanto inferiore al premio versato. La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio. Di conseguenza: ● se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: la detrazione spetta se e solo se l'Assicurato - se persona diversa - risulti essere fiscalmente a carico del Contraente stesso ● se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale onere Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) Per il presente contratto l’Impresa DISPONE di un’area internet dispositiva riservata al Contraente (c.d. HOME INSURANCE), pertanto, dopo la sottoscrizione, potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo ultimo aggiornamento dei dati: 31/05/22 CdA Saratutelapronta mod. V392 ed.05/22 Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx la Home Insurance Area Riservata (il vostro account è attivabile su xxx.xxxx.xx) e la App SaraConMe (è possibile scaricare l’app dal vostro device) sono messe a disposizione da Sara Vita per permettervi di consultare e gestire in autonomia il vostro contrattoonere.
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