Common use of Dichiarazioni delle Parti Clause in Contracts

Dichiarazioni delle Parti. 1) Le Parti si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali europei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 74 del 2 aprile 2002 per le imprese ed i Gruppi di imprese di dimensione comunitaria, alla luce anche della Direttiva UE n. 109 del 20 novembre 2006. In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i Comitati Aziendali Europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni comunitarie aventi “casa madre” in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di sostenibilità e compatibilità ambientale e sociale. 2) Le Parti confermano che il modello di relazioni sindacali prefigurato dal presente contratto si completa con la dimensione territoriale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo 13 dicembre 2003 in materia di libertà sindacali, che ha inteso valorizzare le relazioni sindacali a livello territoriale con funzioni di informativa e consultazione per gli ambiti di competenza. 3) Le Parti condividono la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi bilaterali (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito – CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate. 4) Le Parti costituiranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del d. lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate. 5) Le Parti, fatto salvo quanto previsto al punto 4 che precede, si danno atto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale e/o di gruppo previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, presentazione di piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano, ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al punto 4. 6) Le Parti convengono di convocare entro il primo semestre 2008 la Conferenza congiunta prevista all’ultimo comma della Parte B del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del 16 giugno 2004, nel cui ambito saranno esaminati anche i temi del Libro Verde e della strategia di Lisbona.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dichiarazioni delle Parti. 1) Le 3.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si danno reciprocamente atto di avere in toto adempiuto alle disposizioni delle Delibere della Giunta Regionale della Lombardia n. 2743/2011 e n. 3297/2012 e, di conseguenza, considerano definiti i rispettivi compiti stabiliti da tali DGR. Le Parti, inoltre, dichiarano che con la materia relativa ai comitati aziendali europei sottoscrizione del presente Accordo non hanno più nulla da chiedere e/o eccepire l’un l’altra in merito alla ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di titoli IVOL (CAEtutte le tipologie) è disciplinata dal d.lgs. n. 74 del 2 aprile 2002 ed IVOP per le imprese ed i Gruppi di imprese di dimensione comunitaria, alla luce anche della Direttiva UE n. 109 del 20 novembre 2006. In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i Comitati Aziendali Europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni comunitarie aventi “casa madre” in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di sostenibilità e compatibilità ambientale e socialel’anno 2020. 2) 3.2. Le Parti confermano che il modello di relazioni sindacali prefigurato dal presente contratto si completa con la dimensione territorialeconvengono altresì che, in coerenza con quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo 13 dicembre 2003 in materia di libertà sindacali, che ha inteso valorizzare le relazioni sindacali a livello territoriale con funzioni di informativa e consultazione per gli ambiti di competenza. 3) Le Parti condividono la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi bilaterali (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito – CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate. 4) Le Parti costituiranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del d. lgs. 6 febbraio 2007ricevere il pagamento dal saldo di rispettiva spettanza, n. 25 le singole aziende ed enti aventi diritto dovranno trasmettere a Trenord a mezzo pec (indirizzo pec di Trenord: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) una comunicazione redatta in tema conformità al modello di informazioni riservate.cui all’Allegato B in cui dichiarano di: 5a) Le Parti, fatto salvo accettare il pagamento di quanto spettante secondo quanto previsto nel presente accordo per l’anno 2020 (considerati gli acconti già versati da Xxxxxxx e l’eventuale venduto trattenuto), a saldo definitivo e totale di quanto di propria spettanza per la ripartizione degli introiti IVOL (tutte le tipologie) ed IVOP per l’anno 2020; b) rinunciare ad ogni altra propria pretesa, richiesta, diritto, eccezione, contestazione ed azione nei confronti di XXXXXXX con riguardo alla ripartizione IVOL ed IVOP per l’anno 2020. Trenord effettuerà il suddetto pagamento nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiamata comunicazione (che dovrà contenere tutti gli elementi di cui al punto 4 presente articolo 3.2., lettere a) e b), pena l’irricevibilità della dichiarazione secondo quanto di seguito previsto) e della relativa fattura. Resta inteso che precedequalsiasi comunicazione, si danno atto che le procedure non riporterà tutti gli elementi di informazione cui al presente articolo 3.2., lettere a) e consultazione a livello aziendale b), sarà considerata irricevibile, inaccettabile e rigettata da parte di Xxxxxxx e non darà titolo ad alcuna pretesa e/o richiesta di gruppo previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, presentazione di piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano, ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al punto 4pagamento. 6) Le Parti convengono di convocare entro il primo semestre 2008 la Conferenza congiunta prevista all’ultimo comma della Parte B del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del 16 giugno 2004, nel cui ambito saranno esaminati anche i temi del Libro Verde e della strategia di Lisbona.

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Samples: Accordo Per La Ripartizione Titoli

Dichiarazioni delle Parti. 1) Le Parti si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali europei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 74 del 2 aprile 2002 per le imprese ed i Gruppi di imprese di dimensione comunitaria, alla luce anche della Direttiva UE n. 109 del 20 novembre 2006. In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i Comitati Aziendali Europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni comunitarie aventi “casa madre” in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di sostenibilità e compatibilità ambientale e sociale. 2) . Le Parti confermano che il modello di relazioni sindacali prefigurato dal presente contratto si completa con la dimensione territoriale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 13 dell’accordo 13 dicembre 2003 in materia di libertà sindacali, che ha inteso valorizzare le relazioni sindacali a livello territoriale con funzioni di informativa e consultazione per gli ambiti di competenza. 3) . Le Parti condividono la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi bilaterali (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito - CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate. 4) . Le Parti costituiranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del d. lgsd.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate. 5) . Le Parti, fatto salvo quanto previsto al punto 4 che precede, si danno atto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale e/o di gruppo previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, presentazione di piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano, ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al punto 4. 6) . Le Parti convengono di convocare entro il primo semestre 2008 la Conferenza congiunta prevista all’ultimo comma della Parte B del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del 16 giugno 2004, nel cui ambito saranno esaminati anche i temi del Libro Verde e della strategia di Lisbona.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Dichiarazioni delle Parti. 1) . Le Parti si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali europei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 74 113 del 2 aprile 2002 22 giugno 2012 per le imprese ed i Gruppi di imprese di dimensione comunitaria, alla luce anche della Direttiva UE n. 109 del 20 novembre 2006. In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i Comitati Aziendali Europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni comunitarie aventi “casa madre” in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di sostenibilità e compatibilità ambientale e sociale. 2) . Le Parti confermano che il modello di relazioni sindacali prefigurato dal presente contratto si completa con la dimensione territoriale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 13 16 dell’accordo 13 dicembre 2003 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali, che ha inteso valorizzare le relazioni sindacali a livello territoriale con funzioni di informativa e consultazione per gli ambiti di competenza. 3) . Le Parti condividono si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di bilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della trasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare). 4. Più in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi bilaterali (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Osservatorio nazionale sulla produttività, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito – CASDIC- CASDlC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate. 4) 5. Le Parti costituiranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contrattoil 31 marzo 2013, un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del d. lgsd.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate. 5) 6. Le Parti, fatto salvo quanto previsto al punto 4 5 che precede, si danno atto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale e/o di gruppo previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, presentazione di piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano, ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al punto 45. 6) Le Parti convengono di convocare entro il primo semestre 2008 la Conferenza congiunta prevista all’ultimo comma della Parte B del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del 16 giugno 2004, nel cui ambito saranno esaminati anche i temi del Libro Verde e della strategia di Lisbona.

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Samples: Collective Bargaining Agreement