Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio variazione del rischio. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’As- sicurato rese al momento della stipulazione del contratto, rela- tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora in corso di contratto si verifichino mutamenti che aggravino o producano una diminuzione del rischio, il Con- traente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Com- pagnia indicando le variazioni avvenute. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l’articolo 144 2°comma del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà diritto di rival- sa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
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Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio variazione del rischio. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’As- sicurato dell’Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, rela- tive relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Qualora in corso di contratto si verifichino mutamenti che aggravino o producano una diminuzione del rischio, il Con- traente Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Com- pagnia Compagnia indicando le variazioni avvenute. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l’articolo 144 144, 2°comma comma, del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà diritto di rival- sa rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
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