DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892-1893-1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO. Ferme restando le disposizioni di cui agli arttArtt. 1892-1893-1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
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