Diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo. 11.1 Gli Organi Delegati possono decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate dall’articolo 7 che precede. Il principio di correttezza nell’elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni di budget ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell’ambito della programmazione aziendale. 11.2 Nel caso in cui l’informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l’indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione di budget o di obiettivo e l’indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti. 11.3 Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell’informazione previsionale: qualora, ad esempio, si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni. 11.4 Gli Organi Delegati e l’Investor Relator, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovranno monitorare l’andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni. 11.5 Gli Organi Delegati e l’Investor Relator verificano anche che le informazioni previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (cd. consensus estimate)) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dall’Emittente. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, dovrà essere pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.
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Diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo. 11.1 Gli Organi Delegati possono La Società può decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate dall’articolo 7 che precede. Il principio di correttezza nell’elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni di budget ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell’ambito della programmazione aziendale.
11.2 . Nel caso in cui l’informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l’indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione di budget o di obiettivo e l’indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.
11.3 . Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell’informazione previsionale: qualora, qualora ad esempio, esempio si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni.
11.4 Gli Organi Delegati e l’Investor Relator, nel . Nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovranno monitorare l’andamento l’Amministratore Delegato dovrà garantire, avvalendosi della collaborazione del CFO e/o di altre funzioni aziendali, il monitoraggio dell’andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni.
11.5 Gli Organi Delegati e l’Investor Relator verificano . L’Amministratore Delegato dovrà inoltre verificare, anche avvalendosi della collaborazione del CFO e/o di altre funzioni aziendali, che le informazioni previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (cdc.d. consensus estimate)) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dall’Emittente. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, dovrà essere pubblicato verrà pubblicato, previa approvazione dell’Amministratore Delegato e per il tramite Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti. L’Amministratore Delegato, con l’ausilio del CFO e del Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla presente Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della Società (e, ove rilevante, di Controllate) ovvero l’andamento dei loro affari (c.d. rumors) dovrà valutare l’opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore.
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Samples: Procedure for the Communication of Privileged Information
Diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo. 11.1 Gli Organi Delegati possono decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate dall’articolo 7 che precede. Il principio di correttezza nell’elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni di budget ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell’ambito della programmazione aziendale.
11.2 Nel caso in cui l’informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l’indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione di budget o di obiettivo e l’indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.
11.3 Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell’informazione previsionale: qualora, ad esempio, si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni.
11.4 Gli Organi Delegati e l’Investor RelatorRelation Manager, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovranno monitorare l’andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni.
11.5 Gli Organi Delegati e l’Investor Relator Relation Manager verificano anche che le informazioni previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (cd. consensus estimate)) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dall’Emittente. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, dovrà essere pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.
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Diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo. 11.1 Gli Organi Delegati possono 10.1 L’Organo Delegato può decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate dall’articolo 7 che precedenella presente Procedura. Il principio di correttezza nell’elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni di budget ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell’ambito della programmazione aziendale.
11.2 10.2 Nel caso in cui l’informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l’indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione di budget o di obiettivo e l’indicazione dei fattori che possono provocare scostamentiobiettivo.
11.3 Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell’informazione previsionale: qualora, ad esempio, si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni.
11.4 Gli Organi Delegati 10.3 L’Organo Delegato e l’Investor Relator, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovranno monitorare l’andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante significativo scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni.
11.5 Gli Organi Delegati e l’Investor Relator verificano anche che le informazioni previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (cd. consensus estimate)) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dall’Emittente. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, dovrà essere pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.
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Diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo. 11.1 Gli Organi Delegati possono L’Organo Delegato può decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate dall’articolo 7 che precede. Il principio di correttezza nell’elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni di budget ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell’ambito della programmazione aziendale.
11.2 Nel caso in cui l’informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l’indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione di budget o di obiettivo e l’indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.
11.3 Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell’informazione previsionale: qualora, qualora ad esempio, esempio si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni.
11.4 Gli Organi Delegati L’Organo Delegato e l’Investor Relatoril Referente Informativo, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovranno monitorare l’andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni.
11.5 Gli Organi Delegati L’Organo Delegato e l’Investor Relator il Referente Informativo verificano anche che le informazioni previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (cdc.d. consensus estimate)) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dall’Emittente. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, dovrà essere verrà pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.
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Diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo. 11.1 Gli Organi Delegati possono decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate dall’articolo 7 che precede. Il principio di correttezza nell’elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni di budget ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell’ambito della programmazione aziendale.
11.2 Nel caso in cui l’informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l’indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione di budget o di obiettivo e l’indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.
11.3 Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell’informazione previsionale: qualora, qualora ad esempio, esempio si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni.
11.4 Gli Organi Delegati e l’Investor Relator, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovranno monitorare l’andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni.
11.5 Gli Organi Delegati e l’Investor Relator verificano anche che le informazioni informazione previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (cd. consensus estimate)) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dall’Emittente. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, dovrà essere verrà pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.
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