Common use of Diffusione e orario degli sportelli Clause in Contracts

Diffusione e orario degli sportelli. 52.1 Il gestore garantisce agli utenti l’apertura di almeno uno sportello per provincia presso il quale è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione. 52.2 Il gestore può presentare all’Autorità apposita istanza per l’esenzione dall’obbligo di cui al precedente comma 52.1 per le province nelle quali è presente meno del 5% delle utenze gestite. 52.3 Il gestore garantisce che l’orario di apertura degli sportelli rispetti quanto disposto dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, ovvero un orario di apertura: a) non inferiore alle 8 ore giornaliere nell’intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi; b) non inferiore alle 4 ore nell’intervallo 8:00 – 13:00 il sabato. 52.4 Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d.lgs. 152/06 sono: a) tenute a garantire un orario minimo di apertura degli sportelli all’utenza non inferiore alle 5 ore giornaliere nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato, in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 52, comma 52.3; b) esentate dal monitoraggio degli indicatori di cui al successivo Articolo 53. 52.5 Gli Enti di governo dell’ambito competenti per il relativo territorio, d’intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, possono presentare motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali di cui ai precedenti commi 52.3 e 52.4. 52.6 Nel caso in cui l’Autorità accolga l’istanza di cui al precedente comma 52.5, lo sportello deve comunque rispettare gli standard di qualità di cui ai successivi articoli 53 e 68.

Appears in 2 contracts

Samples: Servizio Idrico Integrato, Regolazione Della Qualità Contrattuale Del Servizio Idrico Integrato

Diffusione e orario degli sportelli. 52.1 Il gestore garantisce agli utenti l’apertura di almeno uno sportello per provincia presso il quale è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione. 52.2 Il gestore può presentare all’Autorità apposita istanza per l’esenzione dall’obbligo di cui al precedente comma 52.1 per le province nelle quali è presente meno del 5% delle utenze gestite. 52.3 Il gestore garantisce che l’orario un orario di apertura degli sportelli rispetti quanto disposto dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, ovvero un orario di apertura: a) non inferiore alle 8 ore giornaliere nell’intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi; b) non inferiore alle 4 ore nell’intervallo 8:00 – 13:00 il sabatocome indicato nell'allegato 3. 52.4 Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d.lgs. 152/06 sono: a) tenute a garantire un orario minimo di apertura degli sportelli all’utenza non inferiore alle 5 ore giornaliere nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato, in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 52, comma 52.3; b) esentate dal monitoraggio degli indicatori di cui al successivo Articolo 53. 52.5 Gli Enti di governo dell’ambito competenti per il relativo territorio, d’intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, possono presentare motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali di cui ai precedenti commi 52.3 e 52.4. 52.6 Nel caso in cui l’Autorità accolga l’istanza di cui al precedente comma 52.5, lo sportello deve comunque rispettare gli standard di qualità di cui ai successivi articoli 53 e 68.

Appears in 2 contracts

Samples: Carta Del Servizio Idrico Integrato, Carta Del Servizio Idrico Integrato

Diffusione e orario degli sportelli. 52.1 Il gestore garantisce agli utenti l’apertura di almeno uno sportello per provincia presso il quale è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.pressione.‌ 52.2 Il gestore può presentare all’Autorità apposita istanza per l’esenzione dall’obbligo di cui al precedente comma 52.1 per le province nelle quali è presente meno del 5% delle utenze gestite. 52.3 Il gestore garantisce che l’orario di apertura degli sportelli rispetti quanto disposto dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, ovvero un orario di apertura:apertura:‌ a) non inferiore alle 8 ore giornaliere nell’intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi; b) non inferiore alle 4 ore nell’intervallo 8:00 – 13:00 il sabato. 52.4 Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d.lgs. 152/06 sono:sono:‌ a) tenute a garantire un orario minimo di apertura degli sportelli all’utenza non inferiore alle 5 ore giornaliere nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato, in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 52, comma 52.3; b) esentate dal monitoraggio degli indicatori di cui al successivo Articolo 53. 52.5 Gli Enti di governo dell’ambito competenti per il relativo territorio, d’intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, possono presentare motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali di cui ai precedenti commi 52.3 e 52.4.52.4.‌ 52.6 Nel caso in cui l’Autorità accolga l’istanza di cui al precedente comma 52.5, lo sportello deve comunque rispettare gli standard di qualità di cui ai successivi articoli 53 e 68.

Appears in 1 contract

Samples: Regolazione Della Qualità Contrattuale Del Servizio Idrico Integrato

Diffusione e orario degli sportelli. 52.1 1. Il gestore garantisce agli utenti l’apertura di almeno uno dello sportello per provincia situato a Codigoro, Comacchio e Copparo presso il quale i quali è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione. 52.2 Il gestore può presentare all’Autorità apposita istanza per l’esenzione dall’obbligo di cui al precedente comma 52.1 per le province nelle quali è presente meno del 5% delle utenze gestite. 52.3 Il a) il gestore garantisce che l’orario di apertura degli sportelli rispetti quanto disposto dal d.P.C.M. D.P.C.M. 29 aprile 1999, ovvero un orario di apertura: ab) non inferiore alle 8 ore giornaliere nell’intervallo 8:00 18:00 nei giorni lavorativi; bc) non inferiore alle 4 ore nell’intervallo 8:00 13:00 il sabato. 52.4 Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d.lgs2. 152/06 sono: a) tenute a garantire un orario minimo di apertura degli sportelli all’utenza non inferiore alle 5 ore giornaliere nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato, in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 52, comma 52.3; b) esentate dal monitoraggio degli indicatori di cui al successivo Articolo 53. 52.5 Gli Enti di governo dell’ambito competenti per il relativo territorio, d’intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, possono presentare motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali di cui ai precedenti commi 52.3 e 52.4punti. 52.6 3. Nel caso in cui l’Autorità accolga l’istanza di cui al precedente comma 52.5punto, lo sportello deve comunque rispettare gli standard di qualità relativamente al Tempo di cui ai successivi articoli 53 attesa agli sportelli e 68agli Standard generali di qualità contrattuale del SII previsti.

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Idrico Integrato

Diffusione e orario degli sportelli. 52.1 Il gestore garantisce agli utenti l’apertura di almeno uno sportello per provincia presso il quale è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.pressione.‌ 52.2 Il gestore può presentare all’Autorità apposita istanza per l’esenzione dall’obbligo di cui al precedente comma 52.1 per le province nelle quali è presente meno del 5% delle utenze gestite. 52.3 Il gestore garantisce che l’orario di apertura degli sportelli rispetti quanto disposto dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, ovvero un orario di apertura:apertura:‌ a) non inferiore alle 8 ore giornaliere nell’intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi; b) non inferiore alle 4 ore nell’intervallo 8:00 – 13:00 il sabato. 52.4 Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del d.lgs. 152/06 sono: a) tenute a garantire un orario minimo di apertura degli sportelli all’utenza non inferiore alle 5 ore giornaliere nei giorni compresi tra il lunedì e il sabato, in deroga a quanto previsto dal precedente Articolo 52, comma 52.3; b) esentate dal monitoraggio degli indicatori di cui al successivo Articolo 53. 52.5 Gli Enti di governo dell’ambito competenti per il relativo territorio, d’intesa con il gestore e le Associazioni dei consumatori, possono presentare motivata istanza di deroga dal rispetto degli obblighi concernenti l’orario minimo di apertura degli sportelli provinciali di cui ai precedenti commi 52.3 e 52.4. 52.6 Nel caso in cui l’Autorità accolga l’istanza di cui al precedente comma 52.5, lo sportello deve comunque rispettare gli standard di qualità di cui ai successivi articoli 53 e 68.

Appears in 1 contract

Samples: Regolazione Della Qualità Contrattuale Del Servizio Idrico Integrato