Diminuzione dei lavori. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’articolo 161 del D.P.R. 207/10 e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo. L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.
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Diminuzione dei lavori. 1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo art. 132 del D.LgsCodice dei contratti e dall’art. 163/200637 della Legge regionale 27/03, la Stazione stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contrattoCapitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’articolo 161 161, comma 4 del D.P.R. 207/10 Regolamento appalti, e senza che nulla spetti all’appaltatore all’esecutore a titolo di indennizzo. L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.
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