OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 2.1. L’Appaltatore si obbliga per l’intero periodo di durata del Contratto di Appalto, ad eseguire la prestazione oggetto del Contratto stesso secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti facenti parte del Contratto e si impegna, inoltre, a garantire a ENEL che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche disponibili, a regola d’arte e avvalendosi di personale qualificato e idoneo all’espletamento delle attività. 2.2. L’Appaltatore si obbliga inoltre, a titolo esemplificativo ma non limitativo, a: • eseguire le prestazioni oggetto del Contratto di Appalto nel completo rispetto dello stesso, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi e oneri; • eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa di ENEL e/o di terzi; • dare immediata comunicazione ad ENEL di ogni circostanza che in qualunque modo interferisca o possa interferire sull’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; • adottare, nell’esecuzione delle prestazioni, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati ad ENEL e/o a terzi, ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto (ad esempio subappaltatori); • curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto, ad eccezione di quelli che la legge pone espressamente ad esclusivo carico di ENEL, per i quali, comunque, l’Appaltatore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione; • comunicare tempestivamente ad ENEL ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari; L’elencazione – sopra riportata - degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, è solo esemplificativa e non limitativa: conseguentemente, non vale in alcun modo a limitare la responsabilità dell’Appaltatore stesso in caso di inesatta esecuzione delle attività oggetto del Contratto. 2.3. Resta fermo, pertanto, che l’Appaltatore assume su di sé tutti gli ulteriori obblighi ed oneri anche se non espressamente indicati nel Contratto di Appalto ma necessari ai fini dell’esecuzione delle prestazioni o, comunque, opportuni per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte, anche qualora afferissero eventuali subcontratti e prestazioni di terzi.