Svolgimento dell’attività Clausole campione

Svolgimento dell’attività. I servizi concernenti l’attività complessa del contratto verranno implementati dal competente settore facente capo alla Direzione del Laboratorio, rappresentata da un professionista abilitato iscritto al competente ordine professionale.
Svolgimento dell’attività. Cepra si impegna ad effettuare le prestazioni concordate nel contratto in funzione delle esigenze del Cliente ed in base alle sue prescrizioni. Il Cliente è responsabile per eventuali inesattezze o carenze nelle indicazioni fornite a Cepra, in tal caso sono a suo carico eventuali aggravi di costo, adeguatamente motivati, nonché gli eventuali ritardi sempre motivati, nella consegna dei servizi. Terminate le prove, il campione residuo viene conservato per un tempo massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del RdP salvo diverse disposizioni di legge e/o accordi con il cliente. La restituzione del campione residuo avviene solo se preventivamente concordata con il Cliente a sue spese. Le registrazioni dei dati relativi alle prove e copia dei RdP saranno conservate presso i ns. archivi per un periodo massimo di 48 mesi salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le analisi dei campioni seguiranno un programma che verte su scadenza prefissata definita nell’offerta, in caso di richieste urgenti il prezzo concordato subirà un aumento minimo del 30% a secondo delle richieste del Cliente. Le offerte relative a prove che comportano classificazioni, giudizi di conformità e altre verifiche legate ai termini di legge, sono riferite esclusivamente alla normativa in vigore al momento dell’emissione del Preventivo. Tutte le eventuali modifiche che dovessero risultare necessarie a seguito di aggiornamenti di riferimenti normativi dovranno essere oggetto di una nuova offerta o revisione della precedente.
Svolgimento dell’attività. 1. Il Responsabile di servizio competente in relazione all’ambito di intervento attiva, a suo insindacabile giudizio, attiva forme di collaborazione con i volontari iscritti all’Albo formato ai sensi dell’art. 13, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 15 e acquisizione del certificato medico attestante il possesso dell’idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni per cui si propongono, ove necessario.
Svolgimento dell’attività. Il laboratorio si impegna a effettuare le prestazioni concordate nel contratto in funzione delle esigenze del Cliente e in base alle prescrizioni vigenti. Le prove vengono effettuate con metodi di prova normati ufficialmente riconosciuti o secondo procedure del laboratorio. In presenza di più procedure di prova disponibili viene scelta quella ritenuta più confacente alle esigenze del Cliente. Qualora sia necessario affidare prove in subappalto Ecoanalitica ne informa il cliente in fase di offerta. Ecoanalitica è responsabile verso il cliente per il laboratorio cui è affidato il subappalto tranne quando il cliente stesso o l’autorità d’ambito legislativo indichino quale laboratorio o ente debba essere utilizzato per un tale scopo Ove non sia diversamente definito in maniera espressa, i campioni da sottoporre ad analisi sono recapitati al Laboratorio a cura del Cliente, definendo con il laboratorio le corrette modalità di prelievo e di trasporto dei campioni. Il Cliente è responsabile per eventuali inesattezze o carenze nelle indicazioni fornite al Laboratorio. In tale caso sono a suo carico gli eventuali aggravi di costo, adeguatamente motivati, nonché gli eventuali ritardi sempre motivati, nella consegna dei servizi. Terminate le prove, il campione residuo viene conservato per un tempo massimo di quindici giorni (in funzione della sua stabilità) a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di Prova salvo diverse disposizioni di legge ed accordi con il cliente. Il Laboratorio conserva i contro campioni solo nel caso di prelievi ufficiali, accompagnati dal verbale di prelievo, per un periodo massimo di due mesi decorrenti dalla data di accettazione in Laboratorio. La restituzione dei materiali di prova avviene solo se preventivamente concordata con il Cliente. Qualora, su richiesta del Cliente, i campioni vengano conservati per un periodo superiore, al Cliente verranno addebitate le spese di immagazzinamento e, eventualmente, di riconsegna o smaltimento speciale. I risultati delle prove, indicati nel Rapporto di Xxxxx, sono rappresentativi del solo campione sottoposto ad analisi. E’ vietata la riproduzione parziale del Rapporto di Prova senza l’autorizzazione scritta di Ecoanalitica. Le registrazioni dei dati relativi alle prove e i rapporti di prova saranno conservate presso i nostri archivi per un periodo minimo di 48 mesi salvo diverso accordo scritto tra le parti o diverse prescrizioni normative. Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiar...
Svolgimento dell’attività. I servizi concernenti l’attività complessa di cui sopra, verranno posti in essere dal competente settore facente capo alla struttura del dott. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Il Cliente è l’unico responsabile della veridicità, della correttezza e delle completezza dei dati forniti alla SEA SRLS e sui quali la stessa interviene per procedere alle valutazioni ed alle elaborazioni tecniche necessarie. LA SEA SRLS si assume ogni responsabilità circa quanto riportato nel Rapporto di Xxxxx mentre declina altresì ogni responsabilità sulla veridicità delle informazioni trasmesse dal Cliente relative al campione oggetto di controllo oltre ad ogni informazione trasmessale che possa influenzare la validità dei risultati. Il Cliente si impegna ad osservare disposizioni, indicazioni e suggerimenti impartiti dalla SEA SRLS in adempimenti dell’incarico commissionato, liberando sin da ora la SEA SRLS da ogni qualsivoglia responsabilità per il caso di inosservanza di quanto indicato. Il Cliente, previo accordo su modalità e tempi di esecuzione con il direttore del laboratorio, può partecipare allo svolgimento delle analisi del proprio campione. Tale attività costituisce prestazione accessoria oggetto di separato addebito.
Svolgimento dell’attività. Le attività, di carattere non sanitario, oggetto della convenzione sono svolte dai soci volontari dell’Organizzazione, i quali non possono essere dipendenti dell’Azienda. I medesimi volontari non saranno adibiti ad attività comportanti rischi di particolare gravità, o comunque ad attività che possono compromettere la loro incolumità psico- fisica. Il responsabile del progetto, nominato dall’Organizzazione nella persona del Presidente, predisporrà il programma operativo per la realizzazione dello stesso previa condivisione e approvazione dei Direttori di ciascuna Unità Operativa coinvolta.
Svolgimento dell’attività. Per lo svolgimento delle proprie funzioni gli RLST utilizzeranno i locali messi a loro disposizione dell’Ente Sfera. I singoli RLST segnalano preventivamente all’Impresa interessata le visite che intendono effettuare agli ambienti di lavoro. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, in linea con quanto dettato dall’Art.2 punto 1 parte I dell’Accordo Interconfederale del 22/6/95 e ss.mm.ii.. L’Impresa deve garantire la presenza sul luogo di accesso di un Responsabile di cantiere o aziendale il quale affianca l'RLST nell’esame dell’ambiente di lavoro. Gli RLST sono muniti di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell’accesso ai cantieri, e sono altresì dotati di tutti i mezzi personali di protezione previsti dalla Legge. Nel corso degli accessi l'RLST potrà svolgere esclusivamente le attribuzioni individuate dettagliatamente dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.. Ogni singolo RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale. Tale attività dovrà essere svolta, da parte di tutti i soggetti interessati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al D.L.vo 196/2003. Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all’Impresa; i verbali relativi alle visite ed alle consultazioni sono raccolti e conservati presso la sede dell’Ente Sfera. Qualsiasi divergenza sorta con l’Impresa deve risultare dal verbale. Nel verbale redatto in relazione alla consultazione preventiva l'RLST può inserire proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge; in ogni caso, il verbale in parola deve essere sottoscritto dall'RLST a conferma dell’avvenuta consultazione. L’accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo strettamente necessario per l’attività richiesta. I Lavoratori o le singole Imprese interessate possono richiedere l’intervento dell'RLST sulle materie indicate dal D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.. Di tali richieste viene tenuta una registrazione cronologica. L’intervento deve avvenire rispettando l’ordine cronologico. Ogni singolo RLST terrà informato periodicamente l’Ente Sfera della sua attività mediante: - relazioni sulle visite effettuate, anche con l’ausilio di apposite schede; - resoconti sulle situazioni di rispetto gen...
Svolgimento dell’attività. 4.1 L’Affiliato svolgerà l’attività oggetto del Contratto secondo principi di indipendenza ed autonomia decisionale ed operativa, nell’ambito dell’esercizio della sua libera professione, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione nei confronti dell’Affiliante e di qualunque obbligo di promuovere stabilmente i Servizi.
Svolgimento dell’attività. Il Laboratorio si impegna a svolgere le attività commissionate secondo normative internazionali o secondo specifiche procedure richieste dal Cliente, con personale competente e qualificato.
Svolgimento dell’attività. I servizi concernenti le attività di cui sopra, verranno posti in essere dal competente settore facente capo alla direzione del laboratorio assicurata da professionista abilitato. Qualora alcune di queste attività siano subappaltate ad organizzazioni qualificate, Imavi è responsabile verso il cliente per le attività subappaltate eccetto il caso in cui il cliente in ambito regolamentato specifichi quale ente subappaltato debba essere utilizzato. Il cliente, previo accordo su modalità e tempi di esecuzione con il responsabile di laboratorio, può partecipare allo svolgimento delle analisi del proprio campione.