Svolgimento dell’attività Clausole campione

Svolgimento dell’attività. Cepra si impegna ad effettuare le prestazioni concordate nel contratto in funzione delle esigenze del Cliente ed in base alle sue prescrizioni. Il Cliente è responsabile per eventuali inesattezze o carenze nelle indicazioni fornite a Cepra, in tal caso sono a suo carico eventuali aggravi di costo, adeguatamente motivati, nonché gli eventuali ritardi sempre motivati, nella consegna dei servizi. Terminate le prove, il campione residuo viene conservato per un tempo massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del RdP salvo diverse disposizioni di legge e/o accordi con il cliente. La restituzione del campione residuo avviene solo se preventivamente concordata con il Cliente a sue spese. Le registrazioni dei dati relativi alle prove e copia dei RdP saranno conservate presso i ns. archivi per un periodo massimo di 48 mesi salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le analisi dei campioni seguiranno un programma che verte su scadenza prefissata definita nell’offerta, in caso di richieste urgenti il prezzo concordato subirà un aumento minimo del 30% a secondo delle richieste del Cliente. Le offerte relative a prove che comportano classificazioni, giudizi di conformità e altre verifiche legate ai termini di legge, sono riferite esclusivamente alla normativa in vigore al momento dell’emissione del Preventivo. Tutte le eventuali modifiche che dovessero risultare necessarie a seguito di aggiornamenti di riferimenti normativi dovranno essere oggetto di una nuova offerta o revisione della precedente.
Svolgimento dell’attività. I servizi concernenti l’attività complessa del contratto verranno implementati dal competente settore facente capo alla Direzione del Laboratorio, rappresentata da un professionista abilitato iscritto al competente ordine professionale.
Svolgimento dell’attività. Il laboratorio si impegna a effettuare le prestazioni concordate nel contratto in funzione delle esigenze del Cliente e in base alle prescrizioni vigenti. Le prove vengono effettuate con metodi di prova normati ufficialmente riconosciuti o secondo procedure del laboratorio. In presenza di più procedure di prova disponibili viene scelta quella ritenuta più confacente alle esigenze del Cliente. Qualora sia necessario affidare prove in subappalto Ecoanalitica ne informa il cliente in fase di offerta. Ecoanalitica è responsabile verso il cliente per il laboratorio cui è affidato il subappalto tranne quando il cliente stesso o l’autorità d’ambito legislativo indichino quale laboratorio o ente debba essere utilizzato per un tale scopo. I criteri di scelta dei laboratori cui cedere prove o fasi di prove in subappalto sono: -Accreditamento ACCREDIA; -Conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 con accreditamento rilasciato da un ente in mutuo riconoscimento con Accredia in ambito EA e/o ILAC. Il laboratorio sceglie il laboratorio in subappalto in base ai suddetti requisiti in funzione delle prove oggetto del subappalto. Ove non sia diversamente definito in maniera espressa, i campioni da sottoporre ad analisi sono recapitati al Laboratorio a cura del Cliente, definendo con il laboratorio le corrette modalità di prelievo e di trasporto dei campioni. Il Cliente è responsabile per eventuali inesattezze o carenze nelle indicazioni fornite al Laboratorio. In tale caso sono a suo carico gli eventuali aggravi di costo, adeguatamente motivati, nonché gli eventuali ritardi sempre motivati, nella consegna dei servizi. Terminate le prove, il campione residuo viene conservato per un tempo massimo di quindici giorni (in funzione della sua stabilità) a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di Prova salvo diverse disposizioni di legge ed accordi con il cliente. Il Laboratorio conserva i contro campioni solo nel caso di prelievi ufficiali, accompagnati dal verbale di prelievo, per un periodo massimo di due mesi decorrenti dalla data di accettazione in Laboratorio. La restituzione dei materiali di prova avviene solo se preventivamente concordata con il Cliente. Qualora, su richiesta del Cliente, i campioni vengano conservati per un periodo superiore, al Cliente verranno addebitate le spese di immagazzinamento e, eventualmente, di riconsegna o smaltimento speciale. I risultati delle prove, indicati nel Rapporto di Xxxxx, sono rappresentativi del solo campione sottoposto ad an...
Svolgimento dell’attività. I servizi concernenti le attività di cui sopra, verranno posti in essere dal competente settore facente capo alla direzione del laboratorio assicurata da professionista abilitato iscritto al competente ordine professionale. Qualora alcune di queste attività siano subappaltate ad organizzazioni qualificate, ChemService è responsabile verso il cliente per le attività subappaltate eccetto il caso in cui il cliente o l’autorità in ambito regolamentato specifichi quale ente subappaltato debba essere utilizzato. Nell’offerta economica ChemService indica i metodi utilizzati e se sono metodi accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025 oppure no. Qualora la qualità della prestazione richiesta a ChemService debba soddisfare i requisiti GLP, tale richiesta deve essere comunicata a ChemService prima dell’elaborazione dell’offerta economica relativa alla prestazione. In entrambi i casi l’offerta deve essere concordata per iscritto con ChemService prima della sua esecuzione da parte del laboratorio pertinente. Il cliente, previo accordo su modalità e tempi di esecuzione con il responsabile tecnico di competenza, può partecipare allo svolgimento delle analisi del proprio campione. Tale attività può costituire prestazione accessoria di separato addebito.
Svolgimento dell’attività. 1. Il Dirigente competente in relazione all’ambito di intervento attiva, a suo insindacabile giudizio, forme di collaborazione con i volontari iscritti all’Albo formato ai sensi dell’art. 32, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 31 e acquisizione del certificato medico attestante il possesso dell’idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni per cui si propongono, ove necessario. 2. La durata dell’attività si intende a tempo determinato e viene stabilita di volta in volta in sede di attivazione. 3. Il rapporto viene attivato attraverso la sottoscrizione delle parti di un progetto di attività di volontariato concordato in ogni suo aspetto, tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio e degli interessi e delle capacità indicati dal volontario all’atto della presentazione della domanda. Il progetto definisce puntualmente le modalità, i tempi e le condizioni di svolgimento dell’attività. Ai fini del rispetto della vigente normativa sulla sicurezza, il direttore di settore procederà, per ciascuna attività, a redigere una dettagliata descrizione delle modalità di svolgimento, una sintetica descrizione dell’esposizione ai rischi ed, eventualmente, le prime indicazioni di tutela per la salute dei volontari. Tali valutazioni saranno poi approfondite, in maniera dialettica con il volontario, fino al perfezionamento del progetto di volontariato. Nell’operare le predette valutazioni, il Dirigente potrà avvalersi del supporto del Servizio di prevenzione e di protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro istituito presso il Comune, il quale potrà, a sua volta, evidenziare la necessità di ulteriori competenze laddove richiesto. 4. Il Dirigente, direttamente o tramite suo delegato, provvede alla gestione dell’attività, organizzando, sovraintendendo, verificando e vigilando sulle prestazioni svolte a supporto del personale comunale. Il Dirigente deve adottare ogni misura utile a consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e le altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. 5. Il Dirigente garantisce, ove possibile, una completa turnazione tra i volontari.
Svolgimento dell’attività. I servizi concernenti l’attività di cui sopra verranno attuati dal Laboratorio Di Xxxxxx, sotto la responsabilità della Direzione.
Svolgimento dell’attività. 1. La Giunta regionale, previa valutazione sulla sussistenza dei presupposti, dà corso alle istanze di cui all'articolo 11, comma 2, dandone comunicazione ai soggetti interessati e fissando un termine per la conclusione dell'attività, prorogabile prima della scadenza. Qualora ritenga non sussistenti i presupposti ne dà comunicazione agli interessati e conclude l'attività. 2. La Giunta regionale esamina, congiuntamente ai soggetti pubblici e ai privati interessati, i motivi della mancata conclusione o del mancato avvio del procedimento. 3. Qualora dall'esame risulti che la mancata adozione dell'atto autorizzatorio o la mancata conclusione del procedimento dipendono dall'inerzia o inadempimento di uno o più enti locali nell'esercizio di funzioni regionali ad essi attribuite, la Giunta regionale assume, previa diffida ad adempiere, la titolarità del procedimento in sostituzione dell'ente. 4. Con la deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale stabilisce di esercitare le funzioni attraverso le competenti strutture o mediante nomina di commissari ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001. 5. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta regionale, ove individui, nel rispetto delle disposizioni di legge, soluzioni per la ripresa del procedimento e per la sua conclusione, le propone ai soggetti pubblici e privati interessati, al fine del raggiungimento di un'intesa, anche nella forma degli accordi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi gli accordi di programma di cui all’articolo 3. 6. Qualora non vengano individuate soluzioni ai sensi del comma 5 la Giunta regionale, entro la scadenza del termine fissato inizialmente o successivamente prorogato, ne dà comunicazione agli interessati e conclude l'attività.
Svolgimento dell’attività. Il Laboratorio si impegna a svolgere le attività commissionate secondo normative internazionali o secondo specifiche procedure richieste dal Cliente, con personale competente e qualificato.
Svolgimento dell’attività. Il laboratorio si impegna a effettuare le prestazioni concordate nel contratto in funzione delle esigenze del Cliente e in base alle prescrizioni vigenti. In presenza di più procedure di prova disponibili viene scelta quella ritenuta più confacente alle esigenze del Cliente. Il Laboratorio informa il cliente quando il metodo proposto dal cliente stesso è considerato non essere appropriato od obsoleto. Le prove vengono effettuate con metodi di prova normati, ufficialmente riconosciuti o secondo procedure del laboratorio. In caso di aggiornamento delle norme da parte degli entri di normazione o, se metodi interni, da parte di Ecoanalitica il laboratorio applicherà automaticamente il metodo aggiornato senza specifiche comunicazioni al cliente qualora i livelli prestazionali del metodo aggiornato siano pari o migliori del metodo superato. Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi e sulle procedure utilizzati.
Svolgimento dell’attività. Le attività previste per l'assegnista devono essere definite in un piano di lavoro concordato tra il responsabile della linea di ricerca e il titolare dell’assegno, vistato dal Direttore del CRA-ABP, e devono fare parte integrante del contratto da stipulare. Il responsabile della ricerca svolge nei confronti del titolare dell’assegno la funzione di tutore con i seguenti compiti: - garantire la formazione del titolare dell’assegno, seguendolo nello svolgimento dell’attività di ricerca, promuovendo la collaborazione con altri centri di ricerca qualificati, anche stranieri, nei settori attinenti all’attività progettuale concordata. In proposito si ricorda che la norma generale sugli assegni di ricerca (L. 449/97 art. 51, comma 6) prevede la compatibilità del reddito derivante dall’assegno con altre risorse da reperirsi esclusivamente per la permanenza all’estero. La durata della permanenza presso tali centri dovrà essere concordata con il tutore e comunicata alla commissione di valutazione; - informare, attraverso relazioni annuali sull’attività svolta dall’assegnista, il comitato scientifico interno del Centro od organismo equivalente, al quale sarà affidata la valutazione in itinere e finale dell’attività del titolare dell’assegno, vincolante per la concessione dell’eventuale prosieguo o rinnovo dell’assegno.