Diritti e doveri delle parti. L’agente o rappresentante, - nell’esecuzione dell’incarico, deve tutelare gli interesse del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatali, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. È vietato l’addebito del campionario all’agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati. L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, ne di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine. Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattari, e fornire all’agente o rappresentante le notizie necessarie per l’esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire l’agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
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Diritti e doveri delle parti. L’agente o rappresentante, - nell’esecuzione dell’incarico, deve tutelare gli interesse interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute ri- cevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnataliassegnatagli, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario contrario. Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento dan- neggiamento non derivante dal normale utilizzo. È vietato l’addebito del campionario campiona- rio all’agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati. L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, ne né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente produttiva il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine. Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattaritrattati, e fornire all’agente o rappresentante rappresen- tante le notizie necessarie per l’esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire l’agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume volu- me delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente l’agen- te avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale
Diritti e doveri delle parti. L’agente o rappresentante, - nell’esecuzione dell’incarico, deve tutelare gli interesse interessi del preponente pre- ponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle alle istruzioni ricevute impartite dalla ditta e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnataliasse- gnatagli, ed nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. È vietato l’addebito del campionario all’agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicaticontrario. L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, ne né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine. Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattari, trattati e fornire all’agente o rappresentante le notizie necessarie per l’esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire utili a svolgere nella manie- ra più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l’agente entro un termine ragionevoleo rappresen- tante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita e avvertirà l’agente, non appena preveda al- lorché veda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello quel- lo che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine ragionevoleper l’accettazione o il rifiuto, dell’accettazione tota- le o parziale, da parte del rifiuto e della mancata esecuzione preponente delle proposte d’ordine trasmesse dall’agente. In as- senza nel contratto individuale di un affare procuratogliespressa previsione del termine di cui sopra, le proposte d’ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.
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Diritti e doveri delle parti. L’agente o rappresentante, - nell’esecuzione dell’incarico, deve tutelare gli interesse interessi del preponente pre- ponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnataliasse- gnatali, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario contrario. Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente all’agen- te o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento danneggiamen- to non derivante dal normale utilizzo. È vietato l’addebito del campionario all’agente o rappresentante rap- presentante per motivi diversi da quelli sopra indicati. L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, ne di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga ri- tenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine. Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere met- tere a disposizione dell’agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabilecon- tabile, relativa ai beni e/o servizi trattari, e fornire all’agente o rappresentante le notizie necessarie ne- cessarie per l’esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire l’agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersiattender- si. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione dell’accet- tazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
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Diritti e doveri delle parti. L’agente o rappresentante, - nell’esecuzione dell’incarico, deve tutelare gli interesse interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnataliassegnatagli, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affariaffari. È nullo ogni patto contrario contrario. Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, nel solo caso di mancato o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. È vietato l’addebito del campionario all’agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati. L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, ne né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto. Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente produttiva il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine. Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente o rappresentante la documentazione necessaria, anche contabile, relativa ai beni e/o servizi trattaritrattati, e fornire all’agente o rappresentante le notizie necessarie per l’esecuzione del contratto: in particolare è tenuto ad avvertire l’agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare affare procuratogli.
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