Common use of Diritti e obblighi della persona interessata Clause in Contracts

Diritti e obblighi della persona interessata. 1. Una persona interessata deve comunicare per scritto all’agente pagatore svizzero, al più tardi entro il giorno di riferimento 3, quale delle possibilità di cui ai para- grafi 1 e 2 dell’articolo 5 ha scelto per conti o depositi esistenti al giorno di riferi- mento 3. Questa comunicazione è irrevocabile. Le comunicazioni trasmesse prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione sono irrevocabili a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione.

Appears in 4 contracts

Samples: fedlex.data.admin.ch, lex.weblaw.ch, www.fedlex.admin.ch