Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella tito- larità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai C.C.N.L. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singo- le condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie il C.C.N.L. applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti: a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribu- ite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. n. 300/1970; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, l. n. 300/1970; c) diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge n. 300/1970.
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Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella tito- larità di titolarità dei diritti, permessi, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti; spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° °della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le .le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai C.C.N.L. c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dell'invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singo- le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. Sono In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali di categoria firmatarie stipulanti il C.C.N.L. c.c.n.l. applicato nell’unità nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
a) a. diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l’orario l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribu- iteretribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex artart.20, 1. 20, l. n. 300/1970;
b) b. diritto ai permessi non retribuiti di cui all’artall'art.24, 1. 24, l. n. 300/1970;
c) c. diritto di affissione di cui all’art. 25 all'art.25 della legge n. n 300/1970.
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Samples: Accordo Interconfederale Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle r.s.u. R.S.U. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. R.S.A. nella tito- larità di titolarità dei diritti, permessi, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti; spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° Titolo 3 della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni Associazioni sindacali dai C.C.N.L. cc.cc.nn.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a.R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dell'invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u. R.S.U. In tale occasioneambito sono fatti salvi, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singo- le condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni Organizzazioni aderenti alle Associazioni sindacali di categoria firmatarie stipulanti il C.C.N.L. CCNL applicato nell’unità nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea l'assemblea dei lavoratori durante l’orario l'orario di lavoro, per 3 5 delle 10 15 ore annue retribu- iteretribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. legge n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’artall'art. 24, l. legge n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all’artall'art. 25 della legge n. 300/1970.
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Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella tito- larità di titolarità dei diritti, permessi, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti; spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai C.C.N.L. c.c n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dell'invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singo- le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. Sono In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali di categoria firmatarie stipulanti il C.C.N.L. c.c.n.l. applicato nell’unità nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l’orario l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribu- iteretribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. 1. n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’artall'art. 24, l. L. n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all’artall'art. 25 della legge n. 300/1970.;
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Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.ar.s.u. nella tito- larità di titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° 3 della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai C.C.N.L. c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dei a parità di costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u. .. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singo- le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. Sono In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali di categoria firmatarie stipulanti il C.C.N.L. c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribu- iteretribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. legge n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, l. 24 legge n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge n. 300/1970.
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Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella tito- larità titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti con- fronti delle associazioni sindacali dai C.C.N.L. c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dell'invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito all'ar- monizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente even- tualmente da trasferire ai componenti della r.s.u. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno defini- ranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singo- le singole condizioni di miglior favore dovranno do- vranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere mante- nere una specifica agibilità sindacale. Sono In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associa- zioni sindacali di categoria firmatarie stipulanti il C.C.N.L. c.c.n.l. applicato nell’unità nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l’orario l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribu- iteretribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’artall'art. 24, l. n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all’artall'art. 25 della legge n. 300/1970n.300/1970.
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Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella tito- larità di titolarità dei diritti, permessi, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti; spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le .le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai C.C.N.L. c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dell'invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singo- le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. Sono In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali di categoria firmatarie stipulanti il C.C.N.L. c.c.n.l. applicato nell’unità nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
a) a. diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l’orario l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribu- iteretribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex artart.20, 1. 20, l. n. 300/1970;
b) b. diritto ai permessi non retribuiti di cui all’artall'art.24, 1. 24, l. n. 300/1970;
c) c. diritto di affissione di cui all’art. 25 all'art.25 della legge n. n 300/1970.
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