Conciliazione in sede sindacale. 1) Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperative, o presso le Organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato.
2) La Commissione di cui al punto 1) è composta:
a) per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperative;
b) per gli addetti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.
3) Dinanzi alla Commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da una Organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato.
4) La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, il decorso di ogni termine di decadenza.
5) L'Associazione delle cooperative ovvero l'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R., trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.
6) Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto venga sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere ...
Conciliazione in sede sindacale. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni Cooperative, o presso le Organizzazioni Sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato.
Conciliazione in sede sindacale. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati misti paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni cooperative, o presso le Organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato. La Commissione di cui al punto 1) è composta:
a) per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle cooperative;
b) per gli addetti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.
Conciliazione in sede sindacale. 1. Ai sensi di quanto previsto dagli Articolo 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.lgs 31/3/98 n. 88 e dal D.lgs 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandatola datrice o il lavoratore interessato. La commissione di cui al punto 1) è così compostala un membro per ognuna delle parti.
2. Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un’organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso d’ogni termine di decadenza.
4. L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.
5. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese d’agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c.
6. Il termine previsto dall’Articolo 410 bis del c.p.c. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte della Datrice o dell’Organizzazione sindacale cui il lavoratore conferisce mandato.
7. La commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli Articolo 410, 411, e 412 del c.p.c e successive modificazioni e/o integrazioni.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commiss...
Conciliazione in sede sindacale. Testo del CCNL
Conciliazione in sede sindacale. La conciliazione in sede sindacale sarà formalizzata utilizzando il relativo format (vedi All. 3 citato). In tale sede saranno presenti: ⚫ un rappresentante dell’Azienda munito di procura; ⚫ lavoratore interessato; ⚫ rappresentante sindacale cui l’interessato ha conferito mandato. Nel caso in cui l’interessato non abbia provveduto a conferire mandato ad alcun rappresentante sindacale, verrà coinvolto un rappresentante sindacale presente presso la sede territoriale dell’Associazione Industriali.
Conciliazione in sede sindacale. ART. 39 (Arbitrato)
Conciliazione in sede sindacale. Le Parti stipulanti concordano che, qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Contratto di lavoro ovvero nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, ad eccezione di quelle inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni, queste potranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Il tentativo di conciliazione sindacale, come disciplinato dalla L. 92/2012, art.1 c. 37-42, è previsto egualmente in caso di controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966 e ss.mm.ii., Legge n. 300/1970 e ss.mm.ii. e Legge n. 108/1990 e ss.mm.ii., non derivanti da provvedimento disciplinare. Le suddette controversie potranno, pertanto, essere devolute alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione competente e qualora a livello locale tale organo non sia stato ancora istituito, la parte interessata potrà avvalersi della Commissione Nazionale di Conciliazione. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Conciliazione in sede sindacale. 1. Ai sensi di quanto previsto dagIi artt. 410 e seguenti deI Codice di Procedura CiviIe, come modificati daI D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e daI D.Lgs. 29/10/1998 n. 387, per tutte Ie controversie individuaIi singoIe o pIurime reIative aII'appIicazione deI presente contratto e di aItri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di Iavoro neIIe aziende comprese neIIa sfera di appIicazione deI presente contratto, è previsto iI tentativo obbIigatorio di conciIiazione in sede sindacaIe secondo Ie norme e Ie modaIità di cui aI presente articoIo da esperirsi da parte deIIa Commissione di conciIiazione territoriaIe con sede presso i Comitati Misti Paritetici territoriaIi oppure dove hanno sede Ie Associazioni Cooperative, o presso Ie Organizzazioni SindacaIi competenti territoriaImente, aIIa quaIe aderiscono o conferiscono mandato Ia cooperativa o iI Iavoratore interessato.
2. La Commissione di cui aI punto 1) è composta:
a) per Ie cooperative sociaIi, da un rappresentante deIIa stessa Associazione deIIe Cooperative;
b) per gIi addetti, da un rappresentante deII'Organizzazione SindacaIe, firmataria dei presente contratto, competente territoriaImente a cui I'addetto aderisce o conferisce mandato.
Conciliazione in sede sindacale. Procedure per la conciliazione in sede sindacale TITOLO LVI CAMBIO D’APPALTO