Common use of Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio Clause in Contracts

Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di migliore favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti: a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. n. 300/1970; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24,1. n. 300/1970; c) diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge n. 300/1970.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle RSU Rsu subentrano ai dirigenti delle RSA Rsa nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL Ccnl o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della RSARsa, diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dell'invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSURsu. In tale occasione, sempre sempre, nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di migliore miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL Ccnl applicato nell’unità nell'unità produttiva, i seguenti diritti: : a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea l'assemblea dei lavoratori durante l’orario l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. legge n. 300/1970; ; b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’artall'art. 24,1. 24, legge n. 300/1970; ; c) diritto di affissione di cui all’artall'art. 25 della legge n. 300/1970.

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Samples: Accordo Interconfederale Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 III della legge n. 300/1970300 del 1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai dal CCNL o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dell'invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi princìpi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di migliore miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell’unità nell'unità produttiva, i seguenti diritti: a) : a. diritto ad a indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea l'assemblea dei lavoratori durante l’orario l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. articolo 20, l. legge n. 300/1970; b) 300 del 1970; b. diritto ai permessi non retribuiti retribuiti, di cui all’art. 24,1. all'articolo 24, legge n. 300/1970; c) 300 del 1970; c. diritto di affissione di cui all’art. 25 della all'articolo 25, legge n. 300/1970300 del 1970.

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Samples: Interconfederale Agreement for the Establishment of Rsus

Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della III, legge n. 300/1970. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU300/70. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti Parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di migliore miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni Organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale. In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni Organizzazioni aderenti alle associazioni Associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti: a) - diritto ad a indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l’orario l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. legge n. 300/1970300/70; b) - diritto ai permessi non retribuiti di cui all’artall'art. 24,1. 24, legge n. 300/1970300/70; c) - diritto di affissione di cui all’artall'art. 25 della 25, legge n. 300/1970300/70.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro