Common use of Diritto allo studio Clause in Contracts

Diritto allo studio. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come premesso retribuito. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda la partecipazione ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi delle 150 ore. I corsi di cui all'art. 53, in generale, sono stati individuati in: - corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53. 2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53. 3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi. 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. 5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza. 6) L'art. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc.

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Diritto allo studio. I lavoratori che, al 1. Al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di garantire il diritto allo studio istituiti in base a disposizioni di previsto dalla legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capitecentocinquanta ore, che potranno da utilizzare nel triennio, anche essere utilizzate cumulabili in un solo anno sempre che il corso anno. 2. La contrattazione regionale e/o di Ente può definire ulteriori permessi retribuiti finaliz- zati al quale il lavoratore intenda partecipare comporti conseguimento, da parte del personale docente, qualora non in possesso, di lauree e/o abilitazioni all’insegnamento. 3. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero corsi volti al conse- guimento di ore doppio di quello richiesto come premesso retribuito. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi titoli di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di formazione professionale, pubbliche, statali o paritarie, nonché corsi universitari e corsi monogra- fici finalizzati a potenziare la professionalità del personale dipendente nell’ambito dell’impegno nel proprio Ente. 4. Nella concessione dei permessi di cui sopra ai commi 1, 2 e 3 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: - i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della ri- duzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 del personale della istituzione formativa; - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale a parità di condizioni hanno precedenza a frequentare le attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione didattiche i dipen- denti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio studio. 5. II personale interessato ai corsi di cui all'artal comma 2 ha diritto, compatibilmente con le e- sigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino le frequenza ai corsi e la prepara- zione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 6. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello Il personale interessato alle attività didattiche di cui all'artal comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. 7. 10 della legge 20 maggio 1970In sede di contrattazione regionale potranno essere definite, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o agli esami della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi delle 150 ore. I corsi di cui all'art. 53, in generale, sono stati individuati in: - corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato al presente articolo ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ulteriori discipline per rispondere ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53esigenze specifiche. 2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53. 3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi. 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. 5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza. 6) L'art. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc.

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Diritto allo studio. (sostituisce artt. 55 e 57 del vigente c.c.n.l.) A far data dal 1° gennaio 2018 sarà determinato, all'inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio in seguito elencati o per frequentare i corsi di formazione continua di cui all'art..., non dovranno superare rispettivamente il 2% della forza lavoro occupata o comunque il 3% complessivo; dovrà essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze sindacali unitarie. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore. Sono esclusi dal computo della percentuale di assenza, i permessi per i giorni di esame. Le aziende, indipendentemente dalle percentuali di assenza, favoriranno la frequenza di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative. Dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della attività produttiva, mediante accordi con la Rappresentanza sindacale unitaria. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura cultura, intendono frequentare, corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (QEQ), di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, così come recepita dall'accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012 e recepito dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 febbraio 2013, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. Tali permessi, quantificati nella tabella seguente, potranno essere fruiti anche in un solo anno. In particolare la tipologia dei corsi ammissibili, gli istituti erogatori, nonché i permessi retribuiti a carico del monte ore di cui al comma 1, sono specificati, in relazione alla durata dei suddetti corsi, come segue: Tipologia corsi (1) Istituti erogatori Permessi retribuiti a carico del Rapporto fra ore di permesso monte ore di cui al comma 1 retribuito e ore di frequenza ai corsi A) Corsi per l'alfabetizzazione e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento dei livelli 1 e 2 del QEQ. Centri provinciali di istruzione per gli adulti, di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto del MIUR del 25 ottobre 2007. 250triennali. ore 2/3 sino a concorrenza delle 250 ore (2). B) Corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l'integrazione. C) ▇▇▇▇▇ finalizzati a conseguire un titolo legale di studio che faccia riferimento ai livelli 3 e 4 del QEQ. Istituti di istruzione e istituzioni formative del sistema di IeFP e IFTS legalmente riconosciuti a livello statale o regionale. 150triennali. ore 1/2 sino a concorrenza delle 150 ore (3). D) Corsi volti a conseguire un titolo di istruzione terziaria (livelli 5, 6, 7, 8 del QEQ). Università, ITS. 150triennali. ore (1) Vedi Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali, allegato. (2) E' possibile fruire di due ore di permesso ogni tre ore di corso. (3) E' possibile fruire di un'ora di permesso ogni due ore di corso. Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire di 16 ore, non a carico del monte ore di cui al comma 1, per la preparazione di ogni ulteriore esame qualora siano già state fruite le 150 ore e superati 9 esami nel triennio. A tali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove in itinere, quali, ad esempio, esoneri, parziali, idoneità. Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire, ogni triennio o frazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata del corso. li lavoratore farà richiesta scritta almeno 1 mese prima dell'inizio del corso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell'esame che intende sostenere. A richiesta dell'azienda il lavoratore dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio del diritto di cui al presente articolo. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. I permessi retribuiti sopra definiti si intendono cumulabili limitatamente al conseguimento di livelli successivi del QEQ. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio finalizzati all'acquisizione di titoli di studio riferibili a tutti i livelli del QEQ presso gli istituti erogatori su elencati, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la propria formazione professionalepreparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi che devono sostenere prove di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuoleesame, potranno possono usufruire, a su richiesta, di permessi retribuitiretribuiti per tutti i giorni di prova che costituiscono l'esame. Questi permessi non sono a carico del monte ore di cui al comma 1 del presente articolo. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. ▇▇▇▇▇ restando, nella misura massima per i lavoratori con almeno 5 anni di 150 anzianità di servizio, i congedi per la formazione previsti dal successivo art. 58, del presente Titolo, i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno 120 ore triennali di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come premesso retribuito. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda la partecipazione ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi delle 150 ore. I corsi di cui all'art. 53quota", in generalesede aziendale, sono stati individuati incompatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali. (allegato: - corsi Quadro sinottico di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali). 2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53. 3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi. 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. 5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza. 6) L'art. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc.

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Diritto allo studio. I lavoratori che, al Al fine di migliorare la propria cultura c ontribuire al miglioramento culturale e la propria formazione professionaleprofessionale dei lavoratori del settore, intendono i Centri Elaborazione Dati concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai l avoratori non in pro va c he inten dono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti stu dio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti pr esso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. I lavor atori p otranno richie dere pe rmessi r etribuiti pe r u n ma ssimo di 1 50 ore p ro c apite in un triennio e n ei limiti di u n monte or e glo bale p er tu tti i d ipendenti d ell'unità p roduttiva che s arà determinato all'inizio di ogn i tr iennio moltiplica ndo le 1 50 or e per un fa ttore p ari a disposizioni l decimo de l numero totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale data. Le ore di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuolepermesso, potranno usufruireda utilizzare nell'arco del triennio, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno sono usufruibili anche essere utilizzate in un solo anno sempre anno. I lavor atori che po tranno assentarsi co ntemporaneamente da ll'unità produttiva p er fre quentare i corsi d i s tudio non do vranno sup erare il du e p er c ento della for za occup ata alla d ata di cui a l precedente comma. Nei Centri Elaborazione Dati che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso al quale dell'anno. In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgim ento de lla normale a ttività. Il lavoratore ch e chie derà di assentarsi con permessi retr ibuiti ai sensi del p resente a rticolo dovrà s pecificare il lavoratore intenda c orso di studio a l q uale intende partecipare comporti la frequenza che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per lavoro, ad un numero di ore doppio di quello richiesto quelle chieste come premesso permesso retribuito. I lavoratori A tal fine il lav oratore interessato dovrà presentare la domanda s critta all'azienda nei te rmini e con le mo dalità che potranno assentarsi per frequentare s aranno c oncordate con il datore di lavor o. Tali termini, di no rma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il nu mero d ei r ichiedenti sia t ale da comportare il supe ramento d ella med ia a nnua de l monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rap presentanza sind acale ove esiste nte nell'azienda, e ferm o re stando qu anto pre visto ai precedenti terzo e q uinto comma, pr ovvederà a rid urre proporzionalmente i dir itti individuali sul monte ore co mplessivo in base ai criter i obiettivi (quali: età, anzianit à di servizio, car atteristiche dei corsi di studio studio) per l'identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttivaore assegnabili a ciascuno. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e lavor atori d ovranno fornire a questa ll'azienda un certificato c ertificato di iscrizione al corso c orso e successivamente succ essivamente certificati mensili di effettiva frequenza, frequenza con indicazione identificazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio Dei permessi di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela a l secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione dei lavoratori studenti ai a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o agli esami della scuola primariaenti pubblici, secondaria inferiore con i limiti e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda la partecipazione ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi delle 150 ore. I corsi le modalità di cui all'artai commi precedenti. 53, in generale, sono stati individuati in: - corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati E' de mandato a lle O rganizzazioni ter ritoriali a derenti alle Regioni; - corsi abbreviati presso Organizzazioni n azionali con traenti d i svolgere congiuntamente le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che a zioni più op portune affinché dagli o rganismi competenti siano predisposti co rsi d i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53. 2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53. 3) Resta fermo il principio s tudio che, consistendo il beneficio nella concessione g arantendo le fin alità d i cui a l pr imo com ma, favor iscano l'acquisizione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativipiù elevati valori profes sionali e sia no appropriati a lle caratteris tiche de ll'attività commerciale. 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. 5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza. 6) L'art. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. I lavoratori Stante il mutato quadro normativo in materia di formazione professionale e continua, i la- voratori assunti a tempo indeterminato e non in prova, che, al fine di migliorare la propria cultura istruzione e la propria formazione preparazione e le proprie capacità e conoscenze professionali anche in relazione all’attività dell’impresa, risultano iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istru- zione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici statali, parificate, o legalmente riconosciuti corsi riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuolelegali hanno diritto, potranno usufruire, a richiestacon le preci- sazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuitiretribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. Le parti si impegnano a monitorare la corretta applicazione del diritto previsto dal presente articolo. Le ore di permesso da utilizzare nell’arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno. All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, nella misura massima moltiplicando ore 10 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’impresa o nell’unità produttiva in quella data, salvo conguagli suc- cessivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’impresa o dall’unità pro- duttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’atti- vità produttiva, mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la r.s.u. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore triennali pro-capitepro capite per triennio, che potranno utilizzabili anche essere utilizzate in un solo anno anno, sempre che il corso al quale il lavoratore intenda interes- sato intende partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro si svolga per un numero di ore doppio di quello richiesto quelle richieste come premesso per- messo retribuito. A tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare domanda scritta all’impresa nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali ter- mini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3 del monte ore triennale e determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 5, la Dire- zione e le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la r.s.u., stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l’iden- tificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al comma 4, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa all’impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente successiva- mente certificati mensili di effettiva frequenza, frequenza con indicazione l’indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E Direzione e le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio r.s.u.. Le imprese erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili alle ore di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda la partecipazione ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi delle 150 ore. I corsi di cui all'art. 53, in generale, sono stati individuati in: - corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabilipermesso usufruito, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53. 2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53. 3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi. 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. 5) L'iniziativa presupposto per il godimento dei benefici pagamento di cui all'art. 53 spetta dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al singolo lavoratorecomma 4, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenzaè costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso. 6) L'art. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. I lavoratori cheL'art. 32, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionalecomma 4, intendono frequentare presso Istituti pubblici del CCNL sottoscritto il 9/8/2000 è sostituito come segue: 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di previste dal precedente art.8 - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capiteindividuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio dell’anno, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come premesso retribuitoarrotondamento all’unità superiore. 2. I lavoratori che potranno assentarsi permessi di cui al comma 1 sono concessi per frequentare i la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato scuole di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola istruzione primaria, secondaria inferiore e superioredi qualificazione professionale, e universitaria statalestatali, pareggiata pareggiate o legalmente riconosciutariconosciute, l'arto comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell’esame finale. 53 ▇.▇▇ personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il conseguimento del C.C.N.L. riguarda titolo preveda un tirocinio, ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la partecipazione frequenza ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o corsi di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle 150 ore. I corsi richieste superi il limite massimo di cui all'art. 53al comma 1, in generale, sono stati individuati in: - corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni la priorità per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali la concessione dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabilipermessi viene stabilita dalla contrattazione integrativa, fermo restando che la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 5. La contrattazione integrativa stabilisce le modalità di certificazione degli impegni scolastici o universitari, nel rispetto della vigente normativa. 6. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso artdall’art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 5330 del CCNL 9 agosto 2000. 2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53. 3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi. 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. 5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza. 6) L'art. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc.

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Sources: CCNL Relativo Al Personale Del Comparto Università

Diritto allo studio. I (Vedi accordo di rinnovo in nota) 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori chehanno diritto di proseguire i percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli interventi di formazione continua richiesti dall'azienda non sarà posto alcun onere economico a carico del lavoratore. 2. Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, come definita dall'accordo interconfederale del febbraio 2006. 3. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo. Impegno delle parti In considerazione della mancata integrazione tra i percorsi formativi attualmente offerti e le esigenze di qualificazione professionale emerse in relazione alla formazione destinata agli apprendisti ed alle nuove richieste di mercato, le parti si impegnano, nelle aree ove si è in presenza di un elevato numero di addetti del settore, ad attivarsi congiuntamente nei confronti delle Istituzioni preposte, al fine di migliorare la propria cultura garantire un'adeguata e qualificata offerta formativa sul territorio. Allo stesso modo, le parti ritengono di particolare rilevo l'individuazione e la propria formazione professionaleconseguente realizzazione di Istituti tecnici professionali e superiori che possano rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato del lavoro locale delle imprese del settore. Le parti si impegnano, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruireinfine, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro sollecitare le Istituzioni competenti ad individuare idonei finanziamenti per un numero di ore doppio di quello richiesto come premesso retribuito. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio fini di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda la partecipazione ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi delle 150 ore. I corsi di cui all'art. 53, in generale, sono stati individuati in: - corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53sopra. 2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53. 3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi. 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. 5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza. 6) L'art. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. I lavoratori cheAssegnazione contributi per il diritto allo studio " Non corretta valutazione dei requisiti Contributi non più erogati dal Comune ai sensi della L.R. 28/2007. La Regione Piemonte ha sostituito i contributi con l'assegnazione di voucher, previa istanza presentata su portale informatico regionale "Sistema Piemonte" Individuazione requisiti e criteri di accesso delle famiglie alle agevolazioni tariffarie per servizio mensa e trasporto scolastico " Indicazione mirata dei criteri di partecipazione al bando e/o indicazione di criteri poco oggettivi/troppo discrezionali, al fine di migliorare agevolare interessi particolari di alcuni soggetti B B Rischio minimo Il processo è disciplinato dal regolamento per l'erogazione dei contributi, da provvedimenti della Giunta comunale e da atti dirigenziali con i quali sono definiti i criteri e le modalità per la propria cultura concessione dei contributi e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come premesso retribuito. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda la partecipazione ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi delle 150 ore. I corsi di cui all'art. 53vantaggi economici, in generaleattuazione delle misure previste dai precedenti PTPCT. In ordine al rischio connesso alla non adeguata rendicontazione dell'impiego delle risorse, necessaria alla liquidazione delle fatture da parte dei gestori dei servizi mensa e trasporto scolastico, sono stati individuati in: - corsi introdotti controlli puntuali, il cui esito è esplicitato negli atti di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si trattaliquidazione delle fatture moda moda L = (A) X (B) EROGAZIONE SOVVENZIONI, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53. 2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53. 3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi. 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. 5) L'iniziativa CONTRIBUTI E SUSSIDI Contributi per il godimento superamento barriere architettoniche " Violazione delle norme previste dalla L.R. 13/89 B B Rischio minimo Il processo di erogazione dei benefici contributi è puntualmente disciplinato dalla normativa regionale attuativa (L.R. e deliberazioni Giunta Regionale), con assenza di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza. 6) L'art. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc.discrezionalità

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Sources: Mappatura Dei Processi

Diritto allo studio. I lavoratori che1. In base alle vigenti disposizioni previste dall’art. 10 della L. n. 300 del 1970 e succ. mod. ed integr., i dipendenti delle scuole equiparate assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto a tempo pieno e con servizio minimo di nove mesi (ridotto ad otto mesi nel caso di personale dipendente di scuole a calendario speciale) hanno diritto, nel limite del 4 per cento di tutto il personale in servizio alla data del 1° settembre di ogni anno scolastico nel complesso delle scuole equiparate e di ogni Ente ed associazione di riferimento, fino a 150 ore di permesso per diritto allo studio per 12 mesi, dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno scolastico successivo. Comunque il limite in ogni scuola sarà di una unità fino a 4 sezioni e due unità sopra le 4 sezioni. 2. Il permesso è concesso per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale o in corsi universitari, compresi i corsi di laurea online legalmente riconosciuti, post-universitari, parauniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria o di università; può essere concesso fino ad un massimo di trenta ore anche per motivi di studio al fine della preparazione della Tesi di Laurea o del conseguimento del Diploma di maturità: la fruizione di tale permesso è possibile una sola volta nell’ambito del rapporto lavorativo. 3. Se in una scuola vengono presentate più domande, ha precedenza il dipendente che chiede il permesso al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi ottenere un titolo di studio istituiti con maggior attinenza al lavoro svolto, tenendo conto anche dell’interesse dell’organizzazione scolastica; in base caso di parità verrà considerata la maggiore anzianità di servizio a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruiretempo indeterminato presso la scuola e, a richiestaparità di servizio, il dipendente più anziano di età; successivamente si valuterà il personale a tempo determinato con i medesimi criteri; i richiedenti possono però concordare con l’Ente gestore di godere di metà del monte ore annuo un semestre ciascuno. 4. La fruizione di tali permessi retribuitiavviene preferibilmente a giornata e deve essere concordata con l’Ente gestore della scuola. 5. Le richieste di permesso vanno inoltrate con la documentazione relativa all’Ente gestore della scuola entro il 31 maggio di ogni anno e per il personale a tempo determinato entro il 31 ottobre. 6. Se il numero dei richiedenti è superiore al limite di cui al comma 1 la selezione sarà effettuata valutando l'anzianità di servizio complessiva maturata presso le scuole dell’infanzia equiparate e di ogni Ente e associazione di riferimento, nella misura massima l'attinenza degli studi prescelti con l'attività educativa e comunque con il tipo di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate professione esplicata e a parità di titoli vale l’anzianità di servizio e in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come premesso retribuito. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare subordine l’anzianità anagrafica; a questo riguardo saranno preferiti i corsi di studio per l’acquisizione del diploma di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - cuoco (per il 2% del totale personale operatore d’appoggio) e di laurea in scienze della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenzaformazione primaria o titoli equipollenti per il personale insegnante, con indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda la partecipazione ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi delle 150 ore. I compresi i corsi di cui all'art. 53, in generale, sono stati individuati in: - corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53laurea online legalmente riconosciuti. 2) Poiché nel caso dell'art7. 53 del contratto nazionale si tratta di La concessione dei permessi ai dipendenti iscritti a corsi istituiti o confermati di universitari, dopo il primo anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53. 3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi. 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. 5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno è subordinata all’acquisizione di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore 15 crediti – o al superamento di effettiva frequenzadue esami in ciascun anno accademico. In ogni caso non possono essere concessi complessivamente permessi per più di otto anni accademici, né per più di sette anni scolastici per i corsi di scuola primaria e secondaria. 6) L'art8. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» Le modalità di presentazione delle domande e la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita suddivisione percentuale di beneficiari, i contratti accesso tra le due categorie saranno oggetto di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, eccaccordo successivo.

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Sources: Contratto Collettivo Di Lavoro

Diritto allo studio. (art. 16) I lavoratori che, in somministrazione possono utilizzare permessi e agevolazioni particolari al fine di migliorare elevare il proprio livello culturale e sviluppare competenze professionali. Hanno, inoltre, diritto di usufruire dei permessi per la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti frequenza di corsi di studio istituiti secondo le modalità previste dai contratti collettivi applicati dalle aziende utilizzatrici presso le quali sono somministrati. PREVIDENZA INTEGRATIVA (art. 17) La previdenza complementare della categoria viene trasferita presso un altro fondo negoziale con accordo da definire entro 6 mesi dall’entrata in base vigore del presente CCNL che preveda, comunque, il sostegno della bilateralità. Fino al riassetto della materia continuano a disposizioni trovare applicazione le modalità di legge o comunque nel quadro contribuzione di solidarietà di cui all’art. 15 del CCNL ApL del 2008. DIRITTI SINDACALI articoli da 18 a 21 SISTEMA DI RAPPRESENTANZA SINDACALE (art. 18) Al fine di promuovere le azioni di tutela e sviluppo del lavoro somministrato il sistema di rappresentanza sindacale è così articolato: a) Rappresentante Regionale di Agenzia: costituita da un delegato per ogni ▇▇.▇▇. stipulante il presente CCNL in tutte le ApL che impieghino almeno 150 lavoratori nell’ambito della Regione di riferimento. Ha funzioni di raccordo con le ▇▇.▇▇. territoriali soprattutto in relazione alla problematiche sul trattamento economico ed ai premi di produzione ed è titolare dei diritti di informazione sull’andamento economico ed occupazionale dell’ApL b) Delegato Sindacale Territoriale: sono nominati dalle singole ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL. Hanno funzione di intervento nei confronti dell’ApL per l’applicazione dei contratti e delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate norme in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario materia di lavoro e dei diritti sindacali in generale c) Rappresentante Sindacale in Azienda: può essere eletto o nominato dai lavoratori somministrati (anche di diverse ApL) operanti nella medesima azienda utilizzatrice quando sono impiegati 15 lavoratori in somministrazione contemporaneamente per un più di due mesi. Ha il compito di intervento nei confronti delle ApL operanti nell’impresa utilizzatrice e di coordinamento con i rappresentanti sindacali territoriali e regionali. Le ApL sono tenute ad informare le ▇▇.▇▇. sul numero delle azienda utilizzatrici in cui si è verificata la presenza contemporanea di ore doppio almeno 15 dipendenti in somministrazione per più di quello richiesto come premesso retribuito. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola primaria, secondaria inferiore e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda la partecipazione ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi delle 150 ore. I corsi di cui all'art. 53, in generale, sono stati individuati in: - corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53mesi. 2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53. 3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi. 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. 5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza. 6) L'art. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. Il diritto allo studio dei dipendenti, costituzionalmente statuito, è disciplinato dall'art. 3 del D.P.R. 395/88 e dall’art. 15 del CCNL 14.09.2000. 2. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuitiretribuiti sono concessi, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capiteannuali, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti per la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero corsi finalizzati al conseguimento di ore doppio di quello richiesto come premesso retribuito. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato scuole di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola istruzione primaria, secondaria inferiore e superioredi qualificazione professionale, e universitaria statalestatali, pareggiata pareggiate o legalmente riconosciutariconosciute, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda la partecipazione ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi delle 150 ore. I corsi comunque abilitate al rilascio di cui all'art. 53, in generale, sono stati individuati in: - corsi titoli di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53. 2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti studio legali o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. 3) Resta fermo . I dipendenti, per richiedere i permessi di cui sopra, dovranno presentare domanda al Responsabile del Servizio ed al Direttore Generale, ove esista, o al Segretario Comunale, corredata dalla documentazione attestante l’iscrizione ai corsi rilasciata dalla Scuola, Istituto o Ateneo, ovvero potranno presentare autocertificazione, ai sensi di legge, indicante: - il principio checorso e l’anno scolastico o anno accademico al quale sono iscritti; - l’indicazione per esteso della Scuola, consistendo il beneficio nella concessione dell’Istituto o dell’Ateneo presso i quali sono iscritti; - gli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo anno di un permesso retribuitocorso, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi.dovranno indicare anche gli esami sostenuti; 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio . Il personale interessato alle attività didattiche è tenuto a presentare all’Amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennioverrà effettuata la trattenuta relativa alle ore fruite. 5) L'iniziativa per . Nella determinazione dei turni di lavoro il godimento Responsabile di servizio del settore di competenza dovrà tenere conto prioritariamente delle esigenze dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenzadipendenti interessati ai permessi disciplinati dal presente articolo. 6) L'art. 3 - lett. b) I dipendenti che prestano la loro attività in regime di part – time, potranno usufruire dei permessi in misura ridotta proporzionalmente alla percentuale del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, eccpart-time.

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Sources: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Diritto allo studio. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici (introdotto dall’art. 11 del CCNL 13.05.2003) 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di previste dal precedente art. 32 (ex 8) - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capiteindividuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come premesso retribuitoarrotondamento all'unità superiore. 2. I lavoratori che potranno assentarsi permessi di cui al comma 1 sono concessi per frequentare i la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato scuole di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola istruzione primaria, secondaria inferiore e superioredi qualificazione professionale, e universitaria statalestatali, pareggiata pareggiate o legalmente riconosciutariconosciute, l'arto comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell'esame finale. 3. 53 Il personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il conseguimento del C.C.N.L. riguarda titolo preveda un tirocinio, ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la partecipazione frequenza ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o corsi di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle 150 ore. I corsi richieste superi il limite massimo di cui all'art. 53al comma 1, in generale, sono stati individuati in: - corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni la priorità per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali la concessione dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabilipermessi viene stabilita dalla contrattazione integrativa, fermo restando che la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 5. La contrattazione integrativa stabilisce le modalità di certificazione degli impegni scolastici o universitari, nel rispetto della vigente normativa. 6. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso artdall'art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53. 2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53. 3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi. 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. 5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza. 6) L'art. 3 - lett. b) 30 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc9 agosto 2000.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. I lavoratori che, al Al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di garantire il diritto allo studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 centocinquanta ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso annue individuali Permessi di cui al quale il lavoratore intenda partecipare comporti comma 1 sono concessi per la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero corsi finalizzati al conseguimento di ore doppio di quello richiesto come premesso retribuito. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi titoli di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di formazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché corsi universitari, post universitari, in corsi monografici, anche universitari, tendenti a migliorare la professionalità ed il livello culturale. Nella concessione dei permessi di cui sopra ai commi 1 e 2 vanno osservate , garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: a. i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare - nel triennio - 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il 2% del totale personale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale struttura scolastica; b. a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività produttiva. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio per lo stesso corso. il personale interessato ai corsi di cui all'artal comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello Il personale interessato alle attività didattiche di cui all'artal comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Mentre l'art. 10 della legge 300 tutela la partecipazione dei lavoratori studenti ai corsi e/o agli esami della scuola primaria, secondaria inferiore 300/70 e superiore, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda la partecipazione ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi delle 150 ore. I corsi alle disposizioni di cui all'art. 53, in generale, sono stati individuati in: - corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario di scuola secondaria di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si tratta, dunque, di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 alla legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 53n. 53/2000. 2) Poiché nel caso dell'art. 53 del contratto nazionale si tratta di corsi istituiti o confermati di anno in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53. 3) Resta fermo il principio che, consistendo il beneficio nella concessione di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativi. 4) La percentuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del triennio. 5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenza. 6) L'art. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiari, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianità, sull'età, sul tipo di corso che si intende frequentare, ecc.

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Sources: CCNL Aninsei/Assoscuola/Fiinsei 2002 2005

Diritto allo studio. I lavoratori che1. La promozione di corsi aziendali e/o interaziendali per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori, al fine di migliorare la propria cultura e la propria formazione professionale, intendono frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro sarà oggetto delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intenda partecipare comporti la frequenza in ore anche parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro per un numero di ore doppio di quello richiesto come premesso retribuitorelazioni sindacali previste dal livello regionale. 2. I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. 3. L'azienda richiederà la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 2% al comma precedente. 4. In attuazione del totale della forza occupata nell'azienda; dovrà comunque essere garantito lo svolgimento della normale attività produttivacomma 2 dell'art. I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda scritta alla direzione aziendale e fornire a questa un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza10, con indicazione delle ore relative. NOTA Intesa relativa per l'applicazione dell'Art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976: Il giorno 10 febbraio 1978 tra la FEDERTRASPORTI - FENIT - INTERSIND E la Federazione Nazionale Unitaria Autoferrotranvieri e Internavigatori CGIL-CISL-UIL sì è convenuto quanto segue: 1) L'istituto del diritto allo studio di cui all'art. 53 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 è nettamente distinto da quello di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori che documentino la frequenza ai corsi di scuole statali o parificate, in occasione degli esami, otterranno permessi retribuiti nelle seguenti misure: - giorni tre per esami di licenza elementare; - giorni sei per esami di licenza media inferiore; - giorni dodici per esami di licenza media superiore; - due giorni per ciascun esame universitario sostenuto. Mentre l'artI permessi per gli esami universitari di cui sopra sono attribuiti per un massimo di tre volte per il medesimo esame. 5. 10 della legge 300 tutela la partecipazione Inoltre, l'azienda metterà a disposizione dei lavoratori studenti effettivi che frequenteranno corsi scolastici, professionali attinenti ai corsi e/o agli esami della scuola primariaservizi erogati ed all'attività aziendale, secondaria inferiore un totale di ore lavorative, da calcolarsi nella misura di 7,5 (sette e superioremezzo) ore annuali per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento. In ogni caso, e universitaria statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, l'art. 53 del C.C.N.L. riguarda la partecipazione ai corsi specificatamente definiti «corsi sperimentali per lavoratori» o corsi delle 150 ore. I ciascun lavoratore che frequenta i corsi di cui all'artsopra non può avere diritto a più di 150 ore lavorative per anno scolastico. 6. 53, in generale, sono stati individuati in: - I permessi di cui al precedente comma possono essere usufruiti dai lavoratori per un massimo di 2 ore giornaliere. 7. Il diritto a fruire delle agevolazioni scolastiche di cui al presente articolo può essere esercitato dai lavoratori iscritti a corsi di recupero dell'obbligo gestiti direttamente dallo Stato ed organizzati dal Ministero della P.I. oppure delegati alle Regioni; - corsi abbreviati presso le scuole medie superiori corrispondenti ad un biennio unitario per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore o diploma di secondo grado; - corsi monografici presso le scuole medie superiori; specializzazioni laurea, per diplomati; - corsi monografici presso le università. Si trattala durata legale prevista, dunque, aumentati di corsi ad eccezione di quelli di recupero dell'obbligo del tutto particolari, in quanto finalizzati ad accrescere le capacità intellettuali e culturali dei lavoratori. Data la netta distinzione dei due istituti, ne deriva che i benefici previsti dall'art. 10 legge 300/1970 e dall'art. 53 C.C.N.L. 23 luglio 1976 non sono fra loro cumulabili, fermo restando che i permessi retribuiti per esami previsti dallo stesso art. 10 non sono assorbiti dalle agevolazioni di cui all'art. 532 anni. 2) Poiché nel caso dell'art8. 53 del contratto nazionale si tratta Per i nuovi assunti, che continuino lo studio intrapreso per conseguire i suddetti diplomi, le agevolazioni scolastiche possono essere esercitate, analogamente ai nuovi iscritti, togliendo il numero degli anni di corsi istituiti o confermati corso già superati; per il diploma di anno laurea, gli anni da togliere sono relativi agli anni di iscrizione in anno dal Ministero della P.I., oppure, in alcuni casi, dalle Regioni e dagli enti locali, ove tali Corsi non siano istituiti diviene di fatto inapplicabile la concessione prevista dal medesimo art. 53corso. 3) Resta fermo 9. I lavoratori, che hanno già conseguito il principio chediploma di scuola secondaria superiore o diploma di laurea, consistendo il beneficio nella concessione possono ottenere permessi limitatamente ai giorni d'esame, purché siano iscritti a corsi di un permesso retribuito, qualora la frequenza del corso non comporti l'integrale utilizzazione della quota annuale o del monte totale delle 150 ore non sono ammessi sistemi compensativispecializzazione attinenti al diploma conseguito. 4) La percentuale 10. Agli effetti della retribuzione, dette ore saranno calcolate come ore feriali diurne della retribuzione individuale del 2% va riferita all'intero triennio e non a ciascuno degli anni che lo compongono e deve intendersi riferita alla forza numerica del personale di ruolo alla data di inizio del trienniolavoratore. 5) L'iniziativa per il godimento dei benefici di cui all'art11. 53 spetta al singolo lavoratore, che dovrà fornire idonea documentazione di iscrizione, assumendo l'impegno di presentare mensilmente un certificato con l'indicazione delle ore di effettiva frequenzaTutti gli accordi aziendali esistenti dovranno uniformarsi alla presente normativa. 6) L'art12. 3 - lett. b) del C.C.N.L. 23 luglio 1976 riserva all'«area aziendale» la disciplina del godimento del diritto allo studio. In considerazione della possibilità che il numero dei richiedenti superi la quota triennale prestabilita di beneficiariAnaloghi permessi, i contratti di alcuni settori hanno previsto criteri di assegnazione del beneficIo basati sull'anzianitàprevisti al punto 4, sull'età, sul tipo di corso saranno concessi ai lavoratori che si intende frequentare, eccpresenteranno a sostenere esami di fine anno come privatisti.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro