Permessi. 1. Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione.
2. In occasione della nascita di un figlio saranno concesse al lavoratore tre giornate di permesso retribuito.
3. Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, del coniuge, di un figlio o di un fratello, l'azienda concederà un permesso retribuito di tre giorni se l'evento luttuoso si è verificato nella città sede di lavoro o nella provincia; di 5 giorni di cui tre retri- buiti, se l'evento si è verificato fuori dalla provincia e i giorni di viaggio saranno retribuiti nella misura massima di giorni due.
4. Se l'evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore sarà concesso di assentarsi immediatamente dal posto di lavoro con diritto all'intera retribuzione giorna- liera, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma.
5. Al lavoratore che dona gratuitamente il proprio sangue spetta per la giornata di riposo la normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato ai sensi dell'art. 2 legge 13 luglio 1967 n. 584.
6. Al lavoratore che contrae matrimonio, in occasione dello stesso, sarà concesso un congedo di 15 giorni, dedotto quanto eventualmente corrisposto per tale titolo dall'Istituto della Previdenza Sociale.
7. Ai fini del diritto all'assegno per congedo matrimoniale i lavoratori interessati devono presentare al datore di lavoro entro il sessantesimo giorno successivo a quello della cele- brazione del matrimonio il certificato relativo rilasciato dalla competente autorità comunale oppure il certificato di famiglia dal quale risultino i dati essenziali del matrimonio celebrato.
8. Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.
9. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016 le disposizioni che si riferiscono al ma- trimonio e quelle contenenti la parola “coniuge”, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Permessi. Per l’espletamento dei propri compiti la RSU può disporre di permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.1973. Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue: – per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’art. 23 L. 300/1970; – la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.
Permessi. I componenti dell’assemblea di Arco potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee. Le aziende esporranno nella bacheca aziendale le comunicazioni del Fondo ai lavoratori.
Permessi. 1. L’agente su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi.
2. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione.
3. L’agente accorderà permessi retribuiti per visite mediche e terapie do- cumentate.
4. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 1 e 3 la retribuzione decorre normalmente.
5. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n° 300, i lavoratori stu- denti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istru- zione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 29 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro.
6. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostene- re prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribui- ti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso.
7. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.
Permessi. Al lavoratore che ne faccia domanda le imprese possono accordare brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione. In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita. Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, di un figlio, di un fratello o del coniuge, l'impresa concederà un permesso retribuito di 3 giorni se l'evento luttuoso si sia verificato nella città sede di lavoro o nella sua provincia e di 5 giorni, di cui 3 retribuiti, se l'evento si sia verificato fuori dalla provincia. Se l'evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore sarà concesso di assentarsi immediatamente dal posto di lavoro con diritto all'intera retribuzione giornaliera, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma. Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la legge 8 marzo 2000, n. 53.
Permessi. 1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di vi- site mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate: – lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2; – lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti en- tro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l’ adempimento degli obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giu- stificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
Permessi. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Permessi. Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi di breve durata.
Permessi. Durante l’orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza giustificato motivo e non potrà uscire dall’azienda senza essere autorizzato. Su richiesta, saranno eventualmente concessi brevi permessi retribuiti sino ad un massimo di 72 ore annue.
Permessi a) Ribadito che per i lavoratori soggetti all'orario flessibile è obbligatoria la presenza sul posto di lavoro nelle fasce orarie cosiddette rigide, a ciascun dipendente, soggetto all'orario flessibile in relazione a quanto dispone il 3º comma dell'art. 39 del C.C.N.L. vigente, è riconosciuta la disponibilità di un monte ore annuo di permessi retribuiti, secondo le quantità che seguono: Personale interno soggetto all'orario flessibile di cui all'art.1) punto e.1): 20 ore; Personale interno soggetto all'orario flessibile di cui all'art.1) punto e.2): 12 ore. Personale interno non soggetto ad orario flessibile e personale esterno (sia con funzioni interne che con funzioni esterne): 16 ore Tutto il personale, ad eccezione di quello disciplinato dalla nota a verbale di cui all'art. 101 del vigente CCNL, potrà utilizzare 8 ore dei monte annui predetti, mediante comunicazione anche non preventiva ma comunque tempestiva. Per i lavoratori assunti o cessati in corso d'anno la disponibilità dei predetti monte ore varrà in proporzione alla durata effettiva del rapporto svolto nell'anno
b) L'eventuale residuo delle 8 ore annue di permesso retribuito previste dall'art. 39, 1º comma vigente CCNL non godute a fine anno potrà essere consumato negli anni successivi. Tali permessi potranno essere goduti anche a giornate intere, a minuti e a ore secondo le regole valide per le ferie.
c) Art. 115 CCNL – Banca ore I dipendenti che maturano ore di permesso in conto Banca Ore in base alla disciplina prevista dal vigente CCNL potranno fruirle anche a mezze giornate o a giornata intera secondo le norme valide per le ferie. Inoltre l'eventuale residuo non goduto entro la fine dell'anno di maturazione potrà essere consumato negli anni successivi. Nota a verbale Il conteggio e l'individuazione delle ore maturate avverrà alla fine del mese in cui è stata effettuata la prestazione che le ha generate.
d) Fruizione delle ore per coprire l'intera giornata del venerdì La fruizione delle ore di permesso per coprire l'intera giornata del venerdì (5 ore) potrà avvenire per un massimo complessivo di 5 venerdì per i dipendenti di cui all'art. 1 punto e.1) e di 4 venerdì per i dipendenti di cui all'art. 1 punto e.2) per anno solare.
e) La Società potrà valutare – in via eccezionale - la possibilità di concedere il godimento delle ferie a mezze giornate a fronte di particolari e comprovate necessità.
f) Xxxxxxx altresì concessi permessi retribuiti: - per comprovate necessità determinate da visite...