Common use of Diritto allo studio Clause in Contracts

Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’Amministrazione - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di ti- toli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o at- testati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la conces- sione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b). 5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 1. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato degli esami soste- ▇▇▇▇, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’art. 47, comma 1.

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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto Al fine di lavoro a tempo indeterminato garantire il diritto allo studio sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’Amministrazione - speciali permessi retribuiti, straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente commaannue individuali. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a frequenza di corsi destinati finalizzati al conseguimento di ti- toli un titolo di studio universitariuniversitario, post-universitariuniversitario, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionaleprofessionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o at- testati attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e dall'ordinamento pubblico. Sono altresì utilizzabili per sostenere i la preparazione dei relativi esami, con attestazione del sostenimento degli stessi. 3. Nell’ambito I dipendenti che contemporaneamente possono usufruire nell'anno solare, della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie riduzione dell'orario di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità lavoro nei limiti di cui al comma 4. 1, non devono superare il 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni % del totale delle unità in servizio all'inizio di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro nei giorni festivi o di riposo settimanaleogni anno con arrotondamento all'unità superiore. 4. Qualora le richieste superino il numero delle richieste superi limite di cui al comma precedente i permessi di cui al comma 1 sono concessi, garantendo in ogni caso le disponibilità individuate ai sensi del comma 1pari opportunità, per la conces- sione dei permessi si rispetta il seguente ordine di prioritàosservando i seguenti criteri: a) ai dipendenti che frequentino l’ultimo frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-post- universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli degli anni precedenti; b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che nell'ordine, frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli chead esso anteriori, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, restando per gli studenti universitari e post-universitari, universitari la condizione di cui alla precedente lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni nell'ambito di ciascuna fattispecie di cui alle lettere a), e b). 5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4precedenti, la precedenza è accordata, nell’ordinenell'ordine, ai di- pendenti dipendenti che frequentino corsi di studio studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. Nel caso di laurea a doppio ciclo la Laurea specialistica è da considerarsi quale continuazione del percorso di studio universitario. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora d) persistendo le parità di condi- zioni, condizioni i permessi sono ammessi al beneficio i accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine l'ordine decrescente di età. Ulteriori ; e) ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata. 5. Il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui all’artal comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'Azienda. 6. 4Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, comma 42 e 3 ha diritto, lettera “A”salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto Il conseguimento di informazione successiva ai soggetti sindacali un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di cui all’art. 11studio o con attestati professionali conseguiti, comma 1costituisce titolo di servizio valutabile dall’Azienda. 8. Per la concessione dei permessi Il personale interessato alle attività didattiche, di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentareal comma 2 è tenuto a presentare all'Azienda, prima dell’inizio dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato il certificato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato frequenza e quello degli esami soste- ▇▇▇▇, anche se con esito negativo. In sostenuti; in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati considerati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui che il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti nel presente articololavoratore venga respinto, può utilizzarefruire dei suddetti permessi solamente una seconda volta, per il solo giorno della prova, anche i permessi per purché detti esami previsti dal- l’art. 47, comma 1abbiano esito positivo.

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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto ) Lavoratori studenti - Diritto allo studio Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche concederanno ai lavoratori non in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’Amministrazione - speciali permessi retribuitiprova, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a che intendano frequentare corsi destinati al conseguimento di ti- toli di studio universitari, post-universitari, di scuola diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale (in scuole di istruzione primaria, secondaria dell'obbligo e di qualificazione profes- sionale, superiori statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio legali o at- testati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento conseguimento del diploma di particolari attestati o corsi scuola secondaria superiore, di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europealaurea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovverolaurea specialistica, infinedi diplomi di specializzazione universitari e master universitari, corsi nonché dottorati di formazione in materia ricerca), i seguenti benefici: a. concordare un orario di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativolavoro, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevolino agevoli la frequenza ai corsi stessi e la nonché alla preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni esami; b. considerare la prestazione di lavoro straordinario né al la- voro nei non obbligatoria; c. considerare come permessi retribuiti i giorni festivi o delle prove di riposo settimanale.esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; 4d. concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue. Qualora Nel caso di esami universitari che si articolano su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico; e. il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi massimo di lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 dipendente per volta. Ebipro interverrà fino a concorrenza di risorse come stabilito dall'allegato X con un contributo a favore del comma 1, per la conces- sione dei permessi si rispetta il seguente ordine datore di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno lavoro pari al 50% della retribuzione derivante dalla concessione del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione permesso di cui alla lettera a);d) qualora lo stesso sia in regola con i versamenti alla bilateralità di settore da almeno 6 mesi. c2) dipendenti ammessi a frequentare Congedi per la formazione Si applicano gli artt. 5 e 6 della legge n. 53 del 2000. Per usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni date di cui alle lettere adecorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa. I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e b). 5. Nell’ambito richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 1. 8una unità. Per la concessione dei permessi l'eventuale sostituzione di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentarelavoratori in congedo, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato degli esami soste- ▇▇▇▇, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento derivante dall'applicazione del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti nel presente articolo, può utilizzarevalgono le norme previste al titolo XIII (Contratti a tempo determinato) articolo 63 del presente C.C.N.L. 3) Congedi per la Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) Allo scopo di realizzare l'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obbiettivi stabiliti dalla "Conferenza Permanente per il solo giorno della provai Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome", anche i permessi per esami previsti dal- l’artvalidi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo. 47Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, comma 1queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto Al fine di lavoro a tempo indeterminato garantire il diritto allo studio sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’Amministrazione - speciali permessi retribuiti, straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2annue individuabili. I permessi di cui al 1. comma 1 sono concessi per la partecipazione a frequenza di corsi destinati finalizzati al conseguimento di ti- toli titoli di studio in corsi universitari, post-post- universitari, di scuola di istruzione scuole d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionaleprofessionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o at- testati attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esamidall'ordinamento pubblico. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione Nella concessione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità permessi di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi 1 e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le disponibilità individuate ai sensi del comma 1pari opportunità, per la conces- sione dei permessi si rispetta il seguente ordine di prioritàle seguenti modalità: a) i dipendenti che frequentino l’ultimo contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al 1. comma, non dovranno superare il 3% del totale delle Unità in servizio all'inizio di ogni anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenticon arrotondamento all'unità superiore; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni a parità di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti sono ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b). 5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zioni, sono ammessi al beneficio didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso corso; c) il permesso per il conseguimento dei titoli di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente studio o di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure attestati professionali di cui all’artal 2. 4, comma 4, lettera “A”. 7può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'Amministrazione. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva Il personale interessato ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 1. 8. Per la concessione dei permessi corsi di cui ai commi precedenti 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i dipendenti interessati debbono presentaregiorni festivi e di riposo settimanale. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, prima dell’inizio dei corsidocumentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, il certificato costituirà titolo di iscrizione e, servizio da valutare secondo le norme dell'ordinamento dell'Amministrazione. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato degli esami soste- 2. ▇▇▇▇, anche se con esito negativo▇ è tenuto a presentare all'Amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati considerati come aspettativa per motivi personali.. In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza dei corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dell'Ente. Qualora le richieste superino il 3% delle Unità in servizio presso l'Amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine: 9. Nel caso in cui il conseguimento a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del titolo preveda l’esercizio corso di un tirociniostudi e, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendentese studenti universitari o post- universitari, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere abbiano superato gli esami relativi degli anni precedenti; b) ai dipendenti che frequentino il penultimo anno di corso, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post- universitari la condizione di cui alla precedente lett.a). Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al primo comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi indicati nel comma 2 il dipendentedi studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in alternativa ai permessi pre- visti nel presente articolocaso di ulteriore parità, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’art. 47, comma 1secondo l'ordine decrescente di età.

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Sources: Regolamento Di Assunzione

Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto ) Lavoratori studenti - Diritto allo studio Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche concederanno ai lavoratori non in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’Amministrazione - speciali permessi retribuitiprova, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a che intendano frequentare corsi destinati al conseguimento di ti- toli di studio universitaridiversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, post-universitari, di scuola (in scuole di istruzione primaria, secondaria dell'obbligo e di qualificazione profes- sionale, superiori statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonchè corsi regolari di studio legali o at- testati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento conseguimento del diploma di particolari attestati o corsi scuola secondaria superiore, di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europealaurea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovverolaurea specialistica, infinedi diplomi di specializzazione universitari e di master universitari, corsi nonché dottorati di formazione in materia ricerca), i seguenti benefici: a) concordare un orario di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativolavoro, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevolino agevoli la frequenza ai corsi stessi e la nonchè alla preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la conces- sione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentiesami; b) dipendenti che frequentino per considerare la prima volta gli anni prestazione di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a)lavoro straordinario non obbligatoria; c) dipendenti ammessi considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b). 5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 1. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato degli esami soste- ▇▇▇▇, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati come aspettativa per motivi personali. 940 (quaranta) ore annue. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in cui giorni diversi, il conseguimento del titolo preveda l’esercizio diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico; e) il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze numero massimo di servizio, modalità lavoratori che possono usufruire di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stessopermessi di studio non può superare 1 dipendente per volta. 102) Congedi per la formazione Si applicano gli artt. 5 e 6 della legge n. 53/2000. Per sostenere gli esami relativi ai usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi indicati nel comma 2 da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa. I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non possono superare il dipendente10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità. Per l'eventuale sostituzione di lavoratori in alternativa ai permessi pre- visti nel congedo, derivante dall'applicazione del presente articolo, può utilizzarevalgono le norme previste al Titolo XII (Contratti a tempo determinato), art. 53 del presente c.c.n.l. 3) Congedi per la educazione continua in medicina (E.C.M.) Allo scopo di realizzare l'aggiornamento ed il solo giorno della provamiglioramento delle professionalità, anche le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obiettivi stabiliti dalla "Conferenza permanente per i permessi per esami previsti dal- l’artrapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome", validi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. 47Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, comma 1queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Studi Professionali

Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto Al fine di lavoro a tempo indeterminato garantire il diritto allo studio previsto dalla legge sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’Amministrazione - speciali permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e centocinquanta ore, da utilizzare nel limite massimo del 3% del personale triennio, anche cumulabili in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni un solo anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2. La contrattazione regionale e/o di Ente può definire ulteriori permessi retribuiti finaliz- zati al conseguimento, da parte del personale docente, qualora non in possesso, di lauree e/o abilitazioni all’insegnamento. 3. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a frequenza di corsi destinati volti al conseguimento consegui- mento di ti- toli titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionaleformazione pro- fessionale, statalipubbliche, pareggiate statali o legalmente riconosciuteparitarie, o comunque abilitate al rilascio nonché corsi universitari e corsi monografici fi- nalizzati a potenziare la professionalità del personale dipendente nell’ambito dell’impe- gno nel proprio Ente. 4. Nella concessione dei permessi di titoli cui ai commi 1, 2 e 3 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: - i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della ri- duzione dell’orario di studio legali o at- testati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativalavoro, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità nei limiti di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la conces- sione dei permessi si rispetta il seguente ordine non dovranno superare 1/5 o frazione di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno 1/5 del corso personale della istituzione formativa; - a parità di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi condizioni hanno precedenza a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b). 5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zioni, sono ammessi al beneficio didattiche i dipendenti dipen- denti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di etàstudio. 5. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure II personale interessato ai corsi di cui all’artal comma 2 ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino le frequenza ai corsi e la prepara- zione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i gior- ni festivi e di riposo settimanale. 6. 4Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole e ai corsi, comma 4, lettera “A”nonché agli esami finali sostenuti. 7. L’applicazione dei predetti criteri In sede di contrattazione regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva frequenza ai soggetti sindacali corsi di cui all’art. 11, comma 1al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato degli esami soste- ▇▇▇▇, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’art. 47, comma 1.

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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità attività formative programmate dall’Amministrazione - dall'amministrazione – speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio ciascuna amministrazione all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità all'unità superiore. L’Amministrazione provvede Le amministrazioni articolate territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni interni, a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di ti- toli titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionaleprofessionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o at- testati attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito Nell'ambito della con- trattazione integrativa, contrattazione integrativa potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione dall'Unione europea, anche finaliz- zati all’acquisizione finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la conces- sione concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo l'ultimo e successivamente quelli che, nell’ordinenell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera ab); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b). 5. Nell’ambito Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordinenell'ordine, ai di- pendenti dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zionicondizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito nell'ambito delle procedure di cui all’artall'art. 4, comma 43, lettera “lett. A), del CCNL del 16.2.1999. 7. L’applicazione L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’artall'art. 11, comma 18 del CCNL del 16.2.1999. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazionel'amministrazione, l’attestato l'attestato degli esami soste- ▇▇▇▇sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati considerati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio l'esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione l'amministrazione potrà va- lutare valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’artdall'art. 4718, comma 1, prima alinea del Ccnl del 16.5.1995. 11. Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del DPR 44/1990.

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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto ) Lavoratori studenti – Diritto allo studio Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche concederanno ai lavoratori non in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’Amministrazione - speciali permessi retribuitiprova, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a che intendano frequentare corsi destinati al conseguimento di ti- toli di studio universitaridiversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale, post-universitari, di scuola (in scuole di istruzione primaria, secondaria dell’obbligo e di qualificazione profes- sionale, superiori statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio legali o at- testati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento conseguimento del diploma di particolari attestati scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europealaurea), anche finaliz- zati all’acquisizione i seguenti benefici: a) concordare un orario di specifica professionalità ovverolavoro, infinecompatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino agevoli la frequenza ai corsi stessi e per la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la conces- sione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentiesami; b) dipendenti che frequentino per considerare la prima volta gli anni prestazione di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a)lavoro straordinario non obbligatoria; c) dipendenti ammessi considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a frequentare 40 (quaranta) ore annue. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. 2)Lavoratori studenti – Congedi per la formazione I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno usufruire di un periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco della vita lavorativa. Tale periodo formativo, previsto dall’articolo 5 della Legge 8 marzo 2000, n°53, è finalizzato al completamento delle scuole indicate al punto 1) del presente articolo. Tali congedi non retribuiti non comporteranno alcun onere per il datore di lavoro, non saranno computabili nell’anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (Trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni date di cui alle lettere adecorrenza e scadenza), e b). 5con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Nell’ambito Il datore di ciascuna delle fattispecie lavoro entro 20 (Venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell’accoglimento della richiesta stessa. In caso di cui al comma 4oggettive esigenze tecnico organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti che frequentino domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo. Il lavoratore al termine del periodo di congedo potrà partecipare a corsi di studio della scuola media inferioreriqualificazione o di aggiornamento professionale. I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità con un minimo di condi- zioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 1. 8una unità. Per la concessione dei permessi eventuale sostituzione di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentarelavoratori in congedo, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato degli esami soste- ▇▇▇▇, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento derivante dall’applicazione del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’artvalgono le norme previste al successivo Titolo X Capo 5° art. 47, comma 166.

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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità attività formative programmate dall’Amministrazione dall’amministrazione - speciali permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di ti- toli titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionaleprofessionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o at- testati attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per la conces- sione concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, universitari e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), ) e b). 5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-post- universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zionicondizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 1. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato e quello degli esami soste- ▇▇▇▇sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati considerati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 108. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti nel presente articolo, dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’artdall’art. 4719, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995.

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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto ) Lavoratori studenti – Diritto allo studio Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche concederanno ai lavoratori non in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’Amministrazione - speciali permessi retribuitiprova, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a che intendano frequentare corsi destinati al conseguimento di ti- toli di studio universitari, post-universitari, di scuola diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale (in scuole di istruzione primaria, secondaria dell’obbligo e di qualificazione profes- sionale, superiori statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio legali o at- testati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento conseguimento del diploma di particolari attestati o corsi scuola secondaria superiore, di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europealaurea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovverolaurea specialistica, infinedi diplomi di specializzazione universitari e master universitari, corsi nonché dottorati di formazione in materia ricerca), i seguenti benefici: a. concordare un orario di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativolavoro, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevolino agevoli la frequenza ai corsi stessi e la nonché alla preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni esami; b. considerare la prestazione di lavoro straordinario né al la- voro nei non obbligatoria; c. considerare come permessi retribuiti i giorni festivi o delle prove di riposo settimanale.esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; 4d. concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue. Qualora Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, di due. Non competono permessi retribuiti per la conces- sione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentiuniversitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico; b) dipendenti e. Il numero massimo di lavoratori che frequentino possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 dipendente per la prima volta gli anni volta. Ebipro interverrà fino a concorrenza di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione risorse come stabilito dall’allegato C con un contributo a favore del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione derivante dalla concessione del permesso di cui alla lettera a);d) qualora lo stesso sia in regola con i versamenti alla bilateralità di settore da almeno 6 mesi. c2) dipendenti ammessi a frequentare Congedi per la formazione Si applicano gli artt. 5 e 6 della legge n. 53 del 2000. Per usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni date di cui alle lettere adecorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell’accoglimento della richiesta stessa. I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e b). 5. Nell’ambito richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 1. 8una unità. Per la concessione dei permessi l’eventuale sostituzione di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentarelavoratori in congedo, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato degli esami soste- ▇▇▇▇, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento derivante dall’applicazione del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti nel presente articolo, può utilizzare, valgono le norme previste al Titolo XI (Contratti a tempo determinato) articolo 52 del presente CCNL. 3) Congedi per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’art. 47, comma 1.la Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)

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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità attività formative programmate dall’Amministrazione - dal CONI – speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede L’Ente, con atti organizzativi interni interni, provvede a ripartire tra le varie sedi unità operative territoriali il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di ti- toli titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionaleprofessionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o at- testati attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall’Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale Gli stessi permessi sono concessi anche per il conse- guimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità lavorativo dal punto di cui al comma 4vista sociale o psico-fisico. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la conces- sione concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo; b) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; bc) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-post- universitari, la condizione di cui alla lettera ab); cd) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e bc). 5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-post- universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zionicondizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 1110, comma 1. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o o, se non previsto, altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato il CONI e comunque quello degli esami soste- ▇▇▇▇sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati considerati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’artdall’art. 4731, comma 1, terza alinea del CCNL del 19.11.1996.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto I permessi retribuiti per ragioni di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’Amministrazione - speciali permessi retribuiti, studio nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a frequenza di corsi destinati finalizzati al conseguimento di ti- toli titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico in corsi universitari, post-universitari, para- universitari, di scuola scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionaleprofessionale. 2. La mancata frequenza dei corsi o la mancata partecipazione agli esami, statalise non giustificate da reali motivi d'impedimento, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o at- testati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto comporta l'addebito delle priorità di cui al comma 4ore fruite dal dipendente. 3. Il Qualora le domande dovessero superare il 3% del personale interessato a tempo indeterminato, ai fini dell’individuazione degli aventi diritto, vale il seguente ordine di precedenza: 1) frequenza di corsi ha diritto all’assegnazione a turni per il conseguimento di lavoro che agevolino la diplomi professionali relativi ai profili del ruolo sanitario; 2) frequenza ai di corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro nei giorni festivi scuola media inferiore; 3) frequenza, per il conseguimento del diploma o di riposo settimanaleun attestato di qualifica riconosciuti dall’ordinamento pubblico, di corsi di scuola media superiore in scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o in scuola professionale, da parte di personale che non sia già in possesso di un titolo di studio di valore superiore; 4) frequenza di corsi universitari per il conferimento del diploma di laurea o di diploma universitario (compresi i diplomi rilasciati da scuole dirette a fini speciali); 5) frequenza di corsi post-universitari per il conseguimento di diplomi di specializzazione; frequenza di corsi parauniversitari, intendendosi per tali i corsi istituiti da enti diversi dalle università, per l’ammissione ai quali è richiesto il diploma di scuola media superiore e che danno comunque luogo ad un diploma riconosciuto dall’ordinamento pubblico. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1A parità di condizioni viene data precedenza, per la conces- sione con continuità, comunque, rispetto alla concessione dei permessi si rispetta nell’anno precedente, secondo il seguente ordine di priorità: a) dipendenti in servizio a tempo indeterminato, all’1 gennaio, da almeno 5 anni, che frequentino l’ultimo anno non abbiano mai beneficiato della concessione del corso diritto allo studio; per i dipendenti transitati da altri Enti si terrà in considerazione l’anzianità maturata presso gli stessi e l’eventuale avvenuta concessione di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentianalogo beneficio; b) dipendenti dipendenti, in possesso dei sopracitati requisiti di anzianità, che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a)non abbiano beneficiato della concessione del diritto allo studio nell’anno solare precedente; c) dipendenti ammessi in servizio a frequentare le attività didattichetempo indeterminato da almeno un anno, che non abbiano beneficiato della concessione del diritto allo studio nell’anno solare precedente; d) dipendenti non ricompresi nei precedenti punti a), b) e c). In tale ambito si trovino nelle procederà alla classificazione dei richiedenti in tre gruppi di anzianità di servizio, posti nel seguente ordine di priorità: 1°) dipendenti con almeno 10 anni di anzianità; 2°) dipendenti con almeno 5 anni di anzianità; 3°) dipendenti con meno di 5 anni di anzianità. All’interno delle singole classi i dipendenti saranno ulteriormente collocati secondo l’ordine di precedenza inverso al numero di anni per i quali hanno ottenuto il diritto allo studio. 5. A parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a), e b). 5. Nell’ambito si darà precedenza ai dipendenti con maggiore anzianità di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitarietà. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità La concessione del permesso agli studenti universitari, dopo il primo anno di condi- zioniiscrizione, sono ammessi è subordinata al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, superamento di due esami in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di etàciascun anno solare. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 1. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato degli esami soste- ▇▇▇▇, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioniLe procedure, i permessi già utilizzati vengono con- siderati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, criteri ed ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento applicazione del titolo stessopresente articolo saranno stabiliti dall’Azienda. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’art. 47, comma 1.

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Sources: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. Ai (Vedi accordo di rinnovo in nota) a) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’Amministrazione - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di ti- toli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o at- testati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione dei di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.; 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la conces- sione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: ab) dipendenti che frequentino l’ultimo l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentiprecedenti ovvero siano in regola con il piano degli studi; bc) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo l'ultimo e successivamente quelli che, nell’ordinenell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-post- universitari, la condizione di cui alla lettera alett. b); cd) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere lett. a), b) e bc). 5. Nell’ambito Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordinenell'ordine, ai di- pendenti dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zionicondizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”. 7. L’applicazione L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti alle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 11, comma 1. 8firmatarie del presente contratto. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato l'attestato di partecipazione agli stessi o o, se non previsto, altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazioneil datore di lavoro e, l’attestato comunque, quello degli esami soste- ▇▇▇▇sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati considerati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’artdall'art. 47, comma 137. N.d.R.: L'accordo 26 marzo 2010 prevede quanto segue:

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Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto ) Lavoratori studenti – Diritto allo studio Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche concederanno ai lavoratori non in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’Amministrazione - speciali permessi retribuitiprova, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a che intendano frequentare corsi destinati al conseguimento di ti- toli di studio universitari, post-universitari, di scuola diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale (in scuole di istruzione primaria, secondaria dell’obbligo e di qualificazione profes- sionale, superiori statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio legali o at- testati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento conseguimento del diploma di particolari attestati o corsi scuola secondaria superiore, di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europealaurea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovverolaurea specialistica, infinedi diplomi di specializzazione universitari e master universitari, corsi nonché dottorati di formazione in materia ricerca), i seguenti benefici: a) concordare un orario di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativolavoro, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevolino agevoli la frequenza ai corsi stessi e la nonché alla preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la conces- sione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentiesami; b) dipendenti che frequentino per considerare la prima volta gli anni prestazione di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a)lavoro straordinario non obbligatoria; c) dipendenti ammessi considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami; d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b). 5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 1. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato degli esami soste- ▇▇▇▇, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati come aspettativa per motivi personali. 940 (quaranta) ore annue. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in cui giorni diversi, il conseguimento del titolo preveda l’esercizio diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico; e) il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze numero massimo di servizio, modalità lavoratori che possono usufruire di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stessopermessi di studio non può superare 1 dipendente per volta. 102) Congedi per la formazione Si applicano gli artt. 5 e 6 della legge n. 53 del 2000. Per sostenere gli esami relativi ai usufruire dei congedi, i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi indicati nel comma 2 da frequentare. Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell’accoglimento della richiesta stessa. I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non possono superare il dipendente10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità. Per l’eventuale sostituzione di lavoratori in alternativa ai permessi pre- visti nel congedo, derivante dall’applicazione del presente articolo, può utilizzarevalgono le norme previste al Titolo XII (Contratti a tempo determinato) articolo 53 del presente CCNL. 3) Congedi per la Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) Allo scopo di realizzare l’aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obbiettivi stabiliti dalla “Conferenza Permanente per il solo giorno della provai Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome”, anche i permessi per esami previsti dal- l’artvalidi ai fini dell’acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo. 47Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, comma 1queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità attivita' formative programmate dall’Amministrazione dall'amministrazione - speciali permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo massimo, arrotondato all'unita' superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni Le amministrazioni articolate sul territorio provvedono a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente commacomma tra le varie sedi. 2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale gia' stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato. 3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10 della legge n. 300 del 1970. 4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di ti- toli titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionaleprofessionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o at- testati attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. 5. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità Il personale di cui al comma 4. 3. Il personale presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può puo' essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al la- voro lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 46. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, per la conces- sione concessione dei permessi si rispetta avviene secondo il seguente ordine di prioritàpriorita': a) dipendenti che frequentino l’ultimo l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo l'ultimo e successivamente quelli che, nell’ordinenell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività attivita' didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), ) e b), nonche' dipendenti di cui al comma 12 del presente articolo. 57. Nell’ambito Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 46, la precedenza è e' accordata, nell’ordinenell'ordine, ai di- pendenti dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitariuniversitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12. 68. Qualora a seguito dell’applicazione dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 6 e 5 7 sussista ancora parità parita' di condi- zionicondizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore paritàparita', secondo l’ordine l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”eta'. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 1. 89. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti al presente articolo, i dipendenti interessati debbono devono presentare, prima dell’inizio dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato e quello degli esami soste- ▇▇▇▇sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già gia' utilizzati vengono con- siderati sono considerati come aspettativa per motivi personali. 910. Nel caso Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in cui misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stessomedesimo corso per lo studente a tempo parziale. 1011. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 4, il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti nel presente articolo, può dipendente puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’artdall'art. 4731, comma 1, lettera a). 12. I permessi di cui al presente articolo sono fruiti, con le modalita' di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti appartenenti a profili professionali comportanti l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto I permessi retribuiti per ragioni di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’Amministrazione - speciali permessi retribuiti, studio nella misura massima di 150 ore annue individuali sono concessi, per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni annoscolastico, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi per il contingente di personale di cui al presente comma. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di ti- toli titoli di studio legali e attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico in corsi universitari, post-universitari, para-universitari, di scuola scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionaleprofessionale. 2. La mancata frequenza dei corsi o la mancata partecipazione agli esami universitari o la mancata valutazione finale di altri esami, statalise non giustificate da reali motivi d’impedimento, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o at- testati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto comporta l’addebito delle priorità di cui al comma 4ore fruite dal dipendente. 3. Il Qualora le domande dovessero superare il 4% dell’organico calcolato per ciascuna delle categorie di personale interessato destinatarie del presente accordo, ai fini dell’individuazione degli aventi diritto vale il seguente ordine di precedenza: a) frequenza di corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro nei giorni festivi scuola media inferiore; b) frequenza, per il conseguimento del diploma o di riposo settimanaleun attestato di qualifica riconosciuti dall’ordinamento pubblico, di corsi di scuola media superiore in scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o in scuola professionale, da parte di personale che non sia già in possesso di un titolo di studio di valore superiore; c) frequenza di corsi universitari per il conferimento del diploma di laurea o di diploma universitario (compresi i diplomi rilasciati da scuole dirette a fini speciali); d) frequenza di corsi post-universitari per il conseguimento di diplomi di specializzazione; frequenza di corsi parauniversitari, intendendosi per tali i corsi istituiti da enti diversi dalle università, per l’ammissione ai quali è richiesto il diploma di scuola media superiore e che danno comunque luogo ad un titolo riconosciuto dall’ordinamento pubblico. 4. Qualora A seguito della concessione per il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1primo anno, per l’Amministrazione garantisce la conces- sione continuità dei permessi si rispetta per studio; a parità di condizioni vale il seguente ordine di priorità: a) dipendenti in servizio a tempo indeterminato, al 1° settembre, da almeno 5 anni, che frequentino l’ultimo anno non abbiano mai beneficiato della concessione del corso diritto allo studio; per i dipendenti transitati da altri Enti si terrà in considerazione l’anzianità maturata presso gli stessi e l’eventuale avvenuta concessione di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedentianalogo beneficio; b) dipendenti dipendenti, in possesso dei sopracitati requisiti di anzianità, che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a)non abbiano beneficiato della concessione del diritto allo studio nell’anno scolastico precedente; c) dipendenti ammessi in servizio a frequentare le attività didattichetempo indeterminato da almeno un anno, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere abbiano beneficiato della concessione del diritto allo studio nell’anno scolastico precedente; d) dipendenti non ricompresi nei precedenti punti a), b) e bc). 5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 1. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato degli esami soste- ▇▇▇▇, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso tale ambito si procederà alla classificazione dei richiedenti in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio tre gruppi di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze anzianità di servizio, modalità posti nel seguente ordine di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.priorità: 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’art. 47, comma 1.°) dipendenti con almeno 10 anni di anzianità; 2°) dipendenti con almeno 5 anni di anzianità;

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Sources: Educational Services

Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità attività formative programmate dall’Amministrazione - dal CNEL – speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di ti- toli titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionaleprofessionale, statali, pareggiate parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o at- testati attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall’Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della con- trattazione integrativa, potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale Gli stessi permessi sono concessi anche per il conse- guimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finaliz- zati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità lavorativo dal punto di cui al comma 4vista sociale o psico-fisico. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al la- voro lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la conces- sione concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo; b) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; bc) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-post- universitari, la condizione di cui alla lettera ab); cd) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e bc). 5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai di- pendenti dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-post- universitari. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zionicondizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art. 4, comma 4, lettera “A”. 7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 11, comma 18. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o o, se non previsto, altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazione, l’attestato il CNEL e comunque quello degli esami soste- ▇▇▇▇sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati considerati come aspettativa per motivi personali. 9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà va- lutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi pre- visti previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’artdall’art. 4721, comma 1, lett. a).

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Sources: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001

Diritto allo studio. 1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle atti- vità attività formative programmate dall’Amministrazione dall'azienda - speciali appositi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 centocinquanta ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Amministrazione all’inizio ciascuna azienda all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità all'unità superiore. L’Amministrazione provvede con atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di ti- toli titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione profes- sionaleprofessionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o at- testati attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento dall'ordinamento pubblico e nonché per sostenere i relativi esami. Nell’ambito Nell'àmbito della con- trattazione integrativa, contrattazione integrativa potranno essere previsti previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conse- guimento conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, dall'Unione europea anche finaliz- zati all’acquisizione finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. 3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario al la- voro lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la conces- sione concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità: a) dipendenti che frequentino l’ultimo l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo l'ultimo e successivamente quelli che, nell’ordinenell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitaripostuniversitari, la condizione di cui alla lettera a); c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), ) e b). 5. Nell’ambito Nell'àmbito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordinenell'ordine, ai di- pendenti dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli. 6. Qualora a seguito dell’applicazione dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condi- zionicondizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito nell'àmbito delle procedure di cui all’artall'art. 4, comma 42, lettera “A”punto V del CCNL 7 aprile 1999. 7. L’applicazione L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’artall'art. 119, comma 12, del CCNL 7 aprile 1999. 8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’Amministrazionel'azienda, l’attestato l'attestato degli esami soste- ▇▇▇▇sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono con- siderati considerati come aspettativa per motivi personalipersonali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato. 9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio l'esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione l'amministrazione potrà va- lutare valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, dipendente in alternativa ai permessi pre- visti previsti nel presente articolo, articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dal- l’artdall'art. 4721, comma 1, primo alinea del CCNL del 1º settembre 1995. 11. Sono disapplicati l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990. Articolo 23 Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dagli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o ente del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'azienda o ente una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività formative. 4. La contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2, punto V, del CCNL 7 aprile 1999 individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'azienda può differire motivatamente - comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso. 6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all'azienda ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 del CCNL del 1º settembre 1995. 7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Integrativo