Diritto di assemblea. (Art. 25 del CCNL 27.01.2005) 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di loro possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro: - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali; - dalla R.S.U. a maggioranza dei suoi componenti. 3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
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Diritto di assemblea. (Art. 25 del CCNL 27.01.2005)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di loro essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro: - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali; - dalla R.S.U. a maggioranza dei suoi componenti.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
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Diritto di assemblea. (Art. 25 del CCNL 27.01.2005)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Amministrazione, le aziende per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di loro essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro: - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1dell’art.1, comma 6 5 del CCNQ del 7 9 agosto 1998 2000 sulle prerogative sindacali; - dalla R.S.U. a maggioranza dei suoi componentinel suo complesso e non dai singoli componenti , con le modalità dell’art. 8, comma 1 dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998; - da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'artdall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
4. È disapplicato l’art. 26 del DPR 384/1990.
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Diritto di assemblea. (Artintrodotto dall’art. 25 del CCNL 27.01.200527 gennaio 2005)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di loro essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro: - singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali; - dalla R.S.U. a maggioranza dei suoi componenti.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
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Diritto di assemblea. (Art. 25 del CCNL 27.01.2005)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l'Amministrazione, l'Ente per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di loro essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro: - :
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1dell'art.1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali; - .
b) dalla R.S.U. a maggioranza dei suoi nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1 dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c) da una o più organizzazioni sindacali rappresentative di cui alla lettera a), congiuntamente con la RSU.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
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