Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Campo di applicazione e finalità. 1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i consiglieri, referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico - amministrativo della protezione civile, appartenenti all’Area VIII di cui all'art. 2, ottavo alinea, del CCNQ del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza.
2. I decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 303 e del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riportati nel testo del presente contratto, rispettivamente, come d.lgs. n. 303 del 1999 e d.lgs n. 165 del 2001.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è riportato nel testo come “Presidenza “ o “amministrazione”.
5. Il riferimento ai consiglieri, ai referendari ed agli altri dirigenti del comma 1, ove si tratti di norme comuni, è riportato nel testo come “dirigenti”. Il riferimento ai dirigenti di I e II fascia del ruolo speciale tecnico –amministrativo della protezione civile è riportato nel testo come “dirigenti di I o II fascia”.
6. Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, nel quale si colloca l’istituzione dell’area autonoma della dirigenza della Presidenza del Consiglio, il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di cui al comma 1 si configura come strumento prioritario per la valorizzazione del ruolo e della professionalità degli stessi mediante disposizioni dirette ad evidenziare le specificità che connotano il loro rapporto di lavoro.
7. In considerazione del nuovo assetto istituzionale della Presidenza, caratterizzato da un’ampia autonomia organizzativa e finanziaria, con le presenti disposizioni contrattuali le parti intendono assicurare il riconoscimento dell’impegno e delle peculiarità della dirigenza diretti al sostegno dell’attività di impulso, di indirizzo e coordinamento attribuite alla Presidenza del Consiglio dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.
8. A tal fine le parti rilevano l’importanza della valorizzazione della contrattazione integrativa nel rispetto delle regole e delle risorse economiche messe a disposizione dal CCNL.
Campo di applicazione e finalità. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
Campo di applicazione e finalità. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale destinatario del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 ed ha le seguenti finalità:
a) completare il processo di trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati dai contratti collettivi vigenti;
b) disciplinare gli istituti relativi alle flessibilità del rapporto di lavoro;
c) armonizzare con i CCNL della dirigenza gli istituti comuni al comparto.
d) modificare ed integrare la normativa contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Per quanto riguarda i riferimenti normativi e le abbreviazioni si richiama l’art. 1 del CCNL del 7 aprile 1999, precisando che i riferimenti normativi si intendono, comunque, comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel frattempo intervenute. Il D. Lgs. 19 giugno 1999, come modificato ed integrato dai D. Lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000, viene indicato con D. Lgs. n. 229 del 1999. Le Leggi nn. 53/2000, 1204/1971 e successive modificazioni ed integrazioni citate nel presente contratto sono confluite nel T.U. n. 151/2001.
Campo di applicazione e finalità. Il presente Accordo è applicato a tutti i pediatri di libera scelta in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. operanti secondo le previsioni del vigente ACN.
Campo di applicazione e finalità. 1. Il presente capo dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 12/06/1990, n. 146 e ss.mm.ii., in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero e del CCNL in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19/09/2002 e ss.mm.ii., individuando criteri e modalità per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
Campo di applicazione e finalità. 1. Il presente accordo si applica ai medici veterinari che saranno chiamati ad operare in aziende ed enti del servizio sanitario nazionale compresi gli istituti zooprofilattici con un rapporto di lavoro autonomo convenzionato, sulla base delle norme dell’accordo del 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro dei medici Specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità ai sensi dell’art. 8 D.LGS. N. 502 del 1992, a partire dall’entrata in vigore della prima graduatoria. Tale operatività, si svolgerà nell’ambito dei servizi veterinari e delle prerogative previste dalla legislazione vigente.
2. Le situazioni e i contratti in essere restano in vigore, salvo diverse determinazioni regionali, fino alla entrata in vigore della prima graduatoria e in ogni caso fino alla loro scadenza.
3. Il presente accordo ha le seguenti finalità:
A) dare attuazione alla norma finale n. 6 dell’ACN del 23 marzo 2005 .
B) effettuare l'integrazione di alcune norme dell’ACN del 23 marzo 2005 alle specificità veterinarie.
Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, appartenente all’area della dirigenza medica e veterinaria, dipendente dell’Istituto.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Il presente accordo recepisce l’accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. sottoscritto il 26.09.2001.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Campo di applicazione e finalità. 1. Il presente contratto si applica al personale confluito nelle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.), esclusi i dirigenti, al fine di consentire il relativo inquadramento negli organici delle Agenzie stesse.
2. A tal fine, ai sensi dell’art. 41, comma 8, del CCNL 7 aprile 1999 del comparto Sanità, con il presente contratto vengono definite le tabelle di equiparazione del personale confluito nelle ARPA al personale del SSN onde pervenire ad un sistema classificatorio omogeneo.
Campo di applicazione e finalità. 1. Il presente contratto ha la finalità di apportare alcune modifiche al Contratto Collettivo quadro per la definizione delle aree di contrattazione collettiva della dirigenza stipulato il 24 novembre 1998 per effetto dell’art. 21, commi 16 e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dei decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dai dlgs 396/1997, 80 e 387/1998), dlgs. 59/1998 e 30 luglio nn. 300 e 303.