Diritto di pegno, diritto di ritenzione e di compensazione Clausole campione

Diritto di pegno, diritto di ritenzione e di compensazione. La Banca beneficia di un diritto di pegno e di un diritto di ritenzione su tutti gli attivi (ivi inclusi i crediti) e i titoli (ivi inclusi i titoli dematerializzati / intermediati) attuali e futuri del Titolare del conto (qui di seguito gli “attivi”) che essa detiene e/o custodisce per conto del Titolare del conto, in seno alla Banca o altrove, indipendentemente dalla loro designazione, dal conto o dal sottoconto sul quale gli attivi sono depositati o dalla loro natura e dalla loro valuta, a garanzia di tutti i crediti e tutte le pretese (inclusi, a mero titolo esemplificativo, potenziali crediti e pretese futuri) risultanti dalle sue relazioni d’affari con il Titolare del conto, a prescindere dalla loro scadenza o valuta. I titoli che non sono esplicitamente emessi al portatore saranno considerati ceduti alla Banca. Se essi sono realizzati a favore della Banca, tale cessione sarà considerata quale cessione in bianco. Inoltre, la Banca può in qualsiasi momento compensare i diversi conti e sottoconti del Titolare del conto con posizione debitoria o creditoria, indipendentemente dalla loro valuta. La Banca può inoltre, in qualsiasi momento e a sua discrezione nonché senza preavviso al Titolare del conto, compensare tutti i saldi creditori di tutti i conti o sottoconti detenuti dal Titolare del conto presso la Banca (indipendentemente dalla succursale o dallo stabilimento e a prescindere dalla valuta del conto o sottoconto) con ogni debito o impegno del Titolare del conto nei confronti della Banca (a prescindere dal fatto che sia maturo, non maturo, attuale, futuro o condizionale e che il Titolare del conto sia debitore esclusivo, solidale, agisca in qualità di mandante, garante o in qualsiasi altro modo), nella misura massima consentita dalla legge. Il Titolare del conto non sarà autorizzato a esercitare un diritto di compensazione vertente sugli importi dovuti alla Banca o ad ogni entità del Gruppo Deutsche Bank. Il diritto di pegno, diritto di ritenzione e di compensazione si applica a qualsiasi diritto della Banca di essere indennizzata e tenuta indenne, specialmente se le pretese avanzate nei suoi confronti provengono da parti terze (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, emittenti, liquidatori, amministratori giudiziari, curatori fallimentari, istituzioni e autorità) in relazione a operazioni eseguite o ad attivi detenuti a nome del Titolare del conto. Se la Banca reputa, a sua discrezione, che il valore degli attivi soggetti al presen...

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  • Diritto di rivalsa La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

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