Le garanzie Clausole campione

Le garanzie. L'Assicurazione, nei limiti di quanto previsto all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione (eventi o situazioni esclusi dalla copertura), copre i rischi di: • Decesso • Invalidità Permanente La Polizza viene offerta esclusivamente insieme alla Polizza Collettiva n° 5490/02 stipulata tra Findomestic Banca S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia e, per questo, le Condizioni di Assicurazione descrivono in un unico documento tutte le garanzie delle due polizze collettive. La Contraente e la Compagnia hanno concordato tra loro il collegamento fra le due polizze collettive disciplinando nelle Condizioni di Assicurazione le relative conseguenze. Le Condizioni di Assicurazione descrivono nei dettagli le singole prestazioni. Le esclusioni sono indicate all'art. 8. È importante che l’Aderente/Assicurato legga con estrema attenzione e comprenda: • le condizioni che devono sussistere al momento dell’Adesione e che devono permanere durante l’assicurazione > art. 3 (a quali condizioni opera l'Assicurazione) delle Condizioni di Assicurazione CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza generale per l'Italia: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 3, 20124 Milano - Tel. +00 00 00 00 00 - Fax +00 00 00 00 00 00 - PEC xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Société Anonyme - Capitale Sociale € 719.167.488 i.v. - Sede sociale: 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx - 75009 Parigi - Francia - Registro commercio Parigi B 732 028 154 Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916510152 - R.E.A. n°1254537 xxxxxxxxxxxxxxxx.xx • le conseguenze per l’eventuale venir meno delle condizioni di cui sopra > artt. 5.2 (sulla cessazione delle garanzie) e 6.2 (sul recesso delle Compagnie) delle Condizioni di Assicurazione. È anche importante che l'Aderente/Assicurato legga con attenzione le raccomandazioni e le avvertenze eventualmente presenti nel Modulo di adesione sulle informazioni da comunicare sullo stato di salute.
Le garanzie. Le garanzie sono operanti se contenute nella tabella riassuntiva del Piano sanitario prescelto ed indicato in polizza mod. 220447 per la categoria di lavoratori assicurati.
Le garanzie. 1. Per gli appalti relativi alle forniture ed ai servizi, può essere richiesto un deposito cauzionale provvisorio, ovvero la costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa il cui importo e modalità di prestazione devono essere indicati nel capitolato d' oneri o speciale di appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito. 2. Per la cauzione provvisoria, negli appalti dei lavori, si fa riferimento alle norme vigenti. 3. Ai soggetti non aggiudicatari della gara di appalto e delle aste immobiliari, la cauzione provvisoria viene svincolata, dopo l’aggiudicazione, dal Presidente la Commissione della gara stessa o dal Dirigente competente. 4. A garanzia delle obbligazioni scaturenti dai contratti, il Dirigente responsabile del procedimento deve richiedere idonea cauzione, ovvero, qualora non sussista tale previsione normativa, può prescinderne sulla base di una propria valutazione discrezionale riportata negli atti di gara. 5. Per i beni patrimoniali assegnati in affitto, locazione o concessione dall’Amministrazione, è dovuto un deposito cauzionale da definirsi caso per caso. 6. I depositi cauzionali possono essere costituiti nei modi seguenti o nei modi specificatamente stabiliti dalle leggi vigenti. In particolare, si precisa che il deposito può essere prestato con le seguenti modalità: • numerario; • fideiussione bancaria; • polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da compagnie assicurative regolarmente autorizzate; • assegno circolare intestato al servizio di Tesoreria Comunale; • cauzione rilasciata dagli intermediari finanziari a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica. 7. La fideiussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta dell’Ente e dovrà, in ogni caso, escludere la preventiva escussione del debitore principale. 8. Qualora l’impresa aggiudicataria non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito dall’Ente, l’Amministrazione dichiara decaduto l' aggiudicatario e procede ad incamerare la cauzione provvisoria ed a rivalersi sull’aggiudicatario stesso per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. 9. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. 10. L’esecutore, prima della consegna dei lavori o dell' ordinativo delle forniture o delle prestazioni deve presentare all’Amministrazione, quando ciò sia stabilito da una previsione norma...
Le garanzie. In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono. MPACGA - O18 Condizioni di assicurazione Ed. 976 - 03/2020 Animali domestici RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASSICURATO
Le garanzie. La Garanzia Guasto Meccanico copre il costo delle riparazioni (manodo- pera e pezzi di ricambio), in vista della rimessa in funzione del Veicolo, a patto che ricorrano tutte le seguenti condizioni: 1. il guasto avviene in modo fortuito, imprevisto ed ha come origine una causa interna; 2. il guasto avviene sul Veicolo e non ricorre nessuna delle cause di esclu- sione della Garanzia Guasto Meccanico; 3. il guasto avviene in seguito o durante l’utilizzo normale ed appropriato del Veicolo, comerisultadalle istruzioni di utilizzo fornitedal costruttore. • la riparazione del Veicolo in seguito ad un incidente o in seguito alla normale usura. La normale usura viene riscontrata attraverso il confronto tra lo stato dei pezzi danneggiati, il loro chilometrag- gio e il loro tempo di utilizzo e il loro potenziale medio di funzio- namento; • qualsiasi operazione di manutenzione, messa a punto o regolazione, in relazione a guasti o a incidenti dovuti alla normale usura; • qualsiasi vizio occulto del Veicolo e le relative conseguenze; • la copertura di responsabilità civili professionali, contrattuali o penali dipendenti o meno da altre convenzioni o modalità di as- sicurazione.
Le garanzie. Le garanzie di assistenza sono prestate dall'Impresa tramite la centrale operativa di AWP P&C S.A., rappresentanza generale per l'Italia (di seguito AWP P&C) - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l'Assicurato, di organizzare ed erogare le prestazioni nei limiti di quanto riportato negli articoli 2.6.1. Emergenze in casa" e 2.6.2 "Emergenze in casa estesa". Le prestazioni non sono sostitutive o alternative al servizio pubblico di pronto intervento al quale spetta il compito di gestire le emergenze. MPACGA - O18 Condizioni di assicurazione Ed. 972 - 03/2020 Contenuto Le garanzie di assistenza sono prestate sempre a favore dell'Assicurato e sono operanti entro le Somme assicurate di seguito riportate. Restano ferme le delimitazioni e le esclusioni previste nelle apposite sezioni del presente set informativo. In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.
Le garanzie. L'Assicurazione, nei limiti di quanto previsto all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione (eventi o situazioni esclusi dalla copertura), copre i rischi di: • Decesso • Invalidità PermanenteInabilità Temporanea Totale Le Condizioni di Assicurazione descrivono nei dettagli le singole prestazioni. Le esclusioni sono indicate all'art. 8. È importante che l’Aderente/Assicurato legga con estrema attenzione e comprenda: • le condizioni che devono sussistere al momento dell’Adesione e che devono permanere durante l’assicurazione > art. 3.2 (sulle condizioni a cui opera l'Assicurazione) delle Condizioni di Assicurazione • le conseguenze per l’eventuale venir meno delle condizioni di cui sopra > artt. 5.2 (sulla cessazione delle garanzie) e 6.2 (sul recesso della Compagnia) delle Condizioni di Assicurazione. È anche importante che l'Aderente/Assicurato legga con attenzione le raccomandazioni e le avvertenze eventualmente presenti nel Modulo di adesione sulle informazioni da comunicare sullo stato di salute.
Le garanzie. Le garanzie di assistenza sono prestate dall’Impresa tramite la Centrale Operativa - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l’Assicurato, di organizzare ed erogare le prestazioni nei limiti di quanto di riportato nell’articolo 2.6.1 “Emergenze in azienda”. Le prestazioni non sono sostitutive o alternative al servizio pubblico di pronto intervento al quale spetta il compito di gestire le emergenze. Le garanzie di assistenza sono prestate in relazione all'Attività dichiarata e, se riferite ai locali di un fabbricato, sono prestate in relazione alle Ubicazioni indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e sono operanti entro le Somme assicurate di seguito riportate. Restano ferme le delimitazioni e le esclusioni previste nelle apposite sezioni del presente set informativo. In base alla Soluzione “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.
Le garanzie. (Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx Razzante)
Le garanzie. Con il contratto di cessione, il cessionario acquisisce, oltre al diritto di credito, anche i rischi ad esso connessi, che sono essenzialmente di due tipi: - l’inesistenza del credito, che può essere assoluta (si pensi all’ipotesi di fatture false), o derivare, ad esempio, da un contratto successivamente dichiarato nullo o annullato; - l’inadempimento del debitore ceduto. A tutela di questi rischi, il cedente può essere obbligato, in base alla legge o in forza di un accordo con il cessionario, a fornire apposite garanzie, che si aggiungono a quelle che assistono il credito e con esso vengono trasferite, come visto, ai sensi dell’art. 1263 cod. civ..