Diritto di compensazione Clausole campione

Diritto di compensazione. Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
Diritto di compensazione. Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la SIM ed il cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della SIM medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla SIM, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la SIM darà pronta comunicazione scritta al cliente.
Diritto di compensazione. In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra l'Intermediario ed il Cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla SIM, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la SIM dà pronta comunicazione scritta al Cliente. In caso di rapporti cointestati, Nuovi Investimenti Sim può avvalersi di tali diritti sino a concorrenza dell’intero credito vantato, anche nei confronti di conti o rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Diritto di compensazione. 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, ad ogni suo effetto. 2. A fronte di debiti liquidi ed esigibili del Cliente in forza del presente contratto, la Banca può compensare tali crediti con altri eventuali propri debiti liquidi ed esigibili dovuti dal Cliente in relazione ad altri rapporti eventualmente intercorrenti tra la Banca e il Cliente stesso e medesima facoltà ha anche il Cliente con riferimento a debiti liquidi ed esigibili della Banca nei suoi confronti in forza del presente contratto; in presenza di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 c. c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca può valersi della compensazione volontaria, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità; resta inteso che dell'intervenuta compensazione, per qualsiasi causa, la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente. 3. La compensazione di cui al comma precedente, opererà anche nei confronti del Cliente in conseguenza alle obbligazioni contratte dalla società, nei confronti della Banca, nella quale il Cliente riveste la qualifica di socio illimitatamente responsabile. 4. Se il Conto Corrente è intestato a più persone la Banca avrà facoltà di avvalersi della compensazione sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche nei confronti di rapporti di pertinenza dei cointestatari o di alcuni di essi, così pure nel caso di rapporto intestato ad una sola persona fisica o giuridica, la compensazione potrà avvenire con rapporti x xxxxx cointestati dei quali il debitore sia uno degli intestatari. 5. Nel caso di Cliente Xxxxxxxxxxx, questi, con la sottoscrizione del Contratto, esprime il suo consenso affinché la Banca possa avvalersi della compensazione volontaria di cui al precedente comma 13.2 del presente articolo.
Diritto di compensazione. La Cassa potrà liberamente utilizzare a compensazione di ogni debito del Cliente, senza alcuna preventiva formalità nei confronti del Cliente stesso, le somme che perverranno al Cliente a qualsiasi titolo, come pure i depositi o i saldi attivi di più rapporti x xxxxx di qualsiasi genere intrattenuti con la Cassa, anche se pur in monete differenti e anche se non liquidi od esigibili.
Diritto di compensazione. A prescindere da eventuali garanzie appositamente concordate (punto 7 del presente contratto quadro), le parti hanno la facoltà di compensare il valore di liquidazione dei loro crediti (punto 5.6 del presente contratto quadro) con crediti derivanti da altri contratti indipendentemente dalla loro scadenza.
Diritto di compensazione. 1. Se tra la banca ed il cliente vi sono più conti correnti ovvero più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, incluse partite o appostazioni contabili a credito e/o a debito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo la compensazione legale. 2. Inoltre, la banca, fermo il rispetto delle previsioni di legge in tema di anatocismo, ha comunque diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del cliente ovvero diminuzione delle garanzie fornite dal cliente o mancata consegna delle garanzie promesse), o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente. 3. Nel caso di cui al paragrafo precedente, la compensazione avrà luogo in qualunque momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi e esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione d’assegno – la banca darà prontamente comunicazione al cliente. 4. La banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai due precedenti paragrafi e di cui al successivo articolo 11 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno. 5. Il cliente – avendo ricevuto sufficienti chiarimenti, accetta consapevolmente che, in deroga a quanto previsto all’art. 3, lettera a), del Decreto Legislativo 206 del 2005 (Codice del Consumo), trovi applicazione la compensazione come sopra regolata e a tal fine sottoscrive espressamente il presente contratto.

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  • Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento; b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di maggior tutela. 5.7 Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.

  • Diritto di rettifica Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

  • Diritto di opposizione Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

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  • Compensazione 1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 11 sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

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