Common use of Diritto di regolamentare e livelli di protezione Clause in Contracts

Diritto di regolamentare e livelli di protezione. 1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, di stabilire il proprio livello di protezione del lavoro e dell’ambiente e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi, politiche e pratiche, ogni Parte si impegna a garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche preve- dano e promuovano elevati livelli di protezione del lavoro e dell’ambiente, compati- bili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 8.5 (Norme e accordi internazionali sul lavoro) e 8.6 (Accordi multilaterali sull’ambiente e principi am- bientali), adoperandosi nel contempo per migliorare i livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi, politiche e pratiche. 2. Nell’elaborare e attuare le misure relative alle condizioni ambientali e lavorative che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, le Parti riconoscono l’importanza di considerare le informazioni scientifiche, tecniche e di altro tipo non- ché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.

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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale

Diritto di regolamentare e livelli di protezione. 1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, di stabilire il proprio livello di protezione del lavoro e dell’ambiente e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi, politiche e pratiche, ogni Parte si impegna a garantire che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche preve- dano prevedano e promuovano elevati livelli di protezione del lavoro e dell’ambiente, compati- bili compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 8.5 (Norme e accordi internazionali sul lavoro) e 8.6 (Accordi multilaterali sull’ambiente e principi am- bientaliprin­cipi ambientali), adoperandosi nel contempo per migliorare i livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi, politiche e pratiche. 2. Nell’elaborare e attuare le misure relative alle condizioni ambientali e lavorative che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, le Parti riconoscono l’importanza di considerare le informazioni scientifiche, tecniche e di altro tipo non- ché non­ché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.

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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale

Diritto di regolamentare e livelli di protezione. 1. Riconoscendo il diritto di ogni Partedelle Parti, fatte salve le conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di stabilire il proprio livello i propri livelli di protezione ambientale e del lavoro e dell’ambiente e di adottare adotta- re o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, le Parti si adoperano per garantire che le loro leggi, politiche e pratiche, ogni Parte si impegna a garantire che le sue leggi, le sue politiche pratiche incoraggino e le sue pratiche preve- dano e promuovano elevati promuo- vano livelli di protezione ambientale e del lavoro e dell’ambienteelevati, compati- bili compatibili con le norme, i principi e gli accordi di cui agli articoli 8.5 (Norme 10.5 e accordi internazionali sul lavoro) e 8.6 (Accordi multilaterali sull’ambiente e principi am- bientali)10.7, adoperandosi puntando nel contempo per a migliorare i livelli di protezione previsti nell’ambito di tali leggi, politiche leggi e pratichepolitiche. 2. Nell’elaborare e attuare le misure relative alle condizioni ambientali e lavorative che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, le Parti riconoscono l’importanza di considerare le informazioni scientifiche, tecniche e di altro tipo non- ché nonché le norme, le linee guida e le raccomandazioni internazionali rilevanti.

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Samples: Accordo Di Libero Scambio