Diritto di regolamentare. 1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, una Parte può, su base non discriminatoria, adottare, mantenere o rafforzare misure conformi all’interesse pubblico, quali ad esempio misure relative alla salute, alla sicurezza o all’ambiente o misure ragionevoli a scopi precauzionali.
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Diritto di regolamentare. 1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, una Parte può, su base non discriminatoria, adottare, mantenere o rafforzare misure conformi all’interesse pubblicopub- blico, quali ad esempio misure relative alla salute, alla sicurezza o all’ambiente o misure ragionevoli a scopi precauzionali.
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Diritto di regolamentare. 1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, una Parte può, su base non discriminatoria, adottare, mantenere o rafforzare misure conformi all’interesse pubblicopubblico, quali ad esempio misure relative alla salute, alla sicurezza o all’ambiente o misure ragionevoli a scopi precauzionali.
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