Diritto di regolamentare. 1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, una Parte può, su base non discriminatoria, adottare, mantenere o rafforzare misure conformi all’interesse pubblico, quali ad esempio misure relative alla salute, alla sicurezza o all’ambiente o misure ragionevoli a scopi precauzionali. 2. Una Parte non rinuncia né deroga in altro modo a tali misure né offre di rinun- ciarvi o di derogarvi in altro modo al fine di incoraggiare la realizzazione, l’acquisizione, l’espansione o il mantenimento nel suo territorio di una presenza commerciale di persone di un’altra Parte o di un Paese terzo.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio, Accordo Di Libero Scambio
Diritto di regolamentare. 1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, una Parte può, su base non discriminatoria, adottare, mantenere o rafforzare misure conformi all’interesse pubblicopub- blico, quali ad esempio misure relative alla salute, alla sicurezza o all’ambiente o misure ragionevoli a scopi precauzionali.
2. Una Parte non rinuncia né deroga in altro modo a tali misure né offre di rinun- ciarvi o di derogarvi in altro modo al fine di incoraggiare la realizzazionel’insediamento, l’acquisizionel’acqui- sizione, l’espansione o il mantenimento nel suo territorio di una presenza commerciale commer- ciale di persone di un’altra Parte o di un Paese terzo.
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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale
Diritto di regolamentare. 1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, una Parte può, su base non discriminatoria, adottare, mantenere o rafforzare misure conformi all’interesse pubblicopubblico, quali ad esempio misure relative alla salute, alla sicurezza o all’ambiente o misure ragionevoli a scopi precauzionali.
2. Una Parte non rinuncia né deroga in altro modo a tali misure né offre di rinun- ciarvi rinunciarvi o di derogarvi in altro modo al fine di incoraggiare la realizzazionel’insediamento, l’acquisizionel’acquisizione, l’espansione o il mantenimento nel suo territorio di una presenza commerciale di persone di un’altra Parte o di un Paese terzo.
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