Diritto di ritenzione e di compensazione. 11.2.1 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente. 11.2.2 Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse, non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente, irreperibilità o stato di detenzione del Cliente, sconfinamenti non autorizzati) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima può pretendere l’adempimento di tutte le obbligazioni immediatamente e valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili e anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato. 11.2.3 Resta fermo che l’intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, è comunicata prontamente dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca. 11.2.4 La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest’ultimo, anche cointestati, e indipendentemente dall’esistenza di un saldo attivo. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione. 11.2.5 Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 11.2.6 La Banca è sin d’ora autorizzata a prelevare e/o trattenere, dalle disponibilità liquide sui conti del Cliente, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, ivi incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui alle Condizioni Economiche.
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Diritto di ritenzione e di compensazione. 11.2.1 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso ver- so il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e ed anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamentesucces- sivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati van tati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore valo- re anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.
11.2.2 3. Quando esistono tra la Banca e ed il Cliente più rapporti rap- porti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione com- pensazione di legge ad ogni suo effetto.
4. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle quel- le promesse, non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente, irreperibilità o stato di detenzione del Cliente, sconfinamenti non autorizzati) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimonialepatrimo- niale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima può pretendere l’adempimento di tutte le obbligazioni immediatamente e valersi valer- si della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili e ed anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato.
11.2.3 . Resta fermo che l’intervenuta l’in- tervenuta compensazione, contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, è comunicata prontamente dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica.
5. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso rimbor- so di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziariStrumenti Finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.
11.2.4 6. La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari ban- cari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest’ultimo, anche cointestati, e indipendentemente ed indipenden- temente dall’esistenza di un saldo attivo.
7. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.
11.2.5 8. Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
11.2.6 9. La facoltà di compensazione prevista nel comma 4 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qua- lità di Consumatore, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.
10. La Banca è sin d’ora autorizzata a prelevare trattenere e/o trattenere, prelevare dalle disponibilità liquide sui conti del Clientesul Conto Aran- cio o sul Deposito Arancio, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, ivi incluso il anche legati al pagamento dell’imposta di bollo, bollo di cui alle Condizioni Economicheai Docu- menti di Xxxxxxx, che il Cliente sarà tenuto a versare a fronte delle giacenze detenute su tutti i rapporti e/o servizi aperti con la Banca.
11. Nel caso previsto nel precedente comma 10, la Banca provvede a comunicare, anche con mezzi di comunicazione a distanza, tale circostanza al Clien- te e, nel caso del Deposito Arancio, provvederà a svincolare l’importo di cui risulterà creditore a fron- te degli oneri dovuti dal Cliente. Resta inteso che anche in detto caso, gli interessi sulle somme in Deposito Xxxxxxx continueranno a maturare al me- desimo tasso e/o condizioni sulla parte rimanente delle somme sottoposte a vincolo nella misura pre- vista dal relativo documento di sintesi.
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Samples: Contratto Unico
Diritto di ritenzione e di compensazione. 11.2.1 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso ver- so il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e ed anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamentesucces- sivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati van tati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore valo- re anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.
11.2.2 3. Quando esistono tra la Banca e ed il Cliente più rapporti rap- porti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione com- pensazione di legge ad ogni suo effetto.
4. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione diminuzio- ne delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse, non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente, irreperibilità o stato di detenzione del Cliente, sconfinamenti non autorizzati) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimonialepa- trimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero recu- pero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima può pretendere l’adempimento di tutte le obbligazioni immediatamente e valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili e ed anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato.
11.2.3 . Resta fermo che l’intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, è comunicata prontamente prontamen- te dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica.
5. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso rimbor- so di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziariStrumenti Finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.
11.2.4 6. La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari ban- cari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest’ultimo, anche cointestati, e indipendentemente ed indipenden- temente dall’esistenza di un saldo attivo.
7. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.
11.2.5 8. Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
11.2.6 9. La facoltà di compensazione prevista nel comma 4 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qua- lità di Consumatore, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.
10. La Banca è sin d’ora autorizzata a prelevare trattenere e/o trattenere, prelevare dalle disponibilità liquide sui conti del Clientesul Conto Aran- cio o sul Deposito Arancio, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, ivi incluso il anche legati al pagamento dell’imposta di bollo, bollo di cui alle Condizioni Economicheai Docu- menti di Xxxxxxx, che il Cliente sarà tenuto a versare a fronte delle giacenze detenute su tutti i rapporti e/o servizi aperti con la Banca.
11. Nel caso previsto nel precedente comma 10, la Banca provvede a comunicare, anche con mezzi di comunicazione a distanza, tale circostanza al Clien- te e, nel caso del Deposito Arancio, provvederà a svincolare l’importo di cui risulterà creditore a fron- te degli oneri dovuti dal Cliente. Resta inteso che anche in detto caso, gli interessi sulle somme in Deposito Xxxxxxx continueranno a maturare al me- desimo tasso e/o condizioni sulla parte rimanente delle somme sottoposte a vincolo.
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Samples: Contratto Unico
Diritto di ritenzione e di compensazione. 11.2.1 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.
11.2.2 Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse, non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente, irreperibilità o stato di detenzione del Cliente, sconfinamenti non autorizzati) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima può pretendere l’adempimento di tutte le obbligazioni immediatamente e valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili e anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato.
11.2.3 Resta fermo che l’intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, è comunicata prontamente dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica. La facoltà di compensazione prevista nel presente comma è esclusa, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.
11.2.4 La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest’ultimo, anche cointestati, e indipendentemente dall’esistenza di un saldo attivo. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.
11.2.5 Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
11.2.6 La Banca è sin d’ora autorizzata a prelevare e/o trattenere, dalle disponibilità liquide sui conti del Cliente, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, ivi incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui alle Condizioni Economiche.
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Samples: Conto Corrente, Servizi Di Pagamento E Carta Di Debito
Diritto di ritenzione e di compensazione. 11.2.1 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad a essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.
11.2.2 . Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad a ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse, non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente, irreperibilità o stato di detenzione del Cliente, sconfinamenti non autorizzati) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima può pretendere l’adempimento di tutte le obbligazioni immediatamente e valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili e anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato.
11.2.3 . Resta fermo che l’intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, compensazione è comunicata prontamente dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui ai commi alle previsioni precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.
11.2.4 . La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest’ultimo, anche cointestati, e indipendentemente dall’esistenza di un saldo attivo. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.
11.2.5 Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
11.2.6 La Banca è sin d’ora autorizzata a prelevare e/o trattenere, dalle disponibilità liquide sui conti del Cliente, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, ivi incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui alle Condizioni Economiche.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Diritto di ritenzione e di compensazione. 11.2.1 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad a essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.
11.2.2 . Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad a ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse, non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente, irreperibilità o stato di detenzione del Cliente, sconfinamenti non autorizzati) o comunque al prodursi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima può pretendere l’adempimento di tutte le obbligazioni immediatamente e valersi della compensazione anche se i crediti non sono liquidi ed esigibili e anche se il credito del Cliente deriva da rapporti di mandato.
11.2.3 . Resta fermo che l’intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, compensazione è comunicata prontamente dalla Banca al Cliente, anche per via telefonica o telematica. La facoltà di compensazione prevista nel presente comma è esclusa, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge. Per consentire l’esercizio dei diritti di cui ai commi alle previsioni precedenti e per effettuare la compensazione, il Cliente autorizza la Banca a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività di propria pertinenza, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca.
11.2.4 . La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sui conti di quest’ultimo, anche cointestati, e indipendentemente dall’esistenza di un saldo attivo. Allo stesso modo la Banca può stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore; il Cliente può chiederne la giustificazione.
11.2.5 Se la Banca sostiene spese di qualunque genere per pignoramenti o sequestri sulle attività del Cliente, il Cliente si fa carico interamente delle stesse, anche se tali spese non possono essere recuperate da chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
11.2.6 La Banca è sin d’ora autorizzata a prelevare e/o trattenere, dalle disponibilità liquide sui conti del Cliente, le somme necessarie al pagamento delle spese e degli oneri, ivi incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui alle Condizioni Economiche.
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