Common use of Diritto di ritenzione e di compensazione Clause in Contracts

Diritto di ritenzione e di compensazione. 11.2.1 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altra garanzia reale e personale, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamente. Il diritto di pegno e il diritto di ritenzione sono esercitati su titoli o valori o su una loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso lo stesso Cliente.

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