DIRITTO DI SURROGA. La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile: • per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi; • per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.
Appears in 3 contracts
Samples: Insurance Policy Agreement, Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori d'Opera (Rct/Rco), Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori d'Opera (Rct/Rco)
DIRITTO DI SURROGA. La Società conserva il diritto di rivalsa surroga previsto ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile: • - per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi; • - per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione Responsabilità Civile