DISPONIBILITÀ VEICOLI IN STOCK PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA Clausole campione

DISPONIBILITÀ VEICOLI IN STOCK PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA. PVS = punteggio relativo alla disponibilità di veicoli in stock: max punti 16 Alla disponibilità dei veicoli in stock per sostituzione temporanea, verranno attribuiti, sulla base dei punteggi indicati nella sottoriportata tabella, fino ad un massimo di 22 punti, in relazione alla percentuale offerta. Per tutte le tipologie di veicoli, l’Impresa potrà disporre di un numero di veicoli in stock, immatri- colati da non più di 2 (due) anni dalla data del completamento della fornitura dei veicoli del pri- mo Buono di Consegna. Per le tipologie di veicoli Tipo 13, Tipo 14, Tipo 15 e Tipo 16, per il cui particolare allestimento e per l’uso specifico, non risulta possibile la sostituzione con veicoli reperibili attraverso i normali canali di noleggio a breve termine, i veicoli in stock dovranno essere dotati degli allestimenti ri- chiesti nelle relative schede tecniche. Alla disponibilità dei veicoli presso le sedi dell’Impresa o presso le officine della propria rete di assistenza, verrà attribuito un punteggio, SToff, per ogni singolo cluster di veicoli in base alla percentuale messa a disposizione come stock degli stessi, secondo quanto indicato nella seguen- te tabella: CLUSTER Numero Veicoli in stock Valore percentuale Punti CLUSTER A da TIPO 1 a TIPO 4 0 0 ≥ 2% 3 CLUSTER B da TIPO 5 a TIPO 12 0 0 CLUSTER C TIPO 13 e TIPO 14 0 0 CLUSTER D TIPO 15 e TIPO 16 0 0 Per ciascun cluster, la percentuale va riferita alla somma dei veicoli di tutte le tipologie comprese nel cluster e specificate alla tabella del paragrafo 3. I veicoli offerti in stock dovranno essere per ogni cluster di una delle tipologie previste nello stesso, ovvero rispondenti a quanto previsto per le specifiche tipologie nell’all. 22 – Griglia equivalenza veicoli sostitutivi temporanei al CSO Parte II. Per ciascun cluster, il numero dei veicoli che l’Impresa dovrà approntare come stock dovrà esse- re pari alla percentuale indicata in gara (scelta tra quelle sopra esposte per i vari cluster) appli- cata alla dimensione effettiva del lotto aggiudicato, arrotondando per difetto il risultato. Così ad esempio, se l’Impresa ha offerto sul Cluster B uno stock pari al 2% ed è risultata aggiu- dicataria del lotto 2, dovrà approntare una scorta, per il Cluster B, con un numero di veicoli pari a: e cioè pari a (totale veicoli Cluster B) * (% dimensione Lotto 2) * (% stock offerto) Le quantità così determinate saranno fisse e vincolanti al momento della stipula degli Accordi Quadro ed i veicoli dovranno essere ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).