Common use of Disposizioni procedurali Clause in Contracts

Disposizioni procedurali. 1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2. 2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, e' applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione e' pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. 3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'; b) inattivita' protrattasi per oltre un anno; c) cessazione dell'attivita'. 4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 5. Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia. 6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attivita' finanziaria, al legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o del legale rappresentante della societa' di mediazione creditizia, nonche' dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.

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Disposizioni procedurali. 1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto; b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2. 2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, e' applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione e' pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. 3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'; b) inattivita' protrattasi per oltre un anno; c) cessazione dell'attivita'. 4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 5. Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesixxxx xxxx, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia. 6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attivita' finanziaria, al legale rappresentante della societa' di agenzia in attivita' finanziaria o del legale rappresentante della societa' di mediazione creditizia, nonche' dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.

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Samples: Decreto Legislativo

Disposizioni procedurali. 1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater128­quater, comma 2, e 128-sexies128­sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' l'attività di agenzia in attivita' attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti: a) il richiamo scritto;scritto; b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;anno; c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater128­quater,comma 2 e 128-sexies128­sexies, comma 2. 2. Per le violazioni previste dal comma 1, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, e' applicata una delle misure di cui al comma 1, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione e' pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del soggetto interessato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. 3. E' disposta altresi' altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater128­quater, comma 2, e 128-128­ sexies, comma 2, nel caso previsto dall'articolo 144 comma 8, e nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';dell'attività; b) inattivita' inattività protrattasi per oltre un anno;anno; c) cessazione dell'attivita'dell'attività. 4. L'agente in attivita' attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 5. Fermo restando l'articolo 144, comma 8, in caso di necessita' necessità e urgenza, puo' può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater 128­quater e 128-sexies 128­sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' l'attività di agenzia in attivita' attività finanziaria o di mediazione creditizia. 6. Nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, l'Organismo applica all'agente in attivita' attività finanziaria, al legale rappresentante della societa' società di agenzia in attivita' attività finanziaria o del legale rappresentante della societa' società di mediazione creditizia, nonche' dei dipendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065 a euro 129.110.

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