Common use of Divieto di sollecitazione del personale del Committente Clause in Contracts

Divieto di sollecitazione del personale del Committente. Il Fornitore accetta espressamente, salvo specifico accordo scritto, di non assumere alle proprie dipendenze e di non utilizzare, il personale o i collaboratori del Committente coinvolti nell'esecuzione degli Adempimenti oggetto dell’OA. Tale rinuncia, valida anche nel caso in cui sollecitazioni in tal senso dovessero provenire dal personale del Committente, ha effetto per tutta la durata del Contratto e per i dodici mesi successivi alla sua scadenza o risoluzione. In caso di inadempimento o di violazione del presente patto di non sollecitazione, il Fornitore dovrà versare al Committente (per spese di selezione, assunzione e formazione, nonché per danni derivanti da incarichi già assunti, ecc.) una penale pari allo stipendio lordo percepito dal collaboratore in questione nei dodici mesi precedenti le sue dimissioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. A saldo totale o parziale di quanto sopra indicato, il Committente potrà utilizzare in compensazione gli eventuali debiti esistenti a fronte delle fatture emesse dal Fornitore, anche nell'ambito di altri rapporti negoziali.

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